Risarcimento danni per errore colpevole nell'esecuzione di peeling chimico
I termini giuridici della causa si riferiscono all'obbligo di informazione, onere della prova,
responsabilità contrattuale, obbligazione di mezzi, esatto adempimento, grado di diligenza,
danno biologico, morale e patrimoniale. Sussiste un obbligo di informazione a carico del
professionista sulla concreta possibilità di complicanze e sul come fronteggiarle nonchè
sulla non sicura conseguibilità degli effetti sperati. Il grado di diligenza deve essere commisurato
alla difficoltà della prestazione resa. Se l'intervento da effettuare non presenta alcuna particolare
difficoltà, la diligenza del professionista va valutata con la massima severità. Il paziente
dovrà solo provare che l'intervento era di facile esecuzione o che è stato eseguito in maniera errata,
mentre il medico dovrà provare che il caso era di particolare difficoltà oppure che l'insuccesso
non sia dipeso da sua negligenza. Nel caso specifico un professionista non specialista in Dermatologia,
ha assunto una condotta colpevole per aver danneggiato in modo temporaneo e permanente il viso
di una sua paziente con esiti discromici e atrofici cutanei secondari a incongrua applicazione
di TCA al 30% ed è stato condannato alle spese risarcimentali.