CASSAZIONE CIVILE l'obbligo di informazione del malato sussiste anche in
mancanza di una norma esplicita che riconosca il diritto al "consenso informato"
L'adeguata informazione da parte del medico in merito alla prestazione sanitaria proposta
al suo assistito costituisce essa stessa atto medico e come tale deve essere
effettuato, indipendentemente dall'esistenza o meno di un'esplicita e
specifica norma che ne preveda l'obbligo di eseguirla da parte del
medico e il diritto di riceverla da parte del suo paziente.
Fonte: Cassazione Civile, Sezione III, 19/10/2006, n. 22390
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