CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 5444 DEL 14/03/2006
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE – RESPONSABILITA’ MEDICA – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DEL CONSENSO INFORMATO
Importante decisione della Corte di cassazione civile in tema di
responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli
agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato. Affrontando per
la prima volta la questione, la Corte afferma che la responsabilità del
sanitario per violazione dell’obbligo del consenso informato discende
dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di
informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il
paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione, in conseguenza
dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso
di causalità con essa, di un aggravamento delle condizioni di salute del
paziente, mentre, ai fini della configurazione di siffatta
responsabilità è del tutto indifferente se il trattamento sia stato eseguito
correttamente o meno, svolgendo rilievo la correttezza dell’esecuzione agli
effetti della configurazione di una responsabilità sotto un profilo
diverso, cioè riconducibile, ancorché nel quadro dell’unitario “rapporto”
in forza del quale il trattamento è avvenuto, direttamente alla parte
della prestazione del sanitario (e di riflesso della struttura
ospedaliera per cui egli agisce) concretatesi nello svolgimento dell’attività di
esecuzione del trattamento. In altri termini, secondo la Corte, la
correttezza o meno del trattamento non assume alcun rilievo ai fini della
sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in
quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta
omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la
semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione,
non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario
con una volontà consapevole delle sue implicazioni, con la conseguenza
che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione
di un valido consenso ed appare eseguito in violazione tanto dell'art.
32, secondo comma, della Costituzione (a norma del quale nessuno può
essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per
disposizione di legge), quanto dell'art. 13 della Costituzione (che
garantisce l'inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla
libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità
fisica), e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (che
esclude la possibilità d'accertamenti e di trattamenti sanitari contro la
volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i
presupposti dello stato di necessità; ex art. 54 cod. pen.), donde la
lesione della situazione giuridica del paziente inerente alla salute ed
all’integrità fisica per il caso che esse, a causa dell’esecuzione del
trattamento, si presentino peggiorate. Per converso, sul piano del
danno-conseguenza, venendo in considerazione il mero peggioramento della
salute e dell’integrità fisica del paziente, rimane del tutto
indifferente che la sua verificazione sia dovuta ad un’esecuzione del trattamento
corretta o scorretta.
Fonte: Corte di Cassazione - (Sezione Terza Civile, Presidente V. Duva, Relatore R. Frasca)
Integrazione della massima espressa in sentenza
Il medico dell'Asl, nell'attuare una terapia prescritta da uno specialista, deve informare
il paziente dei rischi che corre. Se non lo fa l'azienda sanitaria ne risponde e ciò
a prescindere dal corretto svolgimento del trattamento stesso. Nessuna responsabilità,
invece, per il professionista che ha prescritto la terapia. Sentenza n. 5444 del 14 marzo 2006.
Fonte Forensia - legali associati
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