Dermatologia Clinica Aspetti medico-legali in Dermo-estetica
La richiesta di trattamenti ed interventi medici a finalità estetiche, a differenza di alcuni anni or sono, interessa oramai gran parte delle classi sociali, entrambi i sessi e una larghissima fascia di età. Contestualmente sono aumentate le figure professionali pronte a rispondere a tali esigenze, sprovviste, talora, delle necessarie competenze ed esperienza per affrontare a regola d’arte l’inestetismo da correggere, con immaginabili conseguenze dannose sulla persona; Tantissime altre cause possono essere all’origine di eventi dannosi e ben si comprende come le successive richieste di risarcimento possano alimentare il contenzioso legale a sua volta responsabile di sofferenze morali e psichiche non solo a carico del danneggiato ma anche del terapeuta, spesso ingiustamente accusati in procedimenti giudiziari infondati o che tali si rivelano alla fine del contenzioso. Entrando nel merito, le principali problematiche medico–legali sull’argomento vertono essenzialmente sul rapporto professionale tra il paziente e il medico, sulla responsabilità contrattuale di quest’ultimo in termini di mezzi e risultati ed in virtù di una colpa che può essere generica o specifica, lieve o grave nei vari ambiti giuridici, possibile fonte di responsabilità extracontrattuale, se foriera di danno ingiusto alla persona, valutabile in termini di danno biologico temporaneo e/o permanente. Il rapporto professionale negli ultimi anni ha assunto un ruolo medico-legale fondamentale anche in estetica, travalicando il sentimento di mera fiducia del paziente nei confronti del suo medico; oggi è un rapporto di comunicazione e di consapevole informazione culminante preferibilmente nella scrittura firmata del consenso al trattamento richiesto. La responsabilità del medico può estrinsecarsi in qualsiasi trattamento estetico, anche se l’incidenza di errori colpevoli e danni ingiusti alla persona si estrinseca, senza dubbio, con maggiore tasso negli interventi più invasivi, complessi e di natura chirurgica. Il dibattito dottrinale e l’inquadramento delle eventuali responsabilità nell’ambito dell’obbligazione dei mezzi è abbastanza univoco, mentre nel campo delle obbligazioni di risultato è estremamente aperto; di certo l’operatore risponde per il risultato non raggiunto qualora nel colloquio preventivo con il paziente lo abbia paventato e sottoscritto; secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente (Sentenza n° 18853/2004 della Corte Suprema di cassazione, sez. III civile) un intervento estetico non riuscito rende responsabile chi lo ha eseguito anche dei danni morali conseguenti. L’accertamento e la valutazione quali–quantitativa dei danni psico-fisici che possono conseguire ad un trattamento estetico, gravato da complicanze in nesso causale con l’operato sprovveduto del medico, costituisce un’affascinante capitolo della dermatologia e medicina legale, oltretutto molto complesso per l’estrema variabilità dei suoi fattori determinanti, legati da una parte alle caratteristiche individuali del soggetto leso, dall’altra ai dati obiettivi del danno e infine alle caratteristiche professionali del valutatore. | ||
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