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Archivio NEWS

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07/02/2007 N° viste: 5209

CASSAZIONE CIVILE
l'obbligo di informazione del malato sussiste anche in mancanza di una norma esplicita che riconosca il diritto al "consenso informato"

L'adeguata informazione da parte del medico in merito alla prestazione sanitaria proposta al suo assistito costituisce essa stessa atto medico e come tale deve essere effettuato, indipendentemente dall'esistenza o meno di un'esplicita e specifica norma che ne preveda l'obbligo di eseguirla da parte del medico e il diritto di riceverla da parte del suo paziente.

Fonte: Cassazione Civile, Sezione III, 19/10/2006, n. 22390


 

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