CASSAZIONE: No ad un ulteriore indennizzo per danno esistenziale
In una interessante sentenza la Corte di Cassazione (III sez. civ.) ha rigettato l'istanza
di una paziente sottoposta ad intervento presso una casa di cura privata, ed a seguito del
quale aveva riportato gravi inestetismi, specificando che, nella liquidazione del danno
alla salute, non è ammissibile una duplicazione del risarcimento sotto la categoria generica
del "danno esistenziale".
Liquidato il "danno biologico", non può dunque essere richiesto un ulteriore indennizzo
per "danno esistenziale", in quanto nella stima del primo rientra
la "perdita della capacità di produrre reddito", concetto questo che non differisce dal "danno estetico" o
dal "danno alla vita di relazione".
La sentenza in esame riferisce inoltre circa l'adeguata commisurazione dell'importo da parte del
Giudice di merito, richiamando i principi già delineati dalle Sezioni Unite nella
sentenza n. 1712 del 1995, relativamente alla tecnica degli interessi compensativi, determinando
un tasso medio del 7 per cento. La Suprema Corte coglie inoltre l'occasione per confermare
il principio della responsabilità in solido del medico e della casa di cura, pur in
assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
CORTE DI CASSAZIONE
(sez. III civile, sent. n. 23918 del 9 novembre 2006)
Fonte: Studio Albanese
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