RUOLO PROBATORIO DEL CONSENSO INFORMATO
SCRITTO AI FINI DELLA TUTELA PROFESSIONALE
In ambito giuridico è acclarato il principio secondo il quale il consenso informato scritto, firmato
dall'avente diritto e controfirmato dal sanitario, tuteli quest'ultimo da accuse ingiuste,
eventualmente a lui mosse dal suo interlocutore. In particolare, la Cassazione Civile con Sentenza
n. 17157/07 e n. 22327/07 ha ribadito il ruolo probatorio del consenso realmente informato.
Di fatto l'esclusione della responsabilità del medico può trovare fondamento incontestabile sulla firma
apposta dal suo paziente sui moduli informativi o sui diari clinici, da cui si può evincere, senza
dubbio alcuno, l'adesione consapevole, libera e partecipata dello stesso paziente o paziente-cliente
ai programmi diagnostico-terapeutici, trattamenti e/o interventi proposti dal medico per la risoluzione
o il miglioramento della condizione clinica o clinico-estetica che giunge alla sua attenzione.
Inoltre l'operatore sanitario non risponde degli esiti cicatriziali residuati ad un intervento
estetico [esiti dovuti al fisiologico processo di riparazione cutanea o all'esagerata risposta
fibro-cicatriziale individuale], se dimostra di aver informato adeguatamente il suo paziente-cliente
su tale evenienza, della cui consapevolezza il paziente stesso aveva dato atto con l'apposizione
della firma sul modulo di consenso.
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