TRIBUNALE di GENOVA - Sezione II
Sentenza del 12/05/06
La non corrispondenza dell'effettiva informazione ricevuta dal paziente con quella che si
evince dal consenso da lui firmato su un modulo scritto è impugnabile con querela di falso.
Il consenso scritto e firmato non è prova assoluta che l'informazione corretta è stata fornita e
per converso l'assenza di tale documento non è indice di mancata informazione, dal momento che può
essere sufficiente la forma orale del consenso, eccezion fatta per i casi in cui la legge preveda
espressamente la forma scritta.
Il requisito fondamentale per la validità del consenso rimane nella comprensibilità e nella completezza
effettiva dell'informazione resa dal sanitario al suo assistito.
Fonte: Sentenza commentata dal sito
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