Cassazione: responsabilità medica per omessa diagnosi e nesso di causalità
"In tema di colpa professionale medica, specie con
riferimento alle condotte omissive, l'interpretazione
giurisprudenziale, da sempre caratterizzata da
notevole e costante evoluzione, si è negli ultimi anni
attestata sui principi elaborati dalla Sezioni Unite
di questa Corte che, con la sentenza del 10.7.02
(Franzese) hanno affermato che:
Nel reato colposo
omissivo improprio il rapporto di causalità tra
omissione ed evento non può ritenersi sussistente
sulla base del solo coefficiente di probabilità
statistica, ma deve essere verificato alla stregua di
un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è
configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi
come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed
esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi,
l'evento, con elevato grado di credibilità razionale,
non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in
epoca significativamente posteriore o con minore
intensità lesiva.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno
escluso che, ai fini dell'individuazione del nesso
causale, si possa far riferimento esclusivamente o
prevalentemente a dati statistici o a criteri a
struttura probabilistica. Non dal coefficiente di
probabilità espresso dalla legge statistica può,
dunque, trarsi la conferma, o meno, della sussistenza
del nesso di causalità. Sulla scia dei richiamati
principi, è stato, altresì, precisato che
l'individuazione del nesso causale non può avvenire in
termini di certezza oggettiva, bensì di certezza
processuale.
Il giudice, quindi, pur partendo dalle
leggi scientifiche, e statistiche in particolare, è
tenuto a verificarne l'adattabilità al caso concreto,
prendendo in esame tutte le circostanze di fatto
disponibili sì che, nella complessiva valutazione
della vicenda e, tenuto conto della eventuale
interferenza di fattori estranei, possa, o meno,
ritenersi processualmente certo che la condotta
omissiva del sanitario sia stata condizione necessaria
dell'evento lesivo con alto o elevato grado di
credibilità razionale o probabilità logica".
È sulla scorta di tale motivazione che la Cassazione
penale (Sent. n. 36162/2007) ha accolto il ricorso
proposto da un sanitario che era stato assolto in
primo grado dall'accusa di non aver tempestivamente
diagnosticato una setticemia da stafilococco aureo che
aveva provocato il decesso di un suo paziente e,
successivamente, condannato in appello per non essere
stato in grado neppure di sospettare la presenza di un
problema di natura infettiva.
La critica della Corte rispetto alla sentenza di
secondo grado poggia sull'assunto che nelle
argomentazioni contenute nella stessa "non è possibile
cogliere alcun aspetto del giudizio controfattuale,
che rappresenta uno dei passaggi argomentativi
centrali della sentenza Franzese, ma che
arbitrariamente, e senza alcuna specifica valutazione,
finisce con il ribaltare quei principi, sostituendo al
concetto di alto o elevato grado di credibilità
razionale o probabilità logica, quello della
semplice possibilità che, secondo le Sezioni Unite,
non rileva in alcun modo in termini di efficienza
causale della condotta omessa".
Fonte: studiocataldi.it
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