17.03.2005 - sentenza n. 141/2005
CORTE dei CONTI - (sul giudizio di responsabilita' per colpa grave a seguito del ritardo
nella formulazione di esatta diagnosi ; sulla giurisdizione del giudice contabile anche nei
confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati ad essa da un
rapporto di servizio)
La causa sopravvenuta, quella che da sola è idonea alla produzione dell'evento e,
quindi, in grado di interrompere il nesso di causalità, è soltanto quella che si pone in
totale indipendenza ed autonomia dal fatto posto in essere dall'agente medesimo.
Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un
nesso di interdipendenza e, in tal caso le cause concorrenti - che non siano da sole
sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione
necessaria antecedente- sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio
della causalità materiale fondato sulla equivalenza delle condizioni.