AS.ME.GI.S.
Associazione Medico-Giuridica Salentina
in collaborazione con
O.S.P.I.T.E
Osservatorio Salentino Per Inabili e Terza Età
con il Patrocinio di:
Presidente della Giunta Regionale - Regione Puglia
Università degli Studi di Lecce
Ordine dei Medici della Provincia di Lecce
Ordine degli Avvocati della Provincia di Lecce
European Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences
Chambèry -Genève - Milano
A.S.L. - LE/01
F.I.M.M.G. - Lecce
Federazione Italiana dei Medici di Famiglia
Provincia di Lecce
Città di Copertino (Lecce)
E.L.S.A.
European Law Student's Association
promuove il
CORSO DI AGGIORNAMENTO MEDICO-GIURIDICO
sulla
VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA
Copertino, 7 giugno 2003
Castello Angioino
PRESIDENTE
Prof. Cosimo Lorè
Università degli Studi di Siena e di Lecce
Coordinatori
Dott. Valerio Cirfera - Copertino
Avv. Cosimo Prete - Copertino
Segreteria Scientifica
Dott. Cosimo Mazzotta - Siena
Avv. Giuseppe Rampino - Trepuzzi
Dott.ssa Stefania Romano - Alezio
Segreteria Organizzativa
Dott. Giuseppe Castelluzzo - Copertino
Avv. Giovanni Tarantini - Surbo
Dott. Giancarlo Toma - Maglie
Il ministero della Salute ha accreditato il corso, assegnando 5 crediti formativi.
Evento E.C.M.(Educazione Continua in Medicina): 5214-47642
al Santo dei Voli , Protettore degli Studenti e
Santo Patrono della Città di Copertino:
San Giuseppe da Copertino
IV Centenario della nascita
(1603 - 2003)
AS.ME.GI.S. - Ente che ha promosso il corso
Associazione Medico-Giuridica Salentina
Via Tenente Colaci , n. 7 - Tel. : 0832/932830
73043 - Copertino (Le)
O.S.P.I.T.E. - Ente che ha accreditato il corso
Osservatorio Salentino Per Inabili e Terza Età
Via Rocci Perrella , 118 -Alezio(Le) - Tel. : 0833/280201
AS.ME.GI.S.
ringrazia tutti gli enti, pubblici e privati, che hanno patrocinato
la manifestazione e aiutato gli organizzatori ai fini della sua ottima riuscita;
in particolare, ringrazia O.S.P.I.T.E. , per aver collaborato ad accreditare
il corso.
PROGRAMMA DEFINITIVO
Sabato 7 giugno 2003
8,00: Iscrizione dei partecipanti e registrazione E.C.M
8,30: Presentazione e finalità del Corso:
Dott. Cosimo Mazzotta - Avv.Giuseppe Rampino
Saluto delle Autorità
Saluto del Presidente
9,00: lettura magistrale
Il danno biologico: il punto di vista del medico legale
Prof. Cosimo Lorè
PRIMA SESSIONE: aspetti clinici e valutativi del danno alla persona
:
Moderatori:
Prof. Cosimo Lorè, Dott. Luigi Cucugliato, Dott.Carlo Leo
9,30: Il danno alla persona in Pronto Soccorso: principali aspetti valutativi
Dott. Antonio Girau
Dott. Mauro Pagliara
9,50: La sindrome soggettiva del cranio-leso: aspetti clinici e valutativi
Dott. Vito Raffaele Barba
Dott. Roberto Vaglio
10,10: I traumi della spalla: clinica e valutazione medico-legale
Dott. Giancarlo Toma
10,20: Traumatogenesi e valutazione del danno oculare
Dott. Cosimo Mazzotta, Prof. Cosimo Lorè
Prof. Aldo Caporossi
10,35: Discussione
SECONDA SESSIONE: aspetti clinici e valutativi del
danno alla persona
Moderatori: Prof. Cosimo Lorè, Dott. Cosimo Mazzotta,
Dott.Luigi Cucugliato
11,05: Il danno da cicatrici cutanee: patogenesi, clinica e valutazione medico-legale
Dott. Giuseppe Alessandrini
Dott. Valerio Cirfera
11,25: Traumi dentali e danno estetico odontoiatrico:
valutazione medico-legale
Dott. Giuseppe Castelluzzo
11,35: Contenzioso e consenso informato in odontostomatologia
Prof. Franco Marci
11,55: Danno alla persona da emotrasfusione:
epidemiologia e prevenzione
Dott. Ferdinando Valentino
12,05: Richiesta di risarcimento: legge 210/92
Dott. Ivano Marchello
12,15 : Discussione
12,30: Tavola rotonda: il danno da emotrasfusione
Panelisti: Dott. Angelo Magrini, Dott.Giuseppe Serra
Dott.ssa Rosa Romano, Dott.ssa M. Antonietta Piccinni
Dott.ssa Carmen Vandelli
13,45 -14,45: buffet
TERZA SESSIONE: aspetti medico-giuridici e risarcitori
Moderatori: Prof. Cosimo Loré, Dott. Stefania Romano
15,00: La responsabilità civile del medico in oncologia chirurgica
Dott. Giovanni Marcucci
Avv.Giovanni Tarantini
15,20: La procreazione assistita tra colpa, vergogna e onnipotenza
Dott. Gerardo D'Ambrogio
15,40: Tavola rotonda: gli aspetti risarcitori del danno biologico:
il ruolo del medico legale, il ruolo dell'assicuratore, il ruolo
del legale
Panelisti: Dott. Antonio Delli Noci, Dott. Marcello Latorre
Avv. Giuseppe Rampino,Avv.Cosimo Prete
Avv.Giancarlo Caiaffa
