INTRODUZIONE
Sono termini spesso confusi nella loro esatta definizione, perché a torto ritenuti, dai non esperti della materia, 
esprimenti il medesimo concetto. Invece, mentre il primo è da riferire ad una lesione del "bene salute" e quindi 
ad un preciso pregiudizio psico-fisico, il secondo riassume in sé sia quest'ultimo, che tutte le conseguenze che 
tale pregiudizio può rendere concrete in riferimento alla persona e alle sue estrinsecazioni (turbamenti psichici 
o morali e ripercussioni socio-economiche o patrimoniali). 
Cenni Storico-Dottrinari
Come è noto, la "persona " nel codice civile del 1942 era considerata quasi esclusivamente dal punto di vista 
della sua capacità  generica di produrre reddito ("homo economicus"), per cui era risarcibile solo il danno 
patrimoniale, mentre la risarcibilità del danno morale veniva limitato dall' art. 2059 C.C. al caso di lesione 
conseguenza di un fatto costituente reato. 
  
Alla dottrina del Gerin ed alla giurisprudenza Genovese e Pisana dobbiamo il merito del cambiamento, in 
quanto si comincio a "parlare" di danno biologico statico e dinamico.
  
Nel 1975 il  Tribunale di Genova evidenziò la palese ingiustizia operata  nel valutare diversamente due identici 
danni fisici e propose l'introduzione del danno  "extrapatrimoniale" per distinguerlo dal "non patrimoniale tipico" 
o morale.
  
Il concetto fu ripreso e definitivamente delineato, dal punto di vista dottrinario e giurisprudenziale, 
dall'importante sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale. Essa individuò il fondamento della risarcibilità 
del danno biologico come tale, nella integrazione tra art. 32 Cost. (tutela del bene salute ) e art. 2043 C.C 
(sanzione di ogni fatto ingiusto), configurando il danno biologico come "danno evento" da atto illecito e 
il danno morale e patrimoniale come "danni conseguenza" eventualmente derivanti dal primo. Da qui la considerazione 
che il danno biologico costituisce l'essenza del danno alla persona, risarcibile in ogni caso, indipendentemente 
dal fatto se il danneggiato lavori o meno, sia capace di farlo e, in caso lavori, se produca o meno reddito o guadagno.  
Se oltre al "danno biologico" è dimostrabile anche un danno patrimoniale e/o morale, anche questi ultimi saranno 
risarciti, ove ne ricorrano le condizioni giuridiche (ex art.2059 cod. civ.).  
Infine la sentenza della Corte Costituzionale n.184/86 ha dato una definizione più ampia del "danno biologico" 
comprendendovi oltre al concetto classico di danno anatomo-funzionale, anche quello di danno estetico, sessuale 
e alla vita di relazione.
 
  
Successivamente ed in linea con i principi espressi nella sentenza 184/86, nel 1990 i giudici di legittimità hanno 
inteso il termine "salute" come comprensivo di tutte le "funzioni naturali afferenti al soggetto" nel suo ambiente 
e aventi "rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica" 
(Cass. Sez. Lav. 7101/90 ); dovrebbero, quindi, rientrare nel concetto di Danno Biologico le seguenti altre voci: 
- il danno alla vita di relazione ed estetico 
 - il danno psichico e alla sfera sessuale
 - il danno derivante da perdita di chance lavorative e di produrre reddito 
 - il danno da riduzione della capacità di concorrere 
 - il danno esistenziale ed edonistico
  
Riassumendo, a tutt'oggi, si possono descrivere tre tipi principali di danno:
- Danno biologico o extrapatrimoniale o componente biologica del danno alla persona
 - Danno patrimoniale o alla capacità di produrre reddito
 - Danno morale o non patrimoniale
  
L'insieme delle tre voci di danno definiscono il fondamento del danno alla persona, che negli ultimi anni si 
sta  arricchendo di ulteriori quanto mai discusse sfaccettature e connotazioni.
DANNO BIOLOGICO
(in ambito penale e civile)
 
 
Danno Biologico Statico
danno evento o danno biologico propriamente detto o danno statico della scuola genovese.
 
 
Con il termine di danno biologico si definisce una "compromissione lesiva" dell'integrità psico-fisica della persona, 
temporanea e/o permanente, suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale e risarcibile a prescindere 
dalle caratteristiche individuali e reddituali della persona colpita  e dalla  sua collocazione nel mondo 
socio-lavorativo. Tale definizione indica la componente statica del danno alla persona, sempre presente in 
quanto presupposto essenziale del danno stesso. Il danno evento è di natura medica poiché interessa l'alterazione 
di una o più parti del  corpo (es. frattura articolare).     
- Compromissione lesiva
  
Il termine  presuppone i dati essenziali definitori del danno.
  
