Collaborazioni | Temi | Sezioni | Casi Pratici | News | Link | Home
 
Archivio NEWS

Archivio News

13/08/2007 N° viste: 4982

RECENSIONE SULLA SESSIONE DI DERMATOLOGIA LEGALE
DEL CONGRESSO AIDA 2007

Dal 20 al 23 Giugno 2007 si è svolto con successo presso il Centro Congressi Palace Hotel di Bari il XVI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali (AIDA). Nell’ambito del congresso, la sessione di Venerdi 22 Giugno è stata dedicata agli aspetti legali della disciplina e professione dermatologica. La sessione, di particolare interesse per l’importanza e la rilevanza dei temi trattati, è stata moderata con maestria dal chirurgo plastico Pier Francesco Cirillo di Roma. Il Dermatologo Valerio Cirfera, di Copertino (Le), Coordinatore Nazionale del Gruppo Italiano di Dermatologia Legale (AIDA-GIDEL, sito ufficiale www.dermatologialegale.it), ha aperto i lavori con la presentazione della prima classificazione italiana delle forme invalidanti della psoriasi, riferite alle varianti cliniche della malattia, che più delle altre sono causa di notevoli sofferenze per i pazienti che ne sono affetti. Il lavoro presentato al congresso ha la finalità di mettere in rilievo i diritti di tutela dei pazienti, mediante il riconoscimento del loro stato di invalidità. E’ stato il Dott. Giancarlo Toma, medico-legale di Maglie (Le), a focalizzare l’attenzione sui concetti generali di invalidità e di inabilità in riferimento alla riduzione della capacità lavorativa da parte dei pazienti psoriasici, alcuni dei quali erano presenti anche in sala. E’ seguito l’intervento dell’avvocato Paolo Vinci (Milano) esperto di responsabilità sanitaria, il quale ha presentato un interessante lavoro sul diritto del paziente dermatologico ad essere adeguatamente informato sugli effetti curativi dell’intervento medico o medico-chirurgico propostogli dal proprio medico di fiducia per la terapia della sua malattia. Ormai è sufficientemente acclarato che il medico o il chirurgo non può effettuare una cura se non prima il paziente abbia dato il proprio consenso e tale autorizzazione all’intervento non è valida se non è preceduta dai chiarimenti che il medico ha il dovere di fare al suo paziente. La discussione ha toccato un argomento molto caro ai dermatologi pratici, ossia quello inerente la necessità o meno della richiesta e dell’acquisizione del consenso informato per ogni seduta di trattamento nell’ambito di un singolo e ben determinato intervento estetico o terapeutico classico svolgentesi in più fasi temporali e si è convenuto, con accordo interdisciplinare, sulla superfluità di tale richiesta, essendo sufficiente l’acquisizione del consenso una sola volta, all’atto della prima seduta, fermo restando il diritto del paziente-cliente di poterlo negare nel proseguio delle sedute di trattamento per una qualsivoglia ragione. La sessione di dermatologia legale si è conclusa con il dibattito tra i relatori e il pubblico presente, discussione a cui ha partecipato anche un altro legale salentino, l’avvocato Cosimo Prete.

Prof. A. Tarsi
Giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno


 

Copyright © 2005-2015 DermatologiaLegale.it - All rights reserved     •     privacy policy     •     cookie policy