Collaborazioni | Temi | Sezioni | Casi Pratici | News | Link | Home
 
Archivio NEWS

Archivio News

04/03/2007 N° viste: 4868

Danno estetico preesistente

Se il danno č preesistente all'opera del medico e si sarebbe comunque verificato, l'eventuale errore del sanitario non comporta un risarcimento.

Se c'č un danno estetico preesistente, e questo per giunta č molto grave, non č lecito ottenere un risarcimento per un eventuale aggravamento, se la condotta del sanitario non ha avuto effettiva incidenza.
Questo, all'incirca, č stato il pronunciamento del Tribunale di Pescara che ha respinto la domanda di risarcimento avanzata da una paziente nei confronti di un Ente Ospedaliero.
La paziente aveva riportato, in seguito di una caduta, una ferita ad una gamba per cui era stata soccorsa presso un Ente Ospedaliero, ove i sanitari avevano suturato la ferita senza perņ assicurare un adeguato drenaggio. Per questo motivo la ferita si era infettata costringendo i sanitari ad un intervento chirurgico. Aveva chiesto quindi un risarcimento per il danno permanente che sarebbe derivato dall'errore medico a cui era conseguito il secondo intervento.
Il Tribunale invece considerava che "con riferimento alla domanda volta al riconoscimento di un danno da invaliditą permanente, ... non vi č convincente prova che detto secondo intervento abbia contribuito ad aggravare le conseguenze estetiche e funzionali dell'attrice derivanti dal pregresso sinistro". Infatti nella consulenza d'ufficio "non vi sono elementi dai quali potersi desumere, con apprezzabile grado attendibilitą che per l'attrice, in assenza del successivo intervento, le conseguenze negative, sotto il profilo della invaliditą permanente, sarebbero state apprezzabilmente minori".
Infatti risultava (e i magistrati hanno sottolineato la circostanza) che le lesioni subite in occasione della caduta erano gią di notevole entitą (ferita lacero contusa con interessamento muscolare) gią di per sč idonea a cagionare esiti cicatriziali e modeste alterazioni della sensibilitą. Per questo motivo l'Ospedale veniva condannato al solo risarcimento dei danni da invaliditą temporanea e parziale conseguenti al secondo intervento; veniva respinta la richiesta di risarcimento del danno permanente.
I magistrati hanno applicato, nella circostanza, i canoni consolidati della medicina legale: perchč ci sia diritto ad un risarcimento, devono coesistere due elementi: la colpa dell'agente, e il danno subito dalla vittima come conseguenza della condotta colposa. Benchč i sanitari avessero errato in occasione del primo intervento, avendo omesso un adeguato drenaggio della ferita, (esisteva quindi l'elemento della colpa), l'intervento riparatore non aveva causato, di per sč, alcun danno permanente in quanto gli esiti menomativi sarebbero stati ugualmente presenti, presumibilmente nella stessa misura, anche senza l'errore dei sanitari.

Errare, quindi, non comporta automaticamente l'obbligo risarcitorio se non c'č dimostrato nesso di causalitą tra l'errore e gli esiti peggiorativi.


Fonte: studiocataldi.it


 

Copyright © 2005-2015 DermatologiaLegale.it - All rights reserved     •     privacy policy     •     cookie policy