Tribunale Napoli sez. VI - La clinica risponde dell'operato del sanitario, anche se scelto direttamente dal paziente
La responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e
può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a
suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione
medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario
pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra
la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al
riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o
comunque dal medesimo scelto.
|