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NEWS (08/02/2006)

Tribunale di Bolzano
...quale il confine tra attività omeopatica ed attività medica?


Mancando qualsivoglia definizione legislativa dell'attività "omeopatica" non è possibile qualificare la stessa come pratica terapeutica tout court "non convenzionale", facendola confluire nell'alveo dell'esercizio dell'attività medica, per la quale è quindi richiesta l'iscrizione all'albo professionale. La giurisprudenza nel definire le pratiche terapeutiche "non convenzionali", ne delinea i caratteri che le qualificano come attività medica: una diagnosi di un'alterazione organica o di un disturbo funzionale del corpo o della mente, l'individuazione dei rimedi, la somministrazione degli stessi da parte del medico. L'attività di omeopata può integrare gli estremi del reato d'esercizio abusivo della professione medica unicamente nell'eventualità in cui essa si sostanzi nella diagnosi di una malattia, ovvero nella commercializzazione di prodotti o preparati medici, comunque perseguenti finalità terapeutiche.

Fonte: dirittosanitario

Commento del sito:
la disciplina dermatologica, soprattutto in relazione alla sua branca estetica e alle patologie croniche, è frequentemente oggetto di interesse omeopatico; ciò ha connotato la news di notevole importanza pratica per il sito.




 

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