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NEWS (17/03/2005)
17.03.2005 - sentenza n. 141/2005
CORTE dei CONTI - (sul giudizio di responsabilita' per colpa grave a seguito del ritardo nella formulazione di esatta diagnosi ; sulla giurisdizione del giudice contabile anche nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione danneggiata, ma legati ad essa da un rapporto di servizio)
La causa sopravvenuta, quella che da sola è idonea alla produzione dell'evento e, quindi, in grado di interrompere il nesso di causalità, è soltanto quella che si pone in totale indipendenza ed autonomia dal fatto posto in essere dall'agente medesimo. Tale non può considerarsi la causa sopravvenuta legata a quella preesistente da un nesso di interdipendenza e, in tal caso le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi della prima come condizione necessaria antecedente- sono tutte e ciascuna causa dell'evento in base al principio della causalità materiale fondato sulla equivalenza delle condizioni.


Fonte: diritto sanitario



 

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