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NEWS (09/01/2006)

Danno estetico in ambito penale
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sent. n. 45345/2005


CONSIDERATO IN DIRITTO:

che va anzitutto confutato l'assunto secondo cui la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel qualificare come "malattia", ai fini della configurabilità del reato di lesioni, una "apprezzabile riduzione di funzionalità" della parte del corpo interessata (in tal senso, in particolare, come ricordato anche nel ricorso, Cass. IV, 14 novembre - 9 dicembre 1996 n.10643, p.c. in proc. Franciolini, RV 207339, e Cass. V, 15 ottobre 1998 - 19 gennaio 1999 n.714, Rocca, RV 212156), abbia inteso escludere dall'ambito della rilevanza penale, in contrasto con quanto più volte affermato in precedenza (ved., ad es., Cass. I, 3 marzo - 8 ottobre 1976 n.9480, Marchetti, RV 134481; Cass. V, 14 novembre 1979 - 22 febbraio 1980 n.2650, Miscia, RV 144460; Cass. V, 3 novembre 1992 - 1 febbraio 1993 n.839, Lucacci, RV 193488), tutti i fatti lesivi di modesta entità quali le ecchimosi, i graffi, le scalfitture, le abrasioni etc.; assunto, questo, che non appare, in realtà, desumibile dalle richiamate sentenza Franciolini e Rocca, atteso che la prima si è limitata ad escludere, sulla base dell'enunciato, principio, che costituisse lesione una riscontrata "asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli" di un soggetto di sesso femminile, conseguita ad un intervento chirurgico al seno, osservando che il danno lamentato consisteva in un "indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute", per cui non poteva assumere rilevanza penale, poiché "l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso"; la seconda ha addirittura escluso che alla riduzione apprezzabile di funzionalità debba necessariamente accompagnarsi una qualsivoglia lesione anatomica, per giungere, quindi, ad affermare che costituivano lesioni delle semplici "difficoltà respiratorie, durate alcuni minuti, a seguito di stretta al collo e scuotimento della vittima";

che, ciò premesso, avendo nella specie ritenuto il giudice di merito con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede in quanto basato sulle non contestate risultanze della espletata perizia medico - legale, che il tatuaggio cui era stata sottoposta la D. R. aveva prodotto una alterazione delle funzioni sensoriali e protettive della cute, non vi è spazio, in questa sede, per la distinzione tra apprezzabilità e semplice percettibilità della lesione, nulla rilevando che, come sottolineato nel ricorso, lo stesso perito aveva definito come "assai tenue e localizzata" la suddetta alterazione;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento;

che, quanto al secondo motivo, lo stesso appare addirittura inammissibile, siccome chiaramente volto, nella sostanza, a sollecitare una rivalutazione, da parte di questa Corte, delle risultanze processuali già vagliate, con adeguato e non manifestamente illogico esame critico, da parte della corte territoriale la quale non ha mancato, in particolare, di prendere in considerazione, fornendone plausibile spiegazione, le divergenze riscontrate nella dichiarazioni della persona offesa e dei testi di accusa, come pure di valutare quelle dei testi a difesa, spiegando, tra l'altro, a proposito di queste ultime, come tali testi, anche a prescindere da ogni ipotesi di mendacio, ben avrebbero potuto mal ricordare, trattandosi di circostanza risalente a circa tre anni prima, quale fosse stato l'esatto periodo di chiusura per ferie dell'esercizio commerciale dell'imputata e come nessuna decisiva rilevanza potesse attribuirsi al fatto che la prima fattura emessa dall'imputata dopo la fine del periodo feriale recasse la data del 15 settembre 1999, nulla escludendo che l'esercizio fosse stato riaperto, senza che si desse luogo ad emissione di fatture, in epoca precedente; il che non significa, come sostenuto invece nel ricorso, aver dato indebito rilievo a mere congetture, non potendosi certo qualificare come "mera congettura" la riscontrata inidoneità di una determinata risultanza a porsi come elemento insuperabilmente ostativo alla credibilità della tesi di accusa, quando questa sia sostenuta da altre e credibili risultanze (si veda, in proposito, quanto già affermato da questa Corte con sentenza della Sez. I, 2 - 24 marzo 1992 n.3424, Di Palma, RV 189683, secondo cui: "Il ricorso, da parte del giudice, a ipotesi o illazioni, ai fini della formazione e della motivazione del proprio convincimento, è da considerare certamente vietato quanto, mediante dette ipotesi o illazioni, si voglia costruire una prova positiva di consapevolezza; non può, invece, ritenersi vietato quando, in presenza di elementi di per sé idonei a dimostrare la colpevolezza, ne vangano dalla difesa prospettati altri di cui si assuma l'idoneità a neutralizzare la valenza dei primi. In tal caso, infatti, il giudice (analogamente a quanto si verifica, in termini rovesciati, allorché egli deve valutare gli indizi a carico), è non solo facoltizzato, ma addirittura tenuto a prospettarsi quelle che possono apparire ragionevoli e plausibili ipotesi alternative atte ad escludere la detta idoneità. Solo la irragionevolezza e la conseguente implausibilità di tali ipotesi, quindi, e non il semplie fatto della loro prospettazione a sostegno dell'iter motivazionale seguito dal giudice, può dare luogo a censura in sede di legittimità");

che, conclusivamente, il ricorso non può, quindi, che essere rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.




 

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