16,20 - 16,30: Discussione
QUARTA SESSIONE: aspetti giuridici del danno alla persona
Moderatori: Prof. Cosimo Lorè, Dott. Gerardo D'Ambrogio,
Avv. Cosimo Prete
16,30: Il danno biologico e morale
Dott. Mario Cigna
17,00: Il danno biologico da morte
Avv. Antonio De Giorgi
17,30: Il danno esistenziale
Prof..Avv. Ernesto Capobianco
18,00 : Discussione
18,20: Commento e consegna dei tests
18,30: Conclusioni e chiusura dei lavori
Prof. Cosimo Lorè
------------------------------------------------------------------------------
RELATORI e MODERATORI
Dott. Giuseppe Alessandrini
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Taviano (Le)
Dott. Vito Raffaele Barba
Direttore U.O. Neurologia
Ospedale di Galatina (Le) e Copertino (Le)
Avv.Giancarlo Caiaffa
Lecce
Prof. Avv. Ernesto Capobianco
Professore straordinario di Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Lecce
Prof. Aldo Caporossi
Direttore del Dipartimento Cranio-Cefalico, U.O. Oftalmologia
Università degli Studi di Siena
Dott. Giuseppe Castelluzzo
Specialista in Odontostomatologia e protesi dentaria
Copertino(Le)
Dott. Mario Cigna
Magistrato in Lecce
Dott. Valerio Cirfera
Specialista in Dermatologia e Venereologia
Copertino(Le)
Dott. Luigi Cucugliato
Dirigente I livello Pronto Soccorso
Ospedale di Galatina (Le)
Dott. Gerardo D'Ambrogio
Dirigente II livello - Ginecologia ed Ostetricia
Ospedale di Copertino (Le)
Avv. Antonio De Giorgi
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
Dott. Antonio Delli Noci
Direttore Medico INAIL - Lecce
Dott. Antonio Girau
Dirigente I livello Pronto Soccorso
Ospedale di Copertino (Le)
Dott. Marcello Latorre
Ispettore Sinistri-UniOne Assicurazioni S.p.a. - Lecce
Dott. Carlo Leo
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni -Lecce
Prof. Cosimo Lorè
Senato Accademico - Cattedra di Medicina Legale
nelle Università degli Studi di Siena e Lecce
Dott. Angelo Magrini
Presidente politrasfusi italiani ed europei
Dott. Ivano Marchello
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni
Lecce
Prof. Franco Marci
Specialista in Odontostomatologia e Protesi Dentaria
Rieti
Dott. Giovanni Marcucci
Dirigente di I livello Chirurgia Generale,
Ospedale di Copertino (Le)
Dott. Cosimo Mazzotta
Specialista in Oftalmologia, Dottorato di Ricerca
U.O. Oftalmologia, Università Degli Studi Siena
Dott. Mauro Pagliara
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
Dirigente I livello Pronto Soccorso - Ospedale di Copertino (Le)
Dott.ssa M. Antonietta Piccinni
Dirigente I livello - Laboratorio analisi - Ospedale Castrano (Le)
Avv. Cosimo Prete
Copertino (Le)
Avv. Giuseppe Rampino
Specializzato in diritto civile, Trepuzzi (Le)
Dott.ssa Rosa Romano
Direttrice del laboratorio di Analisi dell'Ospedale di Casarano(Le)
Dott.ssa Stefania Romano
Dirigente Chirurgia Generale, Ospedale V. Fazzi - Lecce
Dott. Giuseppe Serra
Responsabile Centro Trasfusionale - Ospedale Copertino
Avv. Giovanni Tarantini
Surbo (Le)
Dott. Giancarlo Toma
Specialista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina
Legale e delle Assicurazioni - Maglie (Le)
Dott. Roberto Vaglio
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni - Nardò (Le)
Dott. Ferdinando Valentino
Direttore U.O. Emotrasfusione, Ospedale di Galatina (Le)
Dott.ssa Carmen Vandelli
Ricercatrice presso il dipartimento di Medicina Interna II
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia
AUSPICI DEL CORSO:
Il presente corso, essendo tra i primi incontri interdisciplinari del Salento in tema di valutazione del danno alla Persona, non poteva che essere politematico e di ampio respiro ed
interesse.
L'Auspicio principale
e' quello che esso non rimanga un evento isolato e a se' stante, ma che sia seguito da periodici e numerosi altri incontri, certamente piu' circostanziati e monotematici nei contenuti.
Con tale auspicio si apre il convegno.
A tutti i partecipanti, il Presidente del corso, i coordinatori, la segreteria scientifica e la segreteria organizzativa
augurano un buon lavoro.
Presentazione e finalità del corso
a cura dell'AS.ME.GI.S.
L'AS.ME.GI.S. è un'associazione temporanea tra medici e avvocati salentini, nata al fine di organizzare e realizzare il corso in oggetto, il quale si inserisce nell'ambito delle
iniziative culturali promosse in occasione ed in onore della ricorrenza del IV centenario della nascita del Santo Patrono di Copertino: San Giuseppe da Copertino.
