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Un servizio di consulenza online sulle varie tematiche dermo-legali,
sulla procedibilità delle richieste di risarcimento e/o tutelative socio
assistenziali e sulle modalità esplicative delle fasi peritali e giuridiche.
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L'Esperto Risponde
Quesito N° 1
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Spesso si sente parlare di danno biologico e di danno alla persona, ma cosa si intende con tali termini e in particolare quali correlazioni essi hanno con la dermatologia.
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Risposta
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Il concetto di danno biologico, in se e per se considerato, è stato definito compiutamente dalla
storica sentenza della Corte Costituzionale n° 184/86 e in seguito più volte ripreso e
integrato da copiosa giurisprudenza, nonchè da disposizioni legislative recenti. come
si evince dal decreto 38/2000 sul danno biologico in ambito INAIL e dalla legge 57/2001 sul
danno biologico in ambito R.C.Auto.
Per danno biologico si intende:
dal punto di vista giuridico:
- violazione del diritto alla salute, bene primario dell'uomo e definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "assenza di malattia in uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale".
dal punto di vista medico-legale:
- alterazione dell'integrità psico-fisica della persona, passibile di accertamento e valutazione
quali-quantitativa medico legale e in quanto tale risarcibile, indipendentemente dalla
capacità del danneggiato a produrre reddito e da qualsivoglia eventuale conseguenza
patrimoniale o extrapatrimoniale. Tale danno è congruamente definibile come lesione
se riferito alla sua fase acuta, non stabilizzata e non pervenuta a guarigione
(danno biologico temporaneo), o come menomazione se riferita agli esiti stabilizzati
che eventualmente ad essa residuano (danno biologico permanente).
dal punto di vista clinico:
- il danno biologico viene espresso in termini di compromissione lesiva tissutale, per lo più di origine traumatica, chimica, termica e iatrogena, potenzialmente morbigena.
Il concetto di danno biologico non deve essere confuso o assimilato a quello di danno alla
persona, essendo quest'ultimo comprensivo del primo e delle voci consequenziali
di danno da esso derivanti, come si evince dal seguente schema:
Danno alla Persona:
- danno biologico o componente medica
- danno patrimoniale o componente più strettamente giuridica, relativa alle conseguenze patrimoniali
- danno extrapatrimoniale o componente relazionale, relativa alle sofferenze morali patite dal danneggiato e alle conseguenze negative che la lesione biologica arreca alle attività realizzatrici dell'individuo
Il danno biologico di pertinenza dermatologica è complesso e articolato, di frequente riscontro
e comprensivo di molteplici aspetti morfo-funzionali, così riassumibili:
- Il danno biologico temporaneo è costituito dalle ferite della pelle e delle mucose ad
essa limitrofe, nonché dalle lesioni transitorie degli annessi cutanei
- Il danno permanente è essenzialmente costituito dagli esiti discromici o maculari,
dalle cicatrici in tutte le loro espressioni morfologiche e talvolta da
deformazioni semplici o complesse, coinvolgenti anche i tessuti sottostanti. Non di rado
possono essere compromesse, in modo più o meno evidente, zone pilifere con manifestazioni
alopeciche e zone ungueali con aspetti distrofici e destruenti, fino a vere e proprie avulsioni.
La caratteristica principale del danno biologico cutaneo è insita nella sua potenziale espressività disestetica, fonte non trascurabile di disagio interiore ed esteriore del soggetto leso.
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Quesito N° 2
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Vorrei sapere se nelle controindicazioni assolute nell'uso dell'isotretinoina c'e' la blefarocongiuntivite batterica. In particolare la terapia con isotretinoina
e' stata iniziata dopo la risoluzione della patologia oculare fatta dai colleghi oculisti.
Sentiti ringraziamenti
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Risposta
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Egregio Collega,
l'isotretinoina non ha tra le controindicazioni la blefaro-congiuntivite. Questa ultima può essere
invece uno dei noti effetti collaterali muco-cutanei relativamente frequenti
(30%, in alcune casistiche), favorita verosimilmente dall'effetto sebosoppressivo del farmaco.
Rari effetti collaterali sono rappresentati da diminuzione della visione
notturna ed opacità corneale, che impongono invece la sospensione del trattamento.
