Il Tribunale Civile di Milano definisce i confini del nesso di causa in materia di responsabilità medica
Sent. 8403/09 Tribunale Civile di Milano, Sez. V
Il Tribunale di Milano, in questa sentenza, affronta il caso di una coppia che conveniva in giudizio
una struttura ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni patiti dalla figlia in conseguenza di
alcune negligenze commesse dai sanitari al momento del parto.
Nella sentenza viene descritto, in maniera molto chiara, il percorso istruttorio avvenuto all’interno
del processo che ha portato alla valutazione del caso da parte dei due consulenti, i quali sono arrivati
a delle identiche considerazioni medico legali, venendo a sottolineare quello che è stato l’aspetto
più critico della prestazione sanitaria eseguita dalla struttura ospedaliera.
L’inadempimento è, infatti, consistito in un ritardo e, comunque, in una assenza di monitoraggio
CTG nonostante tale monitoraggio fosse stato programmato e menzionato nella cartella clinica. Questa
circostanza determina l’insorgere di due ipotesi: la prima che vede che nel caso in cui tale
tracciato fosse stato effettivamente eseguito lo stesso avrebbe potuto dare un esito nella norma
non rassicurante, ma senza apparire, tuttavia, patologico; la seconda ipotesi, invece, è quella
che il tracciato avrebbe evidenziato alterazioni della frequenza cardiaca tali da evidenziare delle
condizioni del feto già critiche in Ospedale.
I consulenti tecnici d’ufficio sembrano tutti propendere verso questa seconda ipotesi. Il Giudice, a
questo punto, evidenzia come non sia possibile stabilire, se non in termini di ipotesi probabilistica,
quale sia stata l’incidenza di tale comportamento omissivo sulla cerebropatia del neonato.
A questo punto, in riferimento all’ambito medico ed alla colpa, viene sottolineato dal Tribunale di
Milano come, in ambito civilistico, i principi applicabili in tema di causalità sono meno rigorosi
rispetto a quanto avviene in ambito penale ove vi è una precisa indicazione normativa agli artt.
40 41 c.p.
Nell’ambito civilistico, che è appunto caratterizzato dalla atipicità delle condotte, l’onere della
prova può dedursi anche per presunzioni ed il Tribunale testualmente indica che: “Il rapporto di
causalità può ritenersi sussistente anche in presenza di meno elevate soglie di probabilità quando
risulti che l’opera del sanitario, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto
non già la certezza, ma solo apprezzabili probabilità di successo”.
Il Tribunale, quindi, sottolinea come la responsabilità della struttura sanitaria sia di natura
contrattuale e come il debitore non abbia fornito la prova liberatoria.
Con questa sentenza, il Tribunale ha sottolineato l’aspetto del nesso causale in ambito civilistico
collegato alla natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera che determina,
da un lato la possibilità del Giudice di raggiungere il proprio convincimento anche sulla
base di presunzioni non necessariamente rigorose a differenza di ciò che avviene nel processo
penale, e dall’altro la necessità da parte del debitore, in questo caso della struttura ospedaliera,
di fornire la prova liberatoria trattandosi appunto di responsabilità contrattuale ove la colpa
è presunta.
Fonte: studio legale naso
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