Il corso Medico-Giuridico sulla "Valutazione del Danno alla Persona" e' un evento professionale interdisciplinare senza fini di lucro, accreditato dal
Ministero della Salute con 5 crediti formativi E.C.M. , le cui finalità e ragioni sono di diverso ordine:
1.di ordine pratico
2.di ordine culturale
3.di ordine scientifico
Finalità di ordine pratico e culturale
Lo scopo del corso e' trattare argomenti sul danno biologico che interessano quotidianamente i piu' svariati settori della società civile, in primo luogo l'ambito medico, legale ed
assicurativo. E' utile e di fondamentale importanza integrare il proprio bagaglio culturale su tale tema, mediante uno scambio interdisciplinare di idee ed esperienze tra i vari operatori ed
esperti della materia, senza trincerarsi ognuno nella propria competenza disciplinare. A nostro parere, il confronto tra figure professionali di diversa estrazione culturale e' di indubbio
valore ai fini di una migliore comprensione e valutazione degli argomenti in oggetto e delle relative problematiche di notevole importanza umana, sociale ed economica.
Finalitàdi ordine Scientifico:
Il corso si propone di iniziare un lavoro il cui fine e' il raggiungimento di una certa "uniformita' della metodologia". Nella pratica di ogni giorno, non
e'professionalmente gratificante e deontologicamente corretto assistere alle diversissime proposte valutative tra le varie parti interessate alla definizione di un danno biologico.Questo
incontro, che non ha alcuna pretesa di codificare alcunchè, potrebbe rappresentare un idonea occasione per proposte che vanno alla ricerca di tale uniformità metodologica, cosi'
che vengano discusse nei prossimi eventuali appuntamenti.
ABSTRACTS
Il danno alla Persona:
Prof. Cosimo Lorè
Medico-Legale
Siena
Il danno alla persona è stato inquadrato dalla Consulta nella
ormai tradizionale triplice definizione: il danno biologico che costituisce un
peggioramento della qualità della vita del danneggiato, peggioramento dipendente
da una lesione fisica o psichica, il danno morale che costituisce una
mera sofferenza morale, una prostrazione dell'animo, un abbattimento dello spirito
ed il danno patrimoniale che costituisce una deminutio patrimonii.
Poi è stata introdotta la nozione di danno esistenziale riconosciuto
nella forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative,
fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, perdita non causata da
una compromissione dell'integrità psicofisica.
Pertanto il danno esistenziale si differenzia dalle categorie
tradizionali di danno in quanto, rispetto al danno biologico, sussiste indipendentemente
da una lesione fisica o psichica; rispetto al morale, non consiste in una sofferenza
(la quale può rappresentare una ulteriore conseguenza, ma non si identifica
con esso), ma nella rinuncia ad una attività concreta; diversamente dal danno
patrimoniale prescinde da una riduzione dalla capacità reddituale.
Il primo problema che si è posto la giurisprudenza di merito
nell'esaminare la moltitudine variegata delle richieste risarcitorie è se
quella tripartizione assorbe effettivamente l'intera gamma dei pregiudizi che
il danneggiato può risentire in conseguenza dell'atto illecito altrui.
Ci si è così accorti che sussistono atti illeciti che
non integrano gli estremi di alcun reato e non incidono né sulla salute né
sul patrimonio della vittima ma precludono lo svolgimento di attività non
remunerative sino ad allora abituali che costituivano fonte di gratificazione
soggettiva per il danneggiato.
Principali aspetti valutativi in Pronto soccorso.
Dr Antonio Girau
Dr Mauro Pagliara
Pronto Soccorso
Ospedale di Copertino
I relatori presentano un lavoro di revisione dei casi di trauma
minore del rachide cervicale afferenti in una U.O. di Pronto Soccorso ,nell'arco
di sette mesi circa.
Il cosiddetto trauma da colpo di frusta del rachide cervicale
e' una delle evenienze traumatiche di piu' frequente riscontro in P.S.
Il lavoro sottolinea il diverso approccio tenuto dagli operatori
medici in ordine alla definizione terminologica ,indagini strumentali, presrizioni
terapeutiche e prognosi.
Dopo una revisione della letteratura scientifica prodotta sull'argomento
e ad alcune riflessioni ricavate dalla pratica quotidiana ,i relatori pongono
in discussione la necessita' di elaborare delle linee guida comuni, proponendo
peraltro un approccio in merito,derivante dalla loro esperienza sul campo.
Sindrome soggettiva del cranioleso: clinica
Dott.Vito Raffaele Barba
Neurologo
Ospedale di Galatina
Detta anche sindrome post-commotiva degli autori inglesi, comprende
una serie di sintomi che si sviluppano in seguito od in occasione di un lieve
o grave trauma cranico. Detti sintomi possono appartenere alla sfera prettamente
psichica come la spossatezza, l'astenia, l'inappetenza, l'indifferenza, l'insonnia
o alla sfera prettamente nurologica quali tremori, iper-reflessia, oscillazioni
in posizioni di Roemberg, nistagmo etc.
Possono anche essere di entrambe le pertinenze, ossia neuro -
psichica (cefalea, vertigini, senso di ottundimento del sensorio).
La prognosi è valutabile perché la sindrome può
durare settimane od anni e può insorgere subito dopo il trauma o presentarsi
come sequela.
La sindrome soggettiva del cranioleso:
Aspetti valutativi.
