Collaborazioni | Temi | Sezioni | Casi Pratici | News | Link | Home
 
Archivio NEWS

Archivio News

05/08/2009 N° viste: 5780

Il Tribunale Civile di Milano definisce i confini del nesso di causa in materia di responsabilità medica

Sent. 8403/09 Tribunale Civile di Milano, Sez. V


Il Tribunale di Milano, in questa sentenza, affronta il caso di una coppia che conveniva in giudizio una struttura ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia in conseguenza di alcune negligenze commesse dai sanitari al momento del parto.

Nella sentenza viene descritto, in maniera molto chiara, il percorso istruttorio avvenuto all’interno del processo che ha portato alla valutazione del caso da parte dei due consulenti, i quali sono arrivati a delle identiche considerazioni medico legali, venendo a sottolineare quello che è stato l’aspetto più critico della prestazione sanitaria eseguita dalla struttura ospedaliera. L’inadempimento è, infatti, consistito in un ritardo e, comunque, in una assenza di monitoraggio CTG nonostante tale monitoraggio fosse stato programmato e menzionato nella cartella clinica. Questa circostanza determina l’insorgere di due ipotesi: la prima che vede che nel caso in cui tale tracciato fosse stato effettivamente eseguito lo stesso avrebbe potuto dare un esito nella norma non rassicurante, ma senza apparire, tuttavia, patologico; la seconda ipotesi, invece, è quella che il tracciato avrebbe evidenziato alterazioni della frequenza cardiaca tali da evidenziare delle condizioni del feto già critiche in Ospedale.

I consulenti tecnici d’ufficio sembrano tutti propendere verso questa seconda ipotesi. Il Giudice, a questo punto, evidenzia come non sia possibile stabilire, se non in termini di ipotesi probabilistica, quale sia stata l’incidenza di tale comportamento omissivo sulla cerebropatia del neonato.

A questo punto, in riferimento all’ambito medico ed alla colpa, viene sottolineato dal Tribunale di Milano come, in ambito civilistico, i principi applicabili in tema di causalità sono meno rigorosi rispetto a quanto avviene in ambito penale ove vi è una precisa indicazione normativa agli artt. 40 41 c.p.

Nell’ambito civilistico, che è appunto caratterizzato dalla atipicità delle condotte, l’onere della prova può dedursi anche per presunzioni ed il Tribunale testualmente indica che: “Il rapporto di causalità può ritenersi sussistente anche in presenza di meno elevate soglie di probabilità quando risulti che l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto non già la certezza, ma solo apprezzabili probabilità di successo”.

Il Tribunale, quindi, sottolinea come la responsabilità della struttura sanitaria sia di natura contrattuale e come il debitore non abbia fornito la prova liberatoria.

Con questa sentenza, il Tribunale ha sottolineato l’aspetto del nesso causale in ambito civilistico collegato alla natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera che determina, da un lato la possibilità del Giudice di raggiungere il proprio convincimento anche sulla base di presunzioni non necessariamente rigorose a differenza di ciò che avviene nel processo penale, e dall’altro la necessità da parte del debitore, in questo caso della struttura ospedaliera, di fornire la prova liberatoria trattandosi appunto di responsabilità contrattuale ove la colpa è presunta.

Fonte: studio legale naso


 

Copyright © 2005-2015 DermatologiaLegale.it - All rights reserved     •     privacy policy     •     cookie policy