	 
	 - accadimento di un fatto o un azione o un evento lesivo (es. un  trauma), talvolta illecito o ingiusto: aspetto causale del danno
  
	  - concretizzazione del danno o nocumento o svantaggio, consistente in una lesione (es. ferita cutanea) 
	 dell'organismo nell'immediato e in una eventuale menomazione (cicatrice disestetica) ad essa, casualmente 
	 e cronologicamente, susseguente: aspetto medico o biologico del danno
  
	  - violazione di un bene (la salute) giuridicamente tutelato: aspetto giuridico del danno
  
	     
			 - l'azione lesiva, che può essere accidentale, volontaria, dipendente da fatti naturali o da condotta 
			 dell'uomo, coincide con l'incontro tra l'agente dannoso e l'organismo 
			 
 - lesione: risultato dell'azione lesiva  
			 
  
	   
	  
La lesione costituisce processo morboso in atto, a carattere evolutivo e coincide con il concetto di malattia in fase 
acuta, sub-acuta e cronica ( es. una ferita, una distorsione, una frattura, una dermatite fisico-chimica, una 
tossinfezione, una radiodermite o un' eritema diffuso con febbre da insolazione). A seconda del target lesivo, 
le lesioni si suddividono in somatiche e psichiche o miste. Sono ritenute somatico-organiche le lesioni che 
interessano anatomicamente un organo o un apparato del corpo umamo e somatico-funzionali le lesioni disfunzionali 
non palesemente sostenute da un'alterazione organica come succede talvolta nella sindrome soggettiva del cranio-leso. 
Sono ritenute di ordine psichico le lesioni riguardanti il versante psichico del sistema nervoso centrale 
(attenzione e ideazione, ritmo sonno-veglia, tono dell'umore con irritabilità, depressione e reazione ansiosa ecc.)	 
  
 - Integrità psico-fisica
  
Presuppone due concetti:
  
- interazione della noxa con un organismo sano prima di subire il danno (problema delle antecedenze)
  
 - interessamento del corpo umano in termini di unità organica di soma e psiche, in sé e per sé considerata, a prescindere dalle sofferenze dell'animo e dalle ripercussioni negative che il  danneggiato  può avere nei confronti del proprio mondo esterno.
  
  
 - Temporanea e permanente
  
L'estrinsecarsi del danno può dare luogo a tutta una serie di modificazioni peggiorative del modo di essere 
e vivere della persona che possono essere limitate nel tempo ovvero perdurare 
indefinitamente (ASPETTI VALUTATIVI DEL DANNO BIOLOGICO)
  
 - Suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale
  
Questo punto rappresenta l'essenza della metodologia "investigativa" propria della medicina legale che vede nella 
dimostrazione del nesso causale, tra evento lesivo, lesione e menomazione,  l'aspetto cardine  del suo interesse. 
  
Ruolo del medico-legale è verificare l'esistenza del danno biologico (legge 5 marzo 2001, n. 57) in nesso causale 
con il  fatto illecito altrui e determinarne il grado di menomazione con riferimento al  100% dell'integrità 
psicofisica (D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.).  
Ruolo del giudice è attribuire, a tale stimata menomazione, un valore monetario, in modo da ristorarla 
appropriatamente. 
  
 - Risarcibile
  
Un danno biologico è risarcibile sempre e comunque, in via autonoma e prioritaria rispetto all'esistenza 
contemporanea di altre voci di danno, a patto che siano rispettate due condizioni (effetti giuridici), che 
fanno assumere ad esso significato medico-legale
   
- il fatto lesivo che lo ha causato deve essere ingiusto o illecito
  
 - il danno biologico deve condizionare conseguenze pregiudizievoli, previa dimostrazione della riduzione di un 
valore non reddituale della persona
  
per cui il danno alla persona consta di due componenti:
  
- l'elemento biologico, o materiale, rappresentato dall'alterazione psico-fisica dell'organismo;
 - l'elemento giuridico, o formale, rappresentato dal bene  o dall'interesse tutelato dalla legge, il cui pregiudizio suscita una reazione dell'ordinamento giuridico rivolta alla riparazione del danno.
  
  
  
 - Areddituale
  
Il diritto alla risarcibilità prescinde dalle caratteristiche individuali del danneggiato 
(sesso, età, cultura, prestanza fisica e d'immagine, stato patrimoniale ecc.) e dal suo  impegno e posizione sociale, 
ruolo lavorativo, ecc. E' altresì sganciato dall'attitudine a produrre reddito, cioè è indipendente dalla  
capacità di lavoro e di guadagno. 
  
