Chirurgo condannato a risarcire all’ASL oltre 70.000 euro per aver eseguito interventi
(posti a carico del S.S.N.) per mera finalità estetica
Un chirurgo, primario di un ospedale pubblico, nonostante un decreto di archiviazione in ambito penale
per insussistenza dei reati di falsificazione di diagnosi sulle cartelle cliniche e di abuso
d'ufficio, è stato condannato a rifondere all'ASL il danno erariale per interventi di chirurgia compiuti
con finalità esclusivamente estetica e come tali non a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
La Sentenza (Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana del 27 febbraio 2007)
La finalità terapeutica può essere riconosciuta solo agli interventi con immediate, positive e
significative conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita ovvero agli interventi in assenza
dei quali possono manifestarsi seri danni per la salute.
Il principio dei livelli essenziali di assistenza ostula prestazioni che, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio per la salute, presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio
in termini di salute, a livello individuale e/o collettivo, a fronte delle risorse impegnate; ne
consegue l'esclusione, dai livelli di assistenza, delle prestazioni che: a) non soddisfano il principio
dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi (ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in
base alle evidenze scientifiche disponibili e/o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni
cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate); b) non rispondono al principio
dell'efficienza produttiva (ovvero non garantiscono un uso ottimale delle risorse quanto a modalità
di organizzazione ed erogazione dell'assistenza); c) non soddisfano primari bisogni di salute.
La chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite non soddisfa
primari bisogni di salute con la conseguenza che, trattandosi nella specie di interventi di chirurgia
plastica connotati da finalità tipicamente estetiche in relazioni ai quali non risulta idonea
certificazione che ne asseveri con evidenza scientifica una finalità terapeutica volta a soddisfare
primari bisogni di salute, ovvero una necessità di evitare seri danni per la salute dei pazienti,
gli stessi interventi non possono essere ascritti tra quelli normativamente erogabili a carico
del S.S.N.
Fonte: MEDLEX
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