Il consenso informato in medicina e chirurgia estetica per dermal-filler
Corte di Cassazione - Penale - Sez. IV - Sent. n. 32423 del 01.08.2008
Si riporta il commento del sito al contenuto essenziale di una recente importante sentenza in campo estetico.
La possibilitą di formazione di granulomi da corpo estraneo nella cute
rientra nell'informazione generale che l'operatore č tenuto a fornire al suo
paziente-cliente in ordine alla somministrazione di un dermal-filler, qualora quest'ultimo
contenga sostanze estranee all'organismo. Se la somministrazione di un siffatto
filler provocasse, come poi č realmente accaduto nel caso di specie, reazioni da corpo estraneo,
in difetto di tale informazione preventiva, l'operatore ne risponderebbe, anche se
per la sostanza specifica iniettata non sono conosciute e riportate nel foglietto
illustrativo conseguenze negative, in quanto ad essere deficitaria in tal caso,
e quindi contestabile, non č l'informazione specifica ma quella generale.
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