Dott. Roberto Vaglio
Medico-Legale
Nardo'
Ai fini di una corretta valutazione medico-legale della sindrome
soggettiva del traumatizzato cranico, è necessaria un'attenta analisi della
documentazione sanitaria, soprattutto delle certificazioni mediche redatte nell'immediatezza
del trauma. È noto come sembra non esistere una correlazione tra gravità
del trauma ed insorgenza della sindrome, che può mancare a seguito di traumi
che abbiano provocato uno stato di coma ed invece essere presente a seguito di
traumi di modesta rilevanza clinica e prognostica. L'ammissione del risarcimento
del danno non può prescindere dalle indicazioni della normativa in vigore
nei settori dell'infortunistica del lavoro e della responsabilità civile,
ai cui effetti il danno biologico deve essere suscettibile di accertamento medico-legale.
È di fondamentale importanza, in questo caso, la distinzione tra malattia
cosiddetta organica, nella quale si riconosce una base di accertabile alterazione
anatomo-patologica e malattia funzionale, nella quale il disturbo soggettivo non
trova alcun riscontro oggettivo.
I traumi della spalla: inquadramento
clinico ed aspetti valutativi medico-legali
Dr GiancarloToma
Ortopedico e Medico-Legale
Maglie
La patologia traumatica di spalla comporta sovente qualche difficoltà
valutativa, soprattutto quando non suffragata da accertamenti strumentali idonei.
La terminologia alquanto generica che ancor oggi rileviamo con frequenza "periartrite
scapolo-omerale post-traumatica " è certamente superata e la stessa dizione
più moderna " spalla dolorosa ", se non confortata e completata dal riferimento
etiologico identifica nella semplice esposizione sintomatologica una diagnosi
che in fondo non è tale.Una preliminare sintetica esposizione degli aspetti
anatomo-funzionali seguita dalla rassegna della metodologia clinico-strumentale
attualmente disponibile può agevolare il superamento della difficoltà
di inquadramento diagnostico delle varie forme di patologia post-traumatica, sovente
sovrappostasi a preesistenze degenerative che rendono ancor più complessa
una valutazione obiettiva, soprattutto per ciò che concerne la tutela assicurativa
in ambito infortunistico privato.L'insidia che spesso sottende alla tentazione
di valutazioni rapide e sintetiche, basate sul solo esame obiettivo, è
naturalmente quella di sottostimare la reale portata del danno, il che può
comportare, per il fiduciario di Compagnia , il rischio di incrementi valutativi
significativi nel corso di un eventuale iter giudiziario, con conseguente scostamento
risarcitorio apprezzabile, mentre per il consulente di Parte quello di formulare
una valutazione per difetto, che potrebbe anche esporlo al rischio di incorrere
in profili di responsabilità se il periziato dovesse successivamente constatarne
l'incompletezza e la sottostima, soprattutto se il danno è già stato
risarcito.
Traumatogenesi e valutazione del danno oculare
Dr. Cosimo Mazzotta
Oftalmologo
Siena
La traumatologia dell'occhio, dell'orbita e degli annessi oculari
ha assunto da tempo il ruolo di una vera e propria "branca super-specialistica"
date le sue peculiarità sul piano clinico-diagnostico e terapeutico tali
da richiedere una competenza altamente specifica nell'ambito di una materia già
fortemente specialistica e settoriale quale è l'Oftalmologia, con notevoli
implicazioni sul piano etico e medico-legale.La continua evoluzione tecnologica
e la moderna chirurgia oculare hanno contribuito enormemente a migliorare le possibilità
terapeutiche e la prognosi anatomo-funzionale del paziente con trauma oculare,
permettendo di operare l'occhio anche "ab interno" e rendendo possibili
recuperi impensabili fino a qualche anno fa.Dal punto di vista epidemiologico
i traumi oculari sono in aumento in ambito infortunistico stradale, in ambiente
domestico, nello sport e nei luoghi di lavoro.Non sempre in traumatologia oculare
vi è una relazione lineare fra l'entità del trauma e il danno anatomo-funzionale
poiché la delicatezza delle strutture e dei tessuti coinvolti fanno sì
che apparenti piccoli traumi abbiano risvolti prognostici e medico-legali assai
più gravi dei grandi traumi orbito-palpebrali e muscolari nei quali l'occhio
può risultare praticamente illeso.
Al fine di una trattazione schematica appare utile e pratico suddividere
l'argomento in 4 capitoli: traumi palpebrali e dell'apparato lacrimale di deflusso,
traumi del segmento anteriore del bulbo oculare, traumi del segmento posteriore
del bulbo oculare, traumi orbitari e muscolari.
Tale schematismo in realtà ha più valore didattico che
clinico poichè il trauma oculare coinvolge frequentemente più strutture
simultaneamente conferendo quadri clinici assai complessi e di difficile valutazione.
I traumi orbito-palpebrali e degli annessi, non meno frequenti di quelli a carico
del bulbo oculare, sono rappresentati principalmente dalle fratture orbitarie,
dalle lesioni delle palpebre, delle vie lacrimali di deflusso e dalle lesioni
dei muscoli estrinseci con conseguente alterazione della motilità oculare,
ivi compresi i traumi chiusi del cranio compromettenti il III°, IV°,
e VI° nervi cranici. Di notevole interesse sul piano clinico oftalmologico
e medico-legale risultano i traumi a carico del segmento anteriore del bulbo oculare,
coinvolgenti la congiuntiva, la cornea, l'iride, il corpo ciliare e il cristallino,
suddivisi in traumi meccanici, chimici (ustioni), da radiazioni e da corpi estranei
e i traumi a carico del segmento posteriore riguardanti il corpo vitreo, la retina
ed il nervo ottico, a loro volta suddivisi in traumi contusivi e perforanti.Il
balzo compiuto negli ultimi decenni grazie al miglioramento dei materiali e delle
tecniche, gli enormi progressi tecnologici in campo micro-chirurgico rendono possibili
risultati impensabili fino a qualche tempo fa. Ciò comporta inevitabilmente
un riflesso importante sulla condizione del traumatizzato dal punto di vista clinico-prognostico,
medico-legale ed assicurativo. In particolare sotto il profilo del danno biologico
e più estesamente del danno alla salute, gli attuali parametri
valutativi necessitano di un profondo e complesso lavoro di revisione e di critica.
