DERMATITI PROFESSIONALI:
TUTELA E RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DELLA MALATTIA PROFESSIONALE NEL LAVORATORE
INTRODUZIONE
- Le dermatosi contratte nell'ambito lavorativo sono senza dubbio tra le più diffuse malattie occupazionali, soprattutto con riferimento a specifici ambiti professionali (Parrucchieri, Meccanici, Lavori in fattorie agricole e foreste, Muratori, Infermieri ecc.).
- Ma cosa si conosce di queste patologie in rapporto al loro nesso causale con il lavoro e soprattutto qual è il giusto iter da seguire per ottenere il riconoscimento giudiziale della malattia professionale qualora venga disconosciuta dall'Ente Assicurativo preposto?
Tutte domande a cui si cercherà di dare una, seppur breve, risposta.
Per dermatosi professionale si intende:
una patologia cutanea causata da fattori associati all'ambiente di lavoro.
I criteri utili a qualificare una patologia cutanea come professionale sono così individuati e distinti:
- ambito professionale:
la malattia cutanea dovrebbe essersi sviluppata per la prima volta durante una attività
lavorativa presumibilmente associata con quel tipo di patologia;
- test arresto-ripresa positivo:
la manifestazione della dermatite dovrebbe migliorare in maniera evidente se il paziente si
allontana o viene allontanato dall'attività lavorativa sospetta con successiva riacutizzazione
al ritorno al lavoro;
- fattore etiologico:
è essenziale individuare nell'ambiente lavorativo l'agente causale da collegare all'insorgenza della malattia.
Le cause dirette delle manifestazioni cutanee possono essere molteplici ed essenzialmente chimiche,
meccaniche, fisiche e biologiche; esse innescano un meccanismo infiammatorio su base irritativo diretto o allergico.
La rilevazione delle dermatiti da contatto
La forma più diffusa di dermatosi professionale è senza dubbio la dermatite da contatto e nel suo ambito
spetta alla forma allergica la quota più importante oltre che più frequente in relazione alla richiesta di
riconoscimento come malattia professionale e di indennizzabilità. La manifestazione della malattia rileva
tra le donne i soggetti maggiormente esposti. I comparti più interessati risultano essere connessi con i
lavori di pulizia, la lavorazione e l'esposizione professionale ai metalli, il comparto della chimica,
quello dell'attività connessa all'uso di prodotti per acconciature e il comparto tessile. Mentre per gli uomini
i rischi più significativi si osservano nei comparti della chimica, delle costruzioni edili,
degli autoriparatori - meccanici e degli addetti alle lavorazioni agricole. Rilevare o dimostrare la
genesi professionale di una dermopatia è alquanto difficoltoso e non scevro da insidie, dal momento che spesso
gli stessi allergeni presenti in ambito professionale sono reperibili ovunque essendo ubiquitari
(es: nichel, kathon, ecc.). Infatti, tra gli allergeni a cui i lavoratori risultano maggiormente positivi
spiccano per frequenza: nichel, p-fenilendiamina, cromo, cobalto, latice, thimerosal.
Sulla base dei dati disponibili in letteratura, un'alta percentuale di casi sono attribuibili ai materiali in
lattice nel comparto sanità, alla p-fenilendiamina tra i parrucchieri, al nichel, cromo e cobalto in edilizia e
meccanica. E' importante, inoltre, stabilire se il lavoro svolto dal soggetto affetto dia o meno un sostanziale
contributo allo sviluppo e/o aggravamento del quadro cutaneo. In tal senso diventa fondamentale il coordinamento
tra il dermatologo, a cui il lavoratore si rivolge per la diagnosi del caso, e il legale che, successivamente,
agirà nell'interesse del lavoratore al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza della malattia professionale.
Quadri clinici esemplificativi di dermatosi professionale.
- Dermatite da contatto irritativa
E' la più comune delle dermatosi da contatto, nella quale la flogosi infiammatoria è sostenuta da meccanismi
non-immunologici e il cui quadro clinico è un danno direttamente indotto dall'agente dotato di capacità irritante.
Le cause più frequenti sono dovute al contatto con sostanze acide o basiche, cheratolitiche, ossidanti,
ai saponi/detergenti/disinfettanti, fibre di vetro e polveri particolate, cibi, solventi, plastiche, resine,
derivati del petrolio e lubrificanti, metalli, colle.
L'aspetto clinico è caratterizzato da una reazione infiammatoria acuta che può condurre a necrosi e ulcerazione
dei tessuti, mentre le lesioni croniche si presentano con lichenificazione, desquamazione e ipercheratosi.
Le mani sono la sede più frequentemente interessata.
- Dermatite da Contatto Allergica
Questa è una risposta specifica di ipersensibilità ritardata della cute ad un agente etiologico specifico.
