CORTE di CASSAZIONE - Sez. III civile - Sentenza n. 9085/06
L'Obbligazione del medico resta una obbligazione di mezzi mentre la limitazione di responsabilità ex art 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia.
Di norma l'obbligazione a cui è tenuto il sanitario nella sua pratica professionale quotidiana è un corretto
e appropriato comportamento attraverso il suo impegno personale e l'uso di mezzi idonei a perseguire un
risultato, il cui effettivo conseguimento non è garantito con certezza. Ciò premesso, nel caso in cui la sua
condotta sia pregiudizievole, ossia dannosa, il paziente deve provare l'esistenza del contratto, ossia che
si è rivolto al medico, è stato curato e in seguito a tali cure ha avuto un danno alla sua persona ex novo
o un peggioramento del suo stato di salute anteriore all'atto medico stesso, restando a carico del sanitario
o della struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente
e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, non al
medico imputabile.
La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai
sensi dell'art. 2236 c.c., riguarda esclusivamente la perizia, ossia il sapere e il saper fare per
la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della
negligenza, sempre perseguibili per inescusabilità della colpa; infatti il medico non può e non deve
mai essere disattento o superficiale durante il suo lavoro le tanto meno deve ignorare tutte quelle
accortezze finalizzate ad evitare il rischio e il danno.
Valerio Cirfera
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