Nuove disposizioni riguardanti la Pubblicità Sanitaria
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, la c.d. manovrina-bis entra in vigore il
giorno dopo la pubblicazione.
Pertanto le nuove norme in essa contenute sono in vigore da ieri 5 luglio 2006, Si precisa che si tratta
di un decreto-legge che ha valore solo per 60 gg, poi deve essere (o meno) convertito in legge.
Quindi le novità in essere contenute hanno vigenza - così come scritte - fino al 3 settembre 2006. Le novità
sono molte e rilevanti.
Pubblicità
L'art. 2 abroga tutte le leggi che pongono un divieto di pubblicizzare titoli, specializzazioni professionali
nonché le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Ne discende che la legge
175/'92 è da considerarsi (almeno fino al 3 settembre 2006) non vigente e che è legittimo comunicare al
pubblico le caratteristiche del servizio sanitario offerto nonché il prezzo delle prestazioni. Tale
liberalizzazione riguarda tutti i soggetti che svolgono la loro attività in libera professione. E' escluso
invece l'esercizio delle professioni svolte nell'ambito del SSN o in convenzione con lo stesso. Rimane
comunque ad oggi vigente il codice deontologico (per la pubblicità gli art. 53 e 54).
L'art. 2 prevede comunque che il Codice sia sottoposto a modifiche in linea con gli obiettivi della legge
entro il 31 dicembre 2006. Tariffe minime Lo stesso art. 2 abroga le leggi che fissano tariffe
obbligatorie o minime. Ne discende che il DPR 17 febbraio 1992 è anch'esso da considerarsi
(almeno fino al 3 settembre 2006) non vigente Quindi possono essere erogate prestazioni al di sotto
delle tariffe in esso previste. Anche in questo caso rimane comunque ad oggi vigente il codice
deontologico (per gli onorari medici art. 52).
Associazione e società interprofessionali
Infine sempre l'art. 2 prevede la possibilità di costituire società di persone o associazioni professionali
interdisciplinari. Si precisa però che il medesimo professionista non puo' partecipare a piu' di
una societa' e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu' professionisti
previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita'.
E' inoltre eliminato l'obbligo di apporre la marca da bollo sulle parcelle per le operazioni esenti Iva;
Fonte: Sidec
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