Dopo il termine della fase acuta della malattia o dell'infortunio (guarigione) l'INAIL invita il lavoratore
infortunato a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare il grado di inabilità
permanente derivante dall'infortunio o dalla malattia professionale.
Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000 (data di entrata in vigore del decreto legislativo sul danno biologico - inail -)
Se il grado di inabilità è compreso tra l'11% e il 100% il lavoratore ha diritto
alla rendita Inail ("Rendita diretta per inabilità permanente totale o parziale").
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% il lavoratore non ha
diritto alla rendita Inail
In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere, alla sede INAIL di
Appartenenza, la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:
10 anni dalla data di infortunio sul lavoro
15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale
senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.
Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000
Se il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica è inferiore al 6%
il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le
disposizioni relative alla disciplina precedente il 25.7.2000 sopra menzionate)
Se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%
il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico
Se il grado di menomazione è pari o superiore al 16%
il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una
quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.
REVISIONE DEL GRADO DI INABILITA'
Dalla data di accertamento del grado di inabilità, in caso di rendita accordata
il lavoratore infortunato può essere invitato a sottoporsi a visite medico - legali per la eventuale revisione del grado di inabilità: conferma, aumento o diminuzione
Infortunio
La revisione può essere disposta dall'Inail o richiesta dall'interessato
Entro 10 anni dalla data di costituzione della rendita
Nei primi quattro anni il lavoratore può essere invitato a sottoporsi a visita quattro volte.
Prima visita
Essa non può essere fatta prima di un anno dalla data dell'infortunio e non prima di sei mesi
dalla data di costituzione della rendita.
Visite successive
non prima di un anno dalla precedente
dopo i primi quattro anni sono possibili altre due revisioni:
alla scadenza del settimo anno dalla costituzione della rendita
alla scadenza del decimo anno dalla costituzione della rendita
Malattia professionale
La revisione può essere fatta entro 15 anni dalla data di costituzione della rendita.
Prima visita
Dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, oppure, nei
casi in cui non esiste inabilità temporanea, dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia.
Ultima Visita
Alla scadenza dei 15 anni dalla data di costituzione della rendita.
IN CASO DI SILICOSI (inalazione di polvere di silicio) o
ASBESTOSI (inalazione di polvere di amianto)
Senza alcun limite di tempo.
Prima visita
Dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia ed almeno dopo sei mesi dalla data di costituzione
della rendita.
Visite successive
Non prima di un anno dalla precedente.
Nel rispetto dei tempi sopra indicati, se il lavoratore ritiene aggravate le sue condizioni, può presentare
richiesta di revisione accompagnata da certificato medico alla Sede INAIL d'appartenenza.
Le decisioni dell'INAIL vengono comunicate per lettera. Contro tali decisioni il lavoratore può presentare
ricorso alla Sede INAIL di appartenenza.
EVENIENZE
Se l'infortunio o malattia professionale
non sono stati denunciati subito: entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata
la malattia, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni INAIL.
Se la causa dell'infermità è dubbia
una convenzione tra l'INAIL e l'INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo
all'infortunio o alla malattia fornisce le prestazioni. Termine di prescrizione INAIL: 3 anni; termine di
decadenza INPS: 1 anno.