D'altronde, il danno alla persona implica ormai un severo confronto ad armi pari
tra medicina e diritto, non solo sul terreno pratico, ma anche su quello dottrinario
espresso nel concetto di danno-conseguenza oggi non più limitato
alle negative incidenze che una menomazione produce sulle capacità lavorative
generiche o specifiche, ma esteso a considerarne i riflessi sulla persona
in quanto tale, in quanto titolare di diritti, il fondamentale dei quali è
quello della sua integrità psico-fisica, presupposto per ogni realizzazione
della personalità.
Grazie alle elaborazioni dottrinarie in materia, siamo passati
da una visione settoriale del danno riferito alla persona in quanto produttiva
di lavoro, di energie e di reddito, a quella meglio corrispondente alla dignità
dell'uomo, del danno riferito alla integrità psico-fisica complessiva
anche se non apportante decremento reddituale. Nel contesto del danno alla
salute (danno biologico personalizzato) il danno alla vista, quale
massima funzione sensoriale dell'uomo, presupposto stesso alla vita di relazione
oltre che lavorativa, assume un ruolo ed una valenza straordinarie.
Gli attuali "barèmes", sebbene non possano essere
considerati un "passepartout" utile in ogni singolo caso, rappresentano
un valido strumento iniziale ai fini di giustizia (equità) per ogni valutatore,
anche esperto, che non voglia "dare i numeri" ma correttamente motivare
la propria valutazione. Tuttavia ancora oggi non rappresentano una valida e definitiva
"guida" poiché ispirati in prevalenza alla filosofia della capacità
di lavoro ed avulsi dalle esigenze proprie dell'apprezzamento danno biologico.
Occorre pertanto superare le impostazioni tradizionali per un reale ed equo apprezzamento
del danno alla persona in Oftalmologia, ed una profonda revisione delle
tabelle di riferimento, attraverso un apporto concettuale ed applicativo concepito
congiuntamente dagli oftalmologi e dai medici legali alla luce delle nuove possibilità
terapeutiche e di indagine, nella piena consapevolezza della insufficienza delle
arcaiche percentualizzazioni.
Di qui l'invito ad una sempre più serrata collaborazione
tra oftalmologi, medici legali e valutatori poiché in nessun ambito come
in quello del danno oculare, del suo precipuo apprezzamento prima e della sua
valutazione poi, la collaborazione interdisciplinare appare essenziale ed insostituibile.
Danno da cicatrici cutanee: patogenesi
e clinica
Dott. Giuseppe Alessandrini
Dermatologo
Taviano
Sccessivamente ad un insulto, la pelle ha una straordinaria capacità
di guarire.
Quando l' insulto coinvolge la pelle in toto,con danneggiamento
del derma,
il processo di riparazione avviene mediante rimozione del tessuto
leso e produzione di nuova matrice extacellulare. Su questa potrà essere
ristabilita la continuità epidermica. Questo processo di riparazione e susseguente
riorganizzazione della matrice dermica è conosciuto come formazione della
cicatrice e maturazione della stessa.Se questo processo è molto efficiente,
si formerà poca o addirittura nessuna cicatrice; questo è dimostrato
nei processi di riparazione tissutale nel feto.
Indichiamo di seguito le proprietà cliniche dei differenti
tipi di cicatrici,normale, ipertrofica e cheloidea.Cicatrice NORMALE:colore chiaro
o rosa, indentata al di sotto della superficie della pelle.Cicatrice IPERTROFICA:colore
bianco o rosso, leggermente rilevata,
aderente,segue i bordi della ferita.Cicatrice CHELOIDEA o CHELOIDE:colore
rosso carico o porpora,molto rilevata, aderente,estesa al di fuori dei bordi della
ferita.
Il danno estetico da cicatrici cutanee: valutazione medico-legale
Dott. Valerio Cirfera
Dermatologo
Copertino (Le)
Il danno da cicatricirappresenta uno dei capitoli
piu' importanti del danno estetico e quindi del danno biologico,
inteso quest'ultimo come menomazione dell'integrita' psico-fisica della persona
in se per se considerata, al di la' dei suoi rapporti con il mondo esterno (concetto
ormai chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale, n. 184/86 .). Per danno
estetico si intende un'alterazione fisionomica e/o fisiognomica dei tratti somatici
ed espressivi dell'individuo, a potenziale duplice valenza:
1. Patrimoniale, quando la vittima trae lucro dall'esibizione della propria
immagine nelle pubbliche relazioni (danno alla vita di relazione), determinando
un pregiudizio economico.
2. Extrapatrimoniale, o morale quando crea sofferenza interiore,
disagio nei rapporti con il prossimo e ripercussioni negative sulla vita di relazione.
