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Archivio NEWS

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15/11/2007 N° viste: 5410

RUOLO PROBATORIO DEL CONSENSO INFORMATO
SCRITTO AI FINI DELLA TUTELA PROFESSIONALE

In ambito giuridico è acclarato il principio secondo il quale il consenso informato scritto, firmato dall'avente diritto e controfirmato dal sanitario, tuteli quest'ultimo da accuse ingiuste, eventualmente a lui mosse dal suo interlocutore. In particolare, la Cassazione Civile con Sentenza n. 17157/07 e n. 22327/07 ha ribadito il ruolo probatorio del consenso realmente informato. Di fatto l'esclusione della responsabilità del medico può trovare fondamento incontestabile sulla firma apposta dal suo paziente sui moduli informativi o sui diari clinici, da cui si può evincere, senza dubbio alcuno, l'adesione consapevole, libera e partecipata dello stesso paziente o paziente-cliente ai programmi diagnostico-terapeutici, trattamenti e/o interventi proposti dal medico per la risoluzione o il miglioramento della condizione clinica o clinico-estetica che giunge alla sua attenzione. Inoltre l'operatore sanitario non risponde degli esiti cicatriziali residuati ad un intervento estetico [esiti dovuti al fisiologico processo di riparazione cutanea o all'esagerata risposta fibro-cicatriziale individuale], se dimostra di aver informato adeguatamente il suo paziente-cliente su tale evenienza, della cui consapevolezza il paziente stesso aveva dato atto con l'apposizione della firma sul modulo di consenso.




 

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