CORTE d'APPELLO di ROMA
Il danno alla vita di relazione causato da una specifica menomazione della integrità fisica, va ricondotto nel
complessivo risarcimento del danno biologico.
La nozione di danno biologico, inteso come lesione alla integrità fisica e psichica medicalmente
accettabile, anche se astrattamente distinguibile dal danno esistenziale
(di cui il danno alla vita di relazione costituisce un aspetto), essendo il primo costituito
dalla esistenza di una lesione al diritto della salute mentre il secondo da una alterazione della
vita quotidiana connessa con le attività realizzatici della persona, tuttavia allorché non si
è in presenza di un danno esistenziale non-biologico (aggressioni cioè che non investono la salute
ma posizioni di altro genere, quali onore, libertà di movimento, privacy, normalità familiare etc.)
ma di un danno esistenziale che origina da un cd. danno biologico non è possibile pervenire
ad una duplice liquidazione del danno (biologico ed esistenziale), pena la duplicazione risarcitoria,
dovendosi ritenere che sussiste una sostanziale coincidenza fra danno biologico e quello esistenziale.
Fonte: DirittoSanitario.net
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