Finalita' della relazione e' la:
1. definizione e classificazione medico-legale delle cicatrici
2. quantificazione del danno cicatriziale in modo obiettivo
3. valutazione del relativo danno biologico in modo ponderato e specifico
Dal punto di vista dermatologico
Cicatrice e' il tessuto connettivo fibromatoso neoformato
per riparare una lesione di continuo sulla cute e sottocute, di varia origine
e grado
Cicatrizzazione e' il processo reattivo biologico che conduce
a tale riparazione
Dal punto di vista medico-legale
Cicatrice e' una modificazione peggiorativa (esito) dello
stato di salute anteriore dell'organo "pelle" dell'individuo, considerato nel
suo complesso somato-psichico.
Ai fini valutativi e' utile inquadrare le cicatrici secondo criteri classificativi
che possano aiutarci ad attribuire un punteggio finale relativo ai postumi permanenti.
Tali criteri terranno conto della etiopatogenesi, della clinica, dell'evolutivita',
del pregiudizio anatomico, funzionale ed estetico. La valutazione appropriata
di un danno cicatriziale e' quanto mai eterogenea e ardua da svolgere, in quanto
molte sono le variabili soggettive di chi ne e' affetto, e tante sono le variabili
legate al valutatore. L'autore di tale argomento passa in rassegna i vari modi
e metodi di valutazione esistenti e in particolare pone l'accento su un metodo
moderno basato su un calcolo matematico del punteggio cicatriziale, poi tradotto
in calcolo di punteggio biologico. Principi fondamentali per la valutazione di
tale danno sono lo stato anteriore, l'avvenuta stabilizzazione, le caratteristiche
cliniche della lesione, l'emendabilità terapeutica, l'età, il sesso
e gli eventuali risentimenti di ordine psichico della persona affetta.
Lesioni traumatiche dentali e danno estetico odontoiatrico:
valutazione medico-legale.
Dr Castelluzzo Giuseppe
Odontoiatra
Copertino
Le lesioni traumatiche dei denti, ed in particolare le fratture
dei denti anteriori, sono argomento di particolare interesse, sia per la loro
diffusione statisticamente elevata, sia per i numerosi problemi di carattere clinico
e terapeutico che possono comportare.
La problematica impone spesso un approccio multidisciplinare poiché
coinvolge, nei suoi differenti aspetti, tutte le branche della disciplina odontoiatrica:
dalla pedodonzia all'ortodonzia, dalla conservativa alla riabilitazione protesica
ed implantologica.
L'argomento riguarda altresì la medicina sociale e scolastica
in quanto, una adeguata informazione e sensibilizzazione del personale medico
e paramedico operante a questi livelli, così come del personale docente,
può consentire la realizzazione di appropriate misure preventive atte ad
evitare le gravi conseguenze del trauma, che possono esitare in irreversibili
sequele invalidanti.
Nella società del benessere, quale quella in cui viviamo,
la ricerca dell'eugnazia e dell'eumorfismo dento-maxillo-facciale rappresentano
un bene ricercato da tutti e pertanto, qualsiasi fattore traumatico che alteri
lo status quo ante, impone un iter medico-legale finalizzato alla restitutio del
danno subito.
Mentre la valutazione del danno relativa alla perdita di denti
è nota e codificata, e sui criteri valutativi percentualistici c'è ampia
concordanza, non è invece di facile reperimento un orientamento valutativo
riferito a lesioni traumatiche di elementi dentari suscettibili di trattamenti
conservativi con prognosi favorevole a lungo termine.
La valutazione medico-legale del danno impone dunque la necessità
di parametri clinici e classificativi di riferimento, inerenti sia al trattamento
immediato della lesione che agli esiti futuri (costo delle ricostruzioni, ripetibilità
nel corso degli anni, compromissione dell'efficienza masticatoria, riduzione dell'azione
di incisione sugli alimenti etc.).
A ciò risultano connesse altre caratteristiche squisitamente
giurisprudenziali, quali la volontà o la responsabilità di terzi a determinare
la lesione, l'accidentalità, il luogo ove essa è avvenuta, la professione
del traumatizzato, i fattori concorrenti e i fattori predisponesti il traumatismo:
tutte variabili che devono essere attentamente valutate per poter definire in
termini economici l'entità del danno conseguente alla perdita dell'integrità
di una porzione dell'organo della masticazione, che riveste importanza anche per
la funzione estetica ad essa correlata.
In pratica, a conclusione della cura odontoiatrica resa necessaria
dalla patologia traumatica, il sanitario è chiamato ad esprimere un parere
medico-legale:
in questa fase non deve trascurare nessuno degli elementi del
caso passibili di risarcimento, ovvero non deve esprimere concetti con scarsa
attinenza al trauma e pertanto sarà prudente che l'odontoiatra curante si
affianchi ad un odontoiatra forense, sicuramente più esperto nella specifica
problematica!
Contenzioso e consenso informato in Odontostomatologia
Prof Franco Marci
Odontoiatra
Rieti
In odontostomatologia la problematica della responsabilità
professionale riveste un particolare interesse per diversi motivi e la richiesta
di risarcimento può essere condizionata oltre che da un danno realmente
subito,dalla presunzione del paziente di non aver ricevuto le prestazioni da
lui desiderate, o ancora dalla speranza di essere risarcito per danni inesistenti
ma ugualmente reclamati specie se il professionista è garantito da un rapporto
assicurativo per danni professionali.Quanto detto trova ampio riscontro soprattutto
nel rapido e sofisticato sviluppo delle diverse tecniche di terapia che la
moderna odontoiatria continua ad elaborare e per le quali sempre piu' spesso
viene richiesto , da parte del soggetto che ottiene la prestazione, il rimborso
di eventuali danni .Per i motivi suddetti,l'odontoiatra deve cautelarsi e predisporre
prima di iniziare trattamenti specie complessi,l'attivazione della pratica del
consenso informato.Nella relazione verrà ,in particolare,rivolta l'attenzione
alla responsabilità professionale ,al consenso informato, ed ai motivi di
contenzioso che possono verificarsi nell'espletamento della attività professionale
dedll'odontoiatra.
