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Corso Dermatologia Legale

Consenso informato in Dermatologia
V. Cirfera, Copertino (LE)
Coordinatore AIDA–GIDEL, Gruppo Italiano Dermatologia Legale


 

Il consenso informato può essere definito come l’adesione effettiva, consapevole, libera, volontaria e autonoma del paziente, preventivamente informato, all’iter diagnostico–terapeutico, propostogli dal medico curante, per la risoluzione o il miglioramento del suo contingente problema di salute. L’operatore sanitario riceve così confermata fiducia, e l’atto medico piena legittimazione, ad integrazione dell’autorizzazione, prevista dall’ordinamento normativo, costituzionale e giuridico, finalizzata alla tutela dello stato di salute dell’individuo. Esso non è dunque un atto puramente formale e burocratico, ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto paradossalmente “illecito”, come può essere la violazione dell’integrità psico–fisica nelle procedure medico-chirurgiche invasive, in atto “lecito”, le cui finalità sono l’essenza stessa delle scienze bio–mediche (1). La sua acquisizione, da parte di molti sanitari, viene ancor oggi largamente disattesa, con il rischio di incorrere in responsabilità dolosa civile e penale, ogni qualvolta un atto medico–chirurgico esiti in un danno ingiusto alla persona. Il consenso prevede, dal punto di vista cronologico, una prima fase, costituita dall’informazione. E’ indifferibilmente precontrattuale per l’evenienza diagnostica, ed anche intracontrattuale per quella terapeutica, (condizionata inequivocabilmente dalla prima). La seconda fase è caratterizzata dalla consapevolezza dell’assistito di aver ben compreso il piano informativo del medico, così da essere in grado di aderirvi spontaneamente. La terza ed ultima fase consiste nell’atto acquisitorio vero e proprio, da redigersi preferibilmente in forma scritta ed esplicita. Mentre l’acquisizione del consenso all’atto medico può essere anche verbale ed implicita, (così come ricorre nella pratica medica e dermatologica routinaria), il dovere d’informazione è invece inscindibile dall’attività sanitaria, costituendone uno dei due obblighi a cui il medico non può sottrarsi. Il secondo obbligo è rappresentato dalla correttezza della prestazione d’opera professionale, in termini di comportamento e mezzi (2). In virtù ed in funzione della responsabilità contrattuale, il consenso informato in Dermatologia è del tutto peculiare sia nella prescrizione farmacologica, specie se off label, che nell’attività clinico- diagnostica, oncologica, allergologica, venereologica, chirurgica e soprattutto estetica. In questo ambito, in cui il dovere di informazione acquisisce connotazione più specifica, rappresenta la “conditio sine qua non” della prestazione, ovvero l’essenza stessa del contratto, in relazione all’ottenimento del risultato sperato e richiesto dal paziente-cliente. In estetica l’obbligo di risultato è valutato proprio in base al contenuto dell’informazione, preventivamente prospettata al paziente, e l’operatore risponde per il risultato non raggiunto, qualora questo ultimo sia stato preventivato e pattuito in sede pre–contrattuale (3).

 

RICHIAMI GIURIDICI

1) Tribunale di Milano : V sez. civ. Sent. n° 3520/2005.
2) art. 1176 del codice civile
3) Cass. Civ. n. 9617 / 99 - Sez. III.

Martedì 16

Mercoledì 17

Giovedì 18

Venerdì 19

Sabato 20

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