Personalizzazione del danno estetico e risarcibilita' della CTP
Sentenza n.9549 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE
(Presidente Petti - Relatore Calabrese)
Svolgimento del processo ... (omissis)
Nel quinto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 c.c., 32 Cost.
e vizio dimotivazione, il ricorrente lamenta la mancata personalizzazione del danno biologico, per
la presenza del danno estetico.
fonte: www.sismla.it
Questo motivo è fondato. Il giudice d'appello ha, sì, considerato il danno estetico componente del
danno biologico, ma non ha ritenuto, senza offrirne adeguata motivazione, di dover considerare la
compromissione estetica nella valutazione di tale danno, quale fissata dal primo giudice, né
ha "personalizzato" detta liquidazione del danno biologico, per effetto dell'esatto inglobamento anche
della componente estetica.
Nel sesto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e difetto di
motivazione, si censura l'omesso rimborso delle spese sostenute per la consulenza
tecnica di parte.
Anche questo motivo è fondato, posto che le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di
allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa
(ancorché parzialmente) ha diritto di vedersi rimborsate.
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