Sospensione dall'esercizio della professione per pubblicità sanitaria non autorizzata e non veritiera.
Corte di Cassazione Sez. III, Sentenza n. 8958 del 2006
La pubblicità sanitaria può essere effettuata solo mediante targhe apposte sull'edificio
in cui si svolge l'attività ed inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali
di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti
le professioni sanitarie ed inserzioni, con modalità uniformi e con l'indicazione
di specifici dati obbiettivi, ed è soggetta ad autorizzazione comunale, previo nullaosta
dell'Ordine professionale. L'addebito mosso all'incolpato consisteva nell'avere effettuato
pubblicità in violazione di legge, per avere, senza autorizzazione, esposto
una targa ed effettuato inserzioni con contenuto non veritiero. Non rileva
e non scusa, invece, la presenza nel territorio comunale di numerose altre targhe non autorizzate.
Fonte: Avv. Ennio Grassini - www.dirittosanitario.net
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