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NEWS (01/12/2005)

CORTE di CASSAZIONE:
Sentenza 02-11-2005 n.21272


Quando l'attivitą di estetica medica puo' considerarsi esente da iva ai sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 633/1972


Testo

Viene escluso il diritto all'esenzione dall'iva, una volta ritenuto che i trattamenti praticati di natura puramente estetica, non avessero contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o paramedica, unica destinataria della prevista esenzione.


Fonte: Diritto Sanitario



 

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