INTRODUZIONE
Anche la dermatologia, come ogni altra disciplina medico-chirurgica, può presentare aspetti di rilievo medico-legale,
qualora le malattie della pelle, l'attività del dermatologo e l'esecuzione di atti pratici diagnostici,
preventivi e terapeutici correlati interessino un bene riguardante la persona o un interesse sociale
giuridicamente tutelato, nei vari ambiti.
Ogni prestazione sanitaria, e quindi anche quella di natura dermo-allergologica, si fonda sostanzialmente su di
una sorta di rapporto contrattuale tra medico e paziente.
Da parte sua, il medico si impegna a fornire il proprio intervento tecnico nel mantenimento di una condotta
professionale rispettosa delle norme giuridiche e deontologiche che disciplinano l'esercizio dell'attività
medico-chirurgica.
Aspetti medico-legali
Doveri
basilari del medico valevoli anche per il dermatologo:
- agire nella sua attività professionale con
- diligenza
- prudenza
- perizia
- chiedere al paziente, per ogni procedimento diagnostico o terapeutico, un preventivo consenso scritto, che sia
- libero
- consapevole
- informato
- assolvere pienamente ad un'obbligazione di mezzi e non di risultati, eccezion fatta per la dermatologia estetica
Responsabilità civile e penale
Il dermatologo è perseguibile in sede civile e penale quando viene dimostrata la sua responsabilità per aver
causato, nell'esercizio della sua professione, un danno obiettivabile al paziente, soprattutto di ordine funzionale,
secondario ad un comportamento o un delitto colposo. Tra la condotta erronea del medico ed il danno che il
paziente adduce come conseguenza della prima, deve sussistere un rapporto di causa-effetto (nesso causale) secondo
i canoni della metodologia medico-legale (criterio dell'efficienza quali-quantitativa, criterio cronologico,
topografico, modale e criterio di esclusione di altre cause). Qualora si prospettino, ad esempio, rischi di shock
anafilattico (in occasione di tests cutanei ed orali, di trattamenti di desensibilizzazione, ecc.), il
dermo - allergologo deve poter contare su mezzi adeguati a fronteggiare la situazione e consistenti in strumenti
di pronto intervento e rianimatori
(farmaci ed attrezzature di emergenza in Dermatologia Allergologica) e in una
corretta condotta, in base anche al rispetto delle linee guida, che sia testimoniata e documentata.
In sede penale, la responsabilità professionale del medico può tradursi fondamentalmente, a seconda delle circostanze,
nelle ipotesi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose (artt. 589 e 590 C.P.).
In sede civile, vale la norma dell'art. 1176 C.C. e la responsabilità viene valutata rispetto alla diligenza media
del buon dermatologo e dermo-allergologo. In caso di errore, la responsabilità dello specialista è maggiore
rispetto a quella del non specialista in quanto da egli si pretendono prestazioni di più alto livello e competenza
rispetto a quelle fornibili dal medico generico…..
In base all'art. 2236 C.C., se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave, cioè qualora la prestazione
professionale è rivolta alla soluzione di problemi straordinari non ben studiati dalla scienza medica, il medico
non è colpevole per errori di scarsa entità (colpa lieve) nei quali può, con una certa facilità, incorrere la
media dei suoi colleghi, ma risponde soltanto dei danni causati da errori gravi ed imperdonabili.(colpa grave),
anche se le ultime tendenze di pensiero in ambito giurisprudenziale stanno virando nel condannare anche la colpa
lieve (vedi area news).
Richiesta di consenso informato
Il dermo-allergologo è tenuto ad informare il suo paziente, o chi lo rappresenta in caso di minore età o
incapacità di intendere e volere, sui rischi, sulle principali conseguenze o complicanze dei tests o della
terapia che sta per attuare sia farmacologia che preventiva e desensibilizzante, al fine di ottenere un valido
consenso informato al suo intervento.
Evidentemente, lo specialista, nella sua esposizione informativa al paziente, deve usare un linguaggio semplice,
non ingannevole, chiaro e ben comprensibile da quest'ultimo, qualsiasi sia il suo livello culturale.
E' bene poi sottolineareil fatto che il il dermo-allergologo non è tenuto ad un obbligo di risultati, ma solo di
mezzi in quanto trattasi di problemi clinici; in altri termini, non è tenuto a fare diagnosi certa di una dermatosi
allergica o di una sensibilizzazione asarebbe tenuto a fornire una diagnosi di certezza assoluta di tutte le
sensibilizzazioni, presunte o prevedibili, del suo paziente (si assisterebbe, altrimenti, ad un'inflazione
smisurata dei tests e degli esami complementari);ma garantire solo tutti gli sforzi e i mezzi necessari per
arrivare all'obiettivo prefissato(diagnosi quanto più possibile precisa).
La somministrazione per anni di vaccini desensibilizzanti, per es. agli acari della polvere, possono poi dare,
sia pur raramente, esiti nodulari in sede di iniezione sottocutanea dolorosi e persistenti nel tempo oltre
che piccoli esiti cicatriziali disestetici. Anche per questo motivo, l'informazione preliminare obbligatoria è
imprescindibile.
Omissione di soccorso (art. 593 C.P.) e di atti d'ufficio (art. 328 C.P.)
Se il sanitario, incaricato di pubblico servizio, nega la propria assistenza incorre in tale reati. Se è un privato
cittadino incorre solo nel primo. In altri termini un medico, qualsiasi ruolo svolga nella società è tenuto a
prestare la sua opera in casi urgenza medica così esemplificati:
- crisi di orticaria-angiedema dopo l'ingestione di alimenti (al ristorante, a mensa, a casaecc.)
- crisi acuta di prurito fino allo shock anafilattico per punture d'insetto
- malore improvviso, sia su base ansiosa che immunologica, in corso di
- esecuzione di tests allergologici per prick e per os ( nella maggior parte dei casi)
- somministrazione di farmaci vari
- terapia vaccinica preventiva e desensibilizzante
Violazione di segreto professionale o di segreti d'ufficio
(v. artt. 622 e 326 C.P.)
Nel primo reato possono incorrere tutti i medici, nel secondo solo i sanitari dipendenti da un ente
pubblico o privato.
Si rimanda al capitolo specifico (segreto professionale)
Valutazione medico-legale
delle dermatosi allergologiche professionali e dei tests diagnostici relativi.
Si rimanda al capitolo specifico.
Dott. Valerio Cirfera
Specialista in Dermatologia e Venereologia a Lecce
Perfezionato in Valutazione del Danno alla Persona in Medicina Legale e delle Assicurazioni
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