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Archivio NEWS

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19/12/2006 NEWS N° viste: 4916

Sospensione dall'esercizio della professione per pubblicità sanitaria non autorizzata e non veritiera.
Corte di Cassazione Sez. III, Sentenza n. 8958 del 2006


La pubblicità sanitaria può essere effettuata solo mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività ed inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie ed inserzioni, con modalità uniformi e con l'indicazione di specifici dati obbiettivi, ed è soggetta ad autorizzazione comunale, previo nullaosta dell'Ordine professionale. L'addebito mosso all'incolpato consisteva nell'avere effettuato pubblicità in violazione di legge, per avere, senza autorizzazione, esposto una targa ed effettuato inserzioni con contenuto non veritiero. Non rileva e non scusa, invece, la presenza nel territorio comunale di numerose altre targhe non autorizzate.

Fonte: Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net



 

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