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Quesito N° 3
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Per caso, navigando su internet, ho visitato il vostro sito e l'ho trovato interessante per il mio
problema, che subito vi prospetto. Tempo fa mi sono rivolta ad un centro professionale, o
almeno credevo fosse tale, per un trattamento di depilazione definitiva. La segretaria del
centro mi ha prospettato risultati definitivi ottenibili con strumentazione laser e mi ha
subito sottoposto a prova. Sul momento, presa dal desiderio di risolvere il mio problema estetico,
ho firmato un contratto di pagamento di 3.500,00 euro e successivamente mi sono sottoposta
a sette sedute laser per un anno e mezzo. Alla fine delle sedute il mio problema rimaneva,
anzi si accentuava in taluni punti con in più alcune macchie residuate alle crosticine che
comparivano dopo ogni seduta nei giorni successivi ad essa, nelle sedi di applicazione della
luce laser. Ora domando Agli esperti del sito se è giusto che sia stata sottoposta a
laserdepilazione senza una visita medica preliminare e senza accertamenti sanitari per il
mio problema di peluria eccessiva; vorrei altresì chiedere se la metodica deve essere
eseguita da un medico o da un estetista o da una persona senza alcun titolo professionale,
se hanno sbagliato a promettermi risultati certi e definitivi, se mi hanno seguito bene
durante le sedute e subito dopo, se hanno chiesto un compenso esagerato e soprattutto se posso
chiedere indietro i miei soldi per i risultati non ottenuti e se posso chiedere il risarcimento
danni per le macchie residuate sul viso e per i danni morali.
Grazie molte
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Risposta
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Cara utente,
i quesiti che poni sono estremamente interessanti e soprattutto vertono su problematiche di
scottante attualità e di interesse generale, che non possono essere però affrontate
compiutamente su un sito internet, semmai sarebbe interessante proporre un congresso
interdisciplinare sull'argomento. Scartiamo subito la domanda sui costi delle sedute di
laser depilazione perché non rientra nelle competenze e non interessa le finalità del sito,
che sono esclusivamente culturali.
Primo problema
chi deve eseguire o chi è autorizzato ad eseguire un trattamento estetico di laser depilazione.
Sicuramente no un operatore sprovvisto di studi specifici in materia.
Riguardo agli operatori professionali, dipende dal tipo di laser utilizzato e soprattutto
dalle finalità della metodica. Gli operatori professionali dotati di diploma di estetista
possono utilizzare le apparecchiature laser di classe inferiore alla quarta (laser medici),
il cui unico scopo è migliorare l'aspetto esteriore e superficiale della pelle, secondo
quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, ossia possono utilizzare il laser
cosiddetti biostimolanti, non medici e non chirurgici. Quindi per il tuo caso, essendo
un trattamento a finalità mediche, deve essere eseguito da un medico, in quanto non è
rivolto alla rimozione superficiale degli annessi piliferi, metodica di pertinenza
dell'estetista, ma alla rimozione profonda o bulbare del pelo, di competenza medica.
In aggiunta, ed è la parte più importante del problema, l'ipertricosi e soprattutto l'irsutismo,
sono delle vere e proprie evenienze di natura medica, che necessitano di un preciso approccio
anamnestico e diagnostico, ancor prima di quello terapeutico; non ci dimentichiamo che l'eccessivo
sviluppo pilifero può essere sintomatico di malattie endocrine a carico del surrene e dell'ovaio e
per tale ragione suscettibili e necessitanti di uno screeneng specialistico, clinico,
laboratoristico e strumentale, talvolta su base interdisciplinare. Se tale opera fosse intrapresa
da un operatore non medico, l'ordinamento giuridico la interpreterebbe come esercizio abusivo
di una professione in base all'art. 348 del codice penale, alle Sentenze n° 2076 del 29/5/1996 e
n° 17921 del 15.04.2003 della Cassazione Penale Sez.VI , alla legge 833/78 e all'art. art.
2229 del codice civile. Di certo una volta posta diagnosi di ipertricosi o irsutismo essenziale,
ossia non dovuto a cause patologiche note, si può procedere al trattamento estetico eseguito
rigorosamente dal medico, meglio se specialista in patologia cutanea, che diligentemente può
prevenire gli effetti collaterali evitabili e può consigliare i comportamenti più idonei per una
perfetta riuscita dell'intervento estetico. A tal proposito, pur trattandosi di un atto medico
a finalità estetiche su cui, per costante giurisprudenza, grava l'onere professionale di risultato
se pattuito preventivamente, è prudente da parte dell'operatore sanitario non promettere mai
con certezza il risultato sperato dalla cliente - paziente, se non in termini di diligente impegno
per raggiungerlo, secondo quanto previsto dall'art. 1176 del codice civile.
