TRIBUNALE di GENOVA
è legittima la richiesta risarcitoria nel caso di "consenso disinformato"
I capisaldi del sistema risarcitorio del "consenso disinformato", e cioè dei casi in cui una informazione
lacunosa abbia compromesso il diritto del paziente di determinarsi convenientemente rispetto alle esigenze
della cura e conservazione dei principali interessi ed esigenze di vita, e la sua dignità morale, sono
costituiti da un'informativa colpevolmente carente e concretamente incidente sulla decisione terapeutica,
cui non si sarebbe consentito a fronte di un'informazione completa e corretta.
Con il termine "consenso informato" si allude in modo ellittico alla protezione della dignità e
dell'autodeterminazione del soggetto; le condizioni per la relativa risarcibilità, che non
è automatica, richiedono un'attenta verifica di due profili rilevanti rispetto alla lesione
degli individuati beni giuridici protetti. In primo luogo, deve aversi riguardo alle ragioni
dell'incompletezza dell'informazione, perché non è detto che in ogni caso la lacuna comporti
una "colpa" del sanitario. Qui entrano in gioco diversi fattori, che vanno dalla negligenza
vera e propria ai casi in cui l'informazione sia ritenuta superflua per ragioni di impostazione
terapeutica, oppure per l'esigenza di non indurre parossistico timore presso un paziente
particolarmente emotivo, con il rischio di produrre l'effetto opposto rispetto alle reali
esigenze terapeutiche, per ragioni di "medicina difensiva". In seconda battuta, ci si deve
interrogare circa la rilevanza causale del consenso viziato, dal momento che non è possibile
assecondare la rincorsa strumentale delle parti attrici ad allegare ex post un'informativa
incompleta, dopo che l'intervento abbia sortito un esito nullo o peggiorativo, senza interrogarsi
se la lacuna informativa sia stata davvero determinante del consenso, ovvero sia stata
irrilevante rispetto alla scelta terapeutica proposta dal sanitario.
Fonte: avv. Ennio Grassini
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