Risarcimento del danno da trattamenti estetici anomali
Tribunale Lecce, Sentenza 09.04.2008
Centri estetici e danni alla salute: l'alta professionalità e specializzazione deve essere goduta
non solo dal responsabile del centro estetico, bensì da tutti gli operatori che in esso svolgono
la loro attività.
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Lecce ha condannato il responsabile di un centro estetico a
risarcire ad una sua cliente il danno subito (da intendersi nella sua articolazione di danno patrimoniale
e danno alla salute) in conseguenza dei trattamenti estetici a lei improvvidamente somministrati.
La pronuncia, certamente rilevante soprattutto per la originalità dei temi affrontati
(è assai scarsa se non inesistente la tradizione giurisprudenziale sul punto), ha senz'altro anche
il merito di introdurre dei principi comportamentali, da tenersi da parte dei centri estetici, nei riguardi
dei loro clienti, che trovano il loro pieno avallo normativo nel combinato disposto dell'art. 32 della
Carta Costituzionale e dell'art. 1176 del Codice Civile. Dunque, non v'è dubbio che preliminare ad ogni
somministrazione estetica sia la dovuta anamnesi del cliente che si sottopone ai richiesti trattamenti;
anamnesi, questa, volta principalmente ad accertare se le condizioni di salute del cliente
siano effettivamente compatibili con il prescelto trattamento. Tale preventiva indagine, poi, si rende
ancor più indispensabile allorquando si ponga mente al sempre più sofisticato e complesso funzionamento
dei macchinari utilizzati per la somministrazione dei trattamenti, al punto da far ritenere opportuno
destinate tale utilizzo esclusivamente alla classe medica.
In tale ottica, il Tribunale di Lecce ha altresì puntualizzato che l'alta professionalità e specializzazione
debba essere goduta non solo dal responsabile del centro estetico, bensì da tutti gli operatori che
in esso svolgono la loro attività diversamente opinando risulterebbe una sicura esposizione del cliente
del Centro ai rischi connessi alla imperizia degli operatori non specializzati.
Fonte: Altalex, 13 agosto 2008. Nota di Alfredo Matranga e Giuseppina Capodacqua
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