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         CORTE di CASSAZIONE - IV SEZIONE PENALE
 Sentenza n. 38852 / 2005
 
 La mancata acquisizione di consenso scritto non concretizza una condotta colposa.
 
 Testo
 
 La previsione del consenso scritto nel Codice di deontologia medica non solo non e' una norma cogente, ma 
				 ha la mera finalita' di responsabilizzare il medico, il quale, se ha comunque adeguatamente informato il 
				 paziente, pur non ottenendo risposta scritta (che certamente non puo' essere imposta), non puo' ritenersi 
				 negligente. Ne consegue che il rifiuto scritto all'invito del medico ad eseguire una terapia necessaria o 
				 a sottoporsi ad un ricovero ospedaliero non e' altro che un mezzo idoneo a meglio dimostrare che tale 
				 invito sia stato formulato, con precisazione della necessita' dei detti interventi; tuttavia la prova 
				 di una condotta altrettanto risoluta da parte del medico ben puo' essere fornita diversamente, fermo 
				 restando, per le prove testimoniali, il doveroso vaglio all'attendibilita' delle dichiarazioni sia sotto 
				 il profilo soggettivo che oggettivo.
 
 
 Fonte: Diritto Sanitario
 
 
 Commento del sito
 
 L'omissione facoltativa della forma scritta del consenso non esime il sanitario dal corretto adempimento 
				di tale istituto giuridico, costituente preciso obbligo del medico nell'ambito della prestazione d'opera 
				professionale.
 
 
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