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NEWS (27/02/2006)

TRIBUNALE di GENOVA
è legittima la richiesta risarcitoria nel caso di "consenso disinformato"

I capisaldi del sistema risarcitorio del "consenso disinformato", e cioè dei casi in cui una informazione lacunosa abbia compromesso il diritto del paziente di determinarsi convenientemente rispetto alle esigenze della cura e conservazione dei principali interessi ed esigenze di vita, e la sua dignità morale, sono costituiti da un'informativa colpevolmente carente e concretamente incidente sulla decisione terapeutica, cui non si sarebbe consentito a fronte di un'informazione completa e corretta.
Con il termine "consenso informato" si allude in modo ellittico alla protezione della dignità e dell'autodeterminazione del soggetto; le condizioni per la relativa risarcibilità, che non è automatica, richiedono un'attenta verifica di due profili rilevanti rispetto alla lesione degli individuati beni giuridici protetti. In primo luogo, deve aversi riguardo alle ragioni dell'incompletezza dell'informazione, perché non è detto che in ogni caso la lacuna comporti una "colpa" del sanitario. Qui entrano in gioco diversi fattori, che vanno dalla negligenza vera e propria ai casi in cui l'informazione sia ritenuta superflua per ragioni di impostazione terapeutica, oppure per l'esigenza di non indurre parossistico timore presso un paziente particolarmente emotivo, con il rischio di produrre l'effetto opposto rispetto alle reali esigenze terapeutiche, per ragioni di "medicina difensiva". In seconda battuta, ci si deve interrogare circa la rilevanza causale del consenso viziato, dal momento che non è possibile assecondare la rincorsa strumentale delle parti attrici ad allegare ex post un'informativa incompleta, dopo che l'intervento abbia sortito un esito nullo o peggiorativo, senza interrogarsi se la lacuna informativa sia stata davvero determinante del consenso, ovvero sia stata irrilevante rispetto alla scelta terapeutica proposta dal sanitario.

Fonte: avv. Ennio Grassini



 

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