Il Giudice Unico del Tribunale di Milano, Sez.V Civ., ha enunciato, con Sentenza del 29/03/2005,
il principio che non è economicamente apprezzabile il danno non patrimoniale da mancato
consenso informato se non vi sia stata lesione del diritto alla salute.
Testo:
Il principio consolidato in giurisprudenza, secondo cui il medico non può più intervenire sul
paziente senza averne ricevuto prima il consenso, non ha per oggetto un atto puramente
formale e burocratico, ma è la condizione imprescindibile per trasformare un atto
illecito (la violazione dell'integrità psicofisica) in un atto lecito.
Da ciò consegue che la mancata richiesta del consenso effettivo informato deve
valutarsi quale autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del
diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione, la cui lesione dà luogo
ad un danno non patrimoniale. Tuttavia nelle ipotesi in cui all'esito dell'intervento
cui non sia stato dato il consenso informato da parte del paziente
(o in cui tale consenso sia stato prestato per un intervento eseguito con
modalità diverse da quelle previste), in assenza di colpa medica,
non consegua alcun pregiudizio alla salute del paziente, ma anzi un miglioramento
delle sue condizioni psicofisiche, la lesione del diritto all'autodeterminazione
produce sì un danno non patrimoniale, ma ontologicamente trascurabile o comunque di
entità economica non apprezzabile e per questo non risarcibile.
Fonte: Zamperini
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