 
 
Danno biologico dinamico
(scuola pisana) -> danno conseguenza: trasformazione peggiorativa della vita del danneggiato
 
 
L'aspetto dinamico di tale danno è comprensivo delle limitazioni personali dinamico-relazionali conseguenti al 
danno stesso, tali da incidere in senso negativo su ogni concreta estrinsecazione del modo di essere e di vivere 
della persona  nelle attività quotidiane (limitazione degli atti della vita quotidiana) ivi comprese le manifestazioni 
della sfera relazionale, l'efficienza sessuale ed estetica, nonchè  la realizzazione di attività ricreative. 
 
Il danno conseguenza è di natura giuridica perché interessa uno o più diritti della persona ed il suo aspetto 
dinamico-relazionale è stato avvallato in ambito INAIL dall'art. 13 del D.L. 38/2000 in quanto le  
"menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica sono valutate in base alla specifica Tabella delle 
menomazioni comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali"  e in ambito RCA dalla legge 57/2001, art. 5 comma 4, 
quando afferma che "il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del 
danneggiato".  
Essenza della componente dinamica del danno è la menomazione,  come conseguenza della lesione 
(es.: deficit funzionale deambulatorio in seguito a frattura di un arto), in virtù della quale si rendono concrete 
altre voci di danno come quello morale e patrimoniale. 
Mentre la lesione (es. trauma cranico-facciale contusivo-commotivo) è la compromissione dell'integrità 
psico-fisica, la menomazione è la compromissione della efficienza fisica, estetica o psichica della persona ovvero 
il deficit funzionale conseguente (alterazione d'immagine, deficit attentivo e ideativo); la lesione è il 
danno-evento, la menomazione è il danno-conseguenza che può essere concomitante quando coincide col periodo 
evolutivo della malattia, susseguente alla lesione quando deriva dagli esiti stabilizzati della lesione e permane 
dopo la guarigione clinica della lesione stessa. Il grado della menomazione  dipende dalla gravità della lesione, 
in base alle dimensioni, sede e complicanze di essa, nonchè dall'emendabilità terapeutica. 
L'entità del danno condiziona anche la prognosi e l'eventuale guarigione che può avvenire con o senza postumi, 
valutabili in opportuna sede medico-legale.
Proiezioni del danno
La dottrina ammette quattro branche principali di proiezione del danno:
 
- danno penale: sanzione penale
 - danno civile: risarcimento pecuniario
 - danno in assicurazione sociale: indennizzo, rendita, pensione
                            
 - danno in assicurazione  privata: indennizzo, rendita, pensione
  
In ogni ambito, i fondamenti giuridici, le finalità, i sistemi e i metodi di valutazione tecnica sono diversi 
e hanno una propria autonomia, nonostante i punti di contatto esistenti sul piano teorico e nella 
rilevazione clinica del danno. 
  
RIASSUMENDO
Danno biologico
Danno evento: risarcibile sempre e comunque in quanto vi è riduzione dell'integrità fisica e/o psichica della 
persona in sé e per sé considerata
  
Danno conseguenza: risarcibile ulteriormente ove esso ricorre, tenendo conto degli aspetti dinamico-relazionali 
propri di una specifica e particolare persona. 
 
Riferimenti giuridici: 
- art.2043 del codice civile: ingiustizia del danno
 - art. 2 e 32 della Costituzione: salute come diritto garantito
 - sentenza Corte Costituzionale n.87/79: risarcibilità del danno
 - sentenza Corte Costituzionale. n 184 del 1986: indipendenza del danno 
  
Riferimenti normativi
- Legge 5 marzo 2001 n. 57
 
 
In ambito INAIL:
  
- DANNO BIOLOGICO - INAIL -  D.Lgs. 38/ 2000, con successivo decreto ministeriale applicativo 12.07.2000
 
 
 
Trattasi di un danno dinamico-relazionale in cui la lesione anatomica e/o organica supera in valore quella 
funzionale, esattamente all'opposto di quanto succede in responsabilità civile dove l'aspetto funzionale o meglio 
disfunzionale prevale su quello anatomico.
 
 
 
Dott. Valerio Cirfera - dermatologo 
Avv. Giuseppe Rampino
 
 			
 		
 
Bibliografia Essenziale
Rassegna di Medicina legale Previdenziale 
Danno biologico. Applicabilità del concetto in ambito previdenziale INPS 
Lia De Zorzi 
 
 
 
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