Cassazione: il medico non ha il diritto di curare ma solo una facoltą dietro consenso informato
Al medico non č possibile riconoscere un diritto generale a curare.
E' quanto afferma a chiare note la Corte di Cassazione spiegando che se si prescindesse da questa
considerazione "non avrebbe alcun rilievo la volontą dell'ammalato, che si troverebbe in una posizione di
soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire, con il solo limite della propria coscienza".
Al medico va solo riconosciuta "la facoltą o la potestą di curare, situazioni soggettive, queste, derivanti
dall'abilitazione all'esercizio della professione sanitaria, le quali, tuttavia, per potersi estrinsecare
abbisognano, di regola, del consenso della persona che al trattamento sanitario deve sottoporsi".
Il caso esaminato dalla Corte (sentenza 45126/2008) riguarda un chirurgo condannato per lesioni personali
colpose procurate ad un paziente ricoverato per una lombalgia. Il paziente, rileva la Corte aveva dato
il "consenso informato" all'intervento chirugico ma non vi era traccia nel consenso di una accettazione di
eventuali rischi operatori. Dopo l'intervento al paziente sono residuati postumi invalidanti e il caso
č finito in Tribunale. Condannato per lesioni colpose dalla Corte d'Appello il medico si č inutilmente rivolto
alla Cassazione sostenendo che il paziente, "se debitamente e completamente informato, avrebbe scelto
di rivolgersi ad un altro specialista, optando per un diverso metodo operatorio". Piazza Cavour respingendo
il ricorso ha ricordato che "il consenso informato ha come contenuto concreto la facoltą non solo di
scegliere tra le diverse possibilitą di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare
la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in
quella terminale" per questo "la mancanza del consenso del paziente o l'invaliditą del consenso
determinano l'arbitrarietą del trattamento medico chirurgico e, quindi, la sua rilevanza penale, in quanto
compiuto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere
interventi estranei sul proprio corpo".
Secondo gli Ermellini č del tutto fuori luogo ipotizzare quale potrebbe essere stato il comportamento del
paziente se avesse conosciuto i rischi dell'intervento, "atteso che gli č stata negata la possibilitą di
optare per una scelta diversa e, in concreto, quella adottata dal medico, in assenza di un consenso
informato valido, gli ha procurato i postumi invalidanti".
(Data: 05/12/2008 11.00.00 - Autore: Roberto Cataldi)
Fonte: studiocataldi.it
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