Secondo problema
Per quanto riguarda il problema del risarcimento danni per interventi estetici mal riusciti
rimando alle conclusioni raggiunte dalla sentenza della Cassazione sez. III civile,
n° 18853 del 20.09.2004 sulla Responsabilità del chirurgo estetico A maggior ragione, a
parere del sito, un operatore non qualificato deve rispondere di ciò che ha fatto.
Si riporta un riassunto della citata sentenza:
"Un'operazione di chirurgica estetica che sia causa di danni all'organismo del paziente obbliga
il chirurgo, non solo alla "restituzione" della somma pagata per sottoporsi all'intervento
non riuscito, ma a risarcire anche i danni morali e materiali che vanno liquidati in tutte
le sue componenti. La Suprema Corte ha anche ricordato che il danno costituisce un debito
di valore, per cui è dovuti al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che
questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma".
Dott. Valerio Cirfera
Avv. Cosimo Prete
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Quesito N° 4
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Egregi Professori
ho appena terminato di leggere qualche articolo sul caso della fosfatidilcolina.
In buona sostanza mi pare di capire che il trattamento è illegale.
Sto facendo delle iniezioni di questo "farmaco" per eliminare i miei cuscinetti...
Ho speso Tot euro, in anticipo per alcuni trattamenti che nel giro di qualche mese
mi avrebbero dovuto rimodellare l'interno coscia. A parte il fatto che non ho avuto
ancora alcun risultato, quello che mi domando adesso è ... cosa devo fare???
Grazie infinite per l'attenzione
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Risposta
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Preg.ma Utente
intanto la ringraziamo per aver visitato il nostro sito, che sta ottenendo un grande successo.
Esso è curato con meticolosità e con grandi sacrifici da professionisti che amano
la cultura e mettono a disposizione la loro competenza professionale
acquisita sul "campo", in modo del tutto volontaristico
e gratuito, senza sponsorizzazione alcuna.
E veniamo alla sua domanda:
Cosa fare?
È un interessante quesito, a cui faremo di tutto per rispondere come meglio è possibile.
Intanto, trattandosi di un'intervento esclusivamente estetico, l'obbligo di risultato,
secondo buona parte della dottrina e della giurisprudenza, ricorre, in presunzione legale,
per gli atti medici di routine, ovvero di facile effettuazione; in tutti gli altri casi
ricorre solo se pattuito prima dell'inizio dell'intervento, ossia in funzione dell'informazione
ricevuta dal proprio medico di fiducia. Personalmente siamo dell'avviso che anche in estetica
l'obbligo di ottenere un risultato è funzione sempre dell'informazione preventiva,
a prescindere della difficoltà o facilità d'intervento.
Ciò premesso, se il risultato pattuito non dovesse essere conseguito alla fine del
trattamento, allora il contratto da lei stipulato con l'operatore sanitario, si può
ritenere inadempiuto.
Per la problematica sull'uso improprio della fosfatidilcolina nel trattamento mesoterapico
dei cuscinetti adiposi, il relativo dibattito medico-giuridico che sta interessando
a tutt'oggi l'Italia e l'Europa , secondo gli scriventi non ha più ragion d'essere,
perché alla fine di Dicembre 2005, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), organo del
Ministero della Sanità, ha espresso la sua posizione ufficiale sul Bollettino d'Informazione
sui Farmaci - n. 5-6/2005, diffidando qualsiasi tipo di informazione che presenti
tale medicinale come utile per usi terapeutici e/o cosmetici.
(news sulla fosfatidilcolina).
Nel prossimo futuro, se le società scientifiche ufficiali del settore
(Dermatologia, Chirurgia Platica, Medicina Estetica etc) condurranno degli studi
specifici su larga scala da cui si evinceranno come certi gli effetti
estetici della fosfatidilcolina e ciò sarà recepito e validato dall'ordinamento
giuridico dello stato, tutto ciò non può che essere accettato di buon grado
e allora la scienza avrà fatto un altro importante passo avanti nella cura dei
disturbi estetici. Finchè, però, non sarà dimostrato ciò, è buona norma,
attenerci alle indicazioni provenienti dagli organi e dalle istituzioni sanitarie competenti.
Gentile utente
sperando di aver risposto in linea generale ai suoi quesiti, voglia ricevere ancora i
nostri ringraziamenti e cordiali saluti.
Avv. Cosimo Prete
Dott. Valerio Cirfera
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