.
Danno da Emotrasfusione
Dr Ferdinando Valentino
EMATOLOGO
Ospedale di Galatina
La sicurezza di tutti i prodotti biologici non è mai, per definizione, assoluta.
Infatti ,pur controllando tutti i fattori di rischio noti,non è possibile
seguire lo stesso approccio per quelli non noti,spesso associati ad agenti infettanti
attualmente non identificati ma che possono sempre esistere ed essere presenti
nel sangue.Comunque anche se le infezioni post-trasfusionali virali e non, continuano
ad essere un problema non risolto, oggi il rischio infettivologico ,rappresentato
dalle emotrasfusioni , è notevolmente ridotto rispetto al passato.La maggior
parte degli incidenti trasfusionali gravi è invece da attribuirsi a reazioni
emolitiche verificatesi in seguito a trasfusioni di unità incompatibili.Questa
incompatibilità è spesso la conseguenza di errori di identificazione
,occorsi al momento del prelievo dei campioni di sangue dai pazienti o al momento
della trasfusione.
STRATEGIE: donazione volontaria ,anonima,gratuita,accurata selezione dei donatori,accurati
screening sierologici, leucodeplezione, sistemi di rimozione/in attivazione, appropriato
impiego della terapia trasfusionale, sistemi barriera.
Legge 210/92
Dr Ivano Marchello
Medico-Legale
Lecce
Tale legge si riferisce all'indennizzo e risarcimento da danno
infettivo emotrasfusionale.
Nel presente lavoro l'autore richiama i parametri valutativi dal
punto di vista medico-legale ,in base alle tabelle di riferimento ,ponendo particolare
attenzione a quanto richiamato dal t.u. 915/78 e DPR / 81 ed alla possibilita'
di eventuale risarcimento del danno da ordinaria azione civile.
Responsabilità civile del medico in oncologia chirurgica
Dr Giovanni Marcucci
Chirurgo
Ospedale di Copertino
Sono in continuo aumento le azioni di responsabilità che
vengono intentate contro gli operatori Sanitari e, in special modo, contro gli
operatori chirurgici.Anche nell'area oncologia le richieste risarcitorie sono
in espansione. Nel settore, la gran parte della casistica si riferisce a diagnosi
tardive per inosservanza di elementari misure di prevenzione o per sottovalutazione
o mancato riconoscimento dei sintomi.Significativi i contenziosi per danni psico-fisici
conseguenti sia a minore, sia a maggiore aggressività e radicalità chirurgica,
allorché la diagnostica (addirittura istopatologia intraoperatoria) presenta
obiettive difficoltà, ponendo il chirurgo in situazioni decisorie discrezionali
e eclettiche.L'oncologia chirurgica diviene ancor più difficile se si pensa
alla nota gravità delle prognosi e alle problematiche deontologiche ed etiche
che connotano il rapporto con malato di tumore.Nonostante la Magistratura non
sia pregiudizialmente colpevole, una nuova "endemia" di procedimenti giudiziari
sta provocando un continuo aumento di costi assicurativi per responsabilità
medico - legali. Addirittura, molte Compagnie di Assicurazione rifiutano la sottoscrizione
di Polizze.Pertanto, è molto importante impostare dei percorsi legislativi,
che prevedano, almeno in certi casi, la depenalizzazione delle lesioni colpose.Autorevoli
Magistrati sono favorevoli a questo progetto.Diversamente, l'esercizio della professione
medica potrebbe prevedere tempi molto bui e …… ben pochi chirurghi
sarebbero disposti a eseguire interventi sia di alto sia di basso rischio operatorio.
La liquidazione, o meglio, la "indennizzabilità"
del danno alla salute.
Avv. Cosimo Prete
Copertino
Il danno biologico, spesso ma non a ragione identificato con il
"danno alla salute", è una componente del danno risarcibile introdotta
abbastanza di recente nel nostro ordinamento.
Possiamo oggi definire tale danno, in sommaria sintesi, come quello
nascente da una lesione all'integrità psicofisica di un soggetto, in sé
considerata, ed a prescindere dalle conseguenze di carattere patrimoniale che
ne derivano.
Notoriamente, la teoria secondo la quale solo il reddito della
persona doveva intendersi oggetto di risarcimento ormai da tempo evocava critiche
e censure sia da parte dei giuristi sia da parte dei medici legali.
Oggettiva, in particolare, era la percezione che l'invalidità
che il medico legale doveva valutare era un elemento in tanto sfuggente all'inquadramento
medico in quanto teso a definire stati e situazioni, come conseguenze stabilizzate
di una lesione, sulla base di parametri (lucro cessante) che non rispondevano,
in realtà, all'oggetto della stima.
Così, verso la metà degli anni ottanta la Corte Costituzionale
delineò la nozione di danno alla salute (e di danno biologico) sottolineando
che il bene della salute è tutelato dall'Art. 32 della Costituzione non solo
come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto fondamentale
dell'individuo; quello della salute si configura come un diritto primario ed
assoluto, pienamente operante anche nei rapporti tra privati; pertanto, nel danno
alla persona, l'indennizzabilità non può più essere limitata alle
conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito, ma
deve ricomprendere anche gli effetti della lesione del diritto (alla salute),
considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra
circostanza e conseguenza.
