CORTE di CASSAZIONE:
Sentenza 02-11-2005 n.21272
Quando l'attivitą di estetica medica puo' considerarsi esente da iva ai
sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 633/1972
Testo
Viene escluso il diritto all'esenzione dall'iva, una volta ritenuto che i trattamenti praticati di
natura puramente estetica, non avessero contenuto intrinseco di prestazione sanitaria medica o
paramedica, unica destinataria della prevista esenzione.
Fonte: Diritto Sanitario
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