E il termine "indennizzabilità" adottato da parte della dottrina
è da ascrivere a massima proprietà di linguaggio, posto che il danno
biologico, dovendosi ricorrere a criteri di equità economica per stabilirne
l'ammontare, sembra invero possibile di indennizzo, piuttosto che
di risarcimento.
A questo punto, quindi, appare opportuno soffermarsi sulla necessità
di valutare il danno biologico in modo individuale e personalizzato.
Se, infatti, il danno biologico non si rappresenti solo come danno
all'integrità fisio - psichica, ma come danno alle più varie componenti
della persona che risulta menomata, per sua natura unica, non può negarsi
l'assoluta singolarità anche della valutazione che se ne deve proporre.
Ad avviso di chi scrive, pertanto, la personalizzazione del
danno biologico non può prescindere dalla valutazione che il medico legale
deve darne, non potendosi ritenere sufficiente ed appropriata l'indicazione secondo
cui la personalizzazione medesima potrebbe riservarsi alla sola definizione economica
del punto percentuale.
In altri termini, la corretta valutazione e successiva liquidazione
del danno biologico, proponendone una progressione per fasi, richiede dunque,
anzitutto:
la necessità di applicare correttivi per rendere la valutazione
stessa la più personalizzata possibile e riferita all'individualità
effettiva del soggetto leso;
la necessità di richiamarsi a dei modelli di standardizzazione
valutativa (linee guida) che offrano una possibilità di rendere la valutazione
medesima il più possibile omogenea.
Infatti, come è risaputo, il danno biologico consta di una
componente temporanea e di una permanente, espressa l'una dal periodo
evolutivo della lesione (malattia) fino alla stabilizzazione clinica,
nella restituito ad integrum o nel postumo; e la seconda dalla menomazione,
per la quale non si ipotizzano sostanziali e prevedibili modificazioni (postumo).
Circa il sistema risarcitorio del danno alla persona, è quanto
meno necessario tracciare una sintetica panoramica, con la consapevolezza - lo
si sottolinea sin d'ora - di sacrificare resoconti e spunti di elaborazione dottrinaria
per i quali giova rinviare a specifica e più compiuta bibliografia.
Nelle disposizioni del codice civile questo tipo di danno non
viene differenziato in alcun modo rispetto alle altre tipologie di illeciti civili.
I criteri per la sua determinazione e valutazione sono pertanto
contenuti nelle disposizioni generali relative al risarcimento dei danni.
In particolare troveranno applicazione gli articoli 2056 e 2059
del codice civile, relativi rispettivamente alla valutazione dei danni ed ai danni
non patrimoniali.
Dottrina e giurisprudenza distinguono i danni patrimoniali, sempre
risarcibili, dai danni non patrimoniali, risarcibili soltanto nei casi previsti
dalla legge, essenzialmente in occasione di un reato.
Nell'ambito di questi ultimi danni va ricompreso il c.d. Danno
morale, che viene comunemente definito come l'insieme dei patemi d'animo conseguenti
all'illecito e che, comunque - secondo parte della dottrina - non esaurisce la
categoria del danno non patrimoniale.
Infine, passando brevemente ad esaminare i criteri per la liquidazione
del danno biologico, occorre subito avvertire che essi, per lungo tempo, non hanno
trovato una disciplina normativa apposita. Infatti, gli unici provvedimenti normativi
- nonostante indubbia importanza di questa materia - sono il decreto legge del
28 marzo 2000 n. 70 (non convertito in legge) e la legge del 5 marzo 2001 n. 57,
che contiene un criterio di liquidazione per le c.d. micro - permanenti " in attesa
di una disciplina organica sul danno biologico".
Al di fuori di tali provvedimenti, pertanto, volendo individuare
le norme applicabili in materia, si può far riferimento a tre articoli del
codice civile:
l'articolo 2056, in base al quale il risarcimento dovuto al danneggiato
si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227;
il richiamato articolo 1226, che prevede una valutazione equitativa
del danno se questo non può essere provato nel suo preciso ammontare;
l'articolo 2057, per cui, quando il danno alle persone ha carattere
permanente, la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle
condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia.
In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.
Dall'insieme delle disposizioni riportate si può facilmente
constatare che il codice civile si limita ad attribuire al giudice il potere di
effettuare una quantificazione secondo equità.
Infatti, le norme in esame hanno permesso ai tribunali di adottare
metodi anche molto diversi tra loro per la quantificazione e la liquidazione del
danno alla salute.
Ed è proprio la base di calcolo del danno biologico ad essere
interpretata in maniera differente a seconda dell'organo giudicante.
Sino ad oggi, i più diffusi criteri elaborati dalla giurisprudenza
per calcolare l'importo dovuto a titolo di liquidazione del danno biologico sono
stati i seguenti:
il criterio del reddito medio nazionale;
il criterio del triplo della pensione sociale;
il criterio del calcolo a punto;
il criterio del punto tabellare;
il criterio equitativo puro.
Altri sistemi elaborati dalla giurisprudenza, invece, hanno avuto
meno fortuna e sono rimasti isolati o del tutto abbandonati.
Il nostro auspicio, quindi è quello di far emergere - grazie
a questo incontro tra diverse e qualificate figure professionali che ogni giorno
affrontano il problema del danno biologico - quelli aspetti della liquidazione
di tale danno che ancora vedono divisi gli esponenti del mondo sia giuridico,
sia medico - legale.
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