Come tale, richiede un periodo di sensibilizzazione e si verificherà in individui che sono geneticamente
predisposti a reagire ad un particolare antigene. Allorquando il sistema immune sia predisposto a rispondere
all'antigene, la reazione allergica avverrà ogni volta che il paziente sarà riesposto a quella determinata sostanza.
Questo tipo di reazione ha una latenza di circa 12-48 ore ed un' esposizione protratta nel tempo può portare
alla cronicizzazione del quadro cutaneo che può persistere anche dopo l'allontanamento dal fattore allergizzante.
In questi casi la cute reagisce alla sostanza sensibilizzante con un eczema che in fase acuta si presenta con
lesioni caratterizzate da eritema, edema e vescicolazione associati a intenso prurito e nelle forme cronicizzate
si presenta con lesioni meno pruriginose eritemato squamose associate a fissurazioni. Nei quadri "sub-acuti"
questi due aspetti possono coesistere.
COLLABORAZIONE TRA AVVOCATO E DERMATOLOGO (- LEGALE)
Uno dei settori con cui il legale, nel compimento della propria attività professionale, entra in contatto con
il medico è la traumatologia, sia essa dovuta ad incidenti della strada che di lavoro ovvero in campo
assistenziale in caso di malattie professionali o infortuni sul lavoro.
In ciascuno di questi casi, l'avvocato deve preoccuparsi di presentare, nelle sedi giudiziarie, valide argomentazioni
mediche atte a sostenere e difendere i diritti del proprio cliente.
"Per poter svolgere, con efficacia, questo compito, egli deve possedere una sufficiente cognizione della materia
medica sia per potere dialogare con il medico che segue il proprio assistito, sia per raccogliere una adeguata
e completa documentazione medica dei fatti su cui dovranno fondarsi le proprie richieste.
La maggiore difficoltà, nel rapporto medico - avvocato, il più delle volte, è rappresentata dalla mancanza di
comunicabilità considerato che ambedue parlano due linguaggi diversi.
Entrambi i professionisti (medico ed avvocato) devono assistere i loro clienti nel migliore dei modi ed hanno
il dovere di approfondire il caso sottoposto al loro esame per una adeguata trattazione sia nelle fasi stragiudiziali
(ricorso all'INAIL per negato riconoscimento della malattia) sia nelle successive fasi giudiziali
(ricorso innanzi al Tribunale del Lavoro).
Naturalmente, predominando l'aspetto legale, sarà l'avvocato che dovrà prepararsi adeguatamente in modo che, dopo
averne compiutamente discusso con il medico competente (dermatologo - legale), possa impostare il ricorso
introduttivo del giudizio individuando la strategia da seguire."
LA RELAZIONE MEDICA DI PARTE
"Nei casi di malattia professionale dovuta a dermatosi da contatto, un ruolo fondamentale, nell'aiuto dato
all'avvocato ed al medico (consulente di parte), viene svolto dai referti, i certificati rilasciati dall'ASL di
competenza e tutti i certificati specialistici, che successivamente sono rilasciati al lavoratore che accusa
la malattia.
Questi dovranno essere sottoposti all'attenzione dell'esperto dermatologo ( - legale) il quale approfondito il
caso, anche con gli accertamenti sanitari specialistici che riterrà più opportuni, provvederà a redigere la relazione
medica (legale).
Quest'ultima deve dare un quadro preciso ed accurato del caso clinico presentato dal paziente, inclusa una dettagliata
storia dello stesso, dell'attività lavorativa svolta (cicli tecnologici, sostanze presenti sul lavoro, procedure,
Dispositivi di Protezione Individuali, studio della mansione) oltre un'esposizione di tutti i disturbi soggettivi
compresi quelli non obiettivabili.
Deve esservi anche, una descrizione meticolosa delle indagini iniziali, comprensiva di tutti i reperti medici
posseduti dal medico. Inoltre deve essere data una esatta descrizione delle manifestazioni morbose e, se del caso,
delle eventuali lesioni che la cute del paziente presenti, compresa anche una descrizione dell'entità dei fastidi,
dei dolori accusati dal lavoratore.
Dovranno essere specificate anche le ricerche e le apparecchiature, eventualmente, impiegate per eseguire gli
accertamenti clinici del caso. Dopo di che dovrà essere eseguita una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti,
indicando anche se, nel corso del tempo (test arresto-ripresa positivo), la malattia ha subito delle modificazioni."
DERMATOSI PROFESSIONALE: IL RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DELLA MALATTIA
Malgrado le dermatosi professionali, soprattutto le D. A. C. e le D. I. C., si manifestino per lo più
in soggetti che svolgono determinate attività lavorative (Parrucchieri, Meccanici, Lavori in fattorie agricole e
foreste, Muratori, Infermieri ecc.) le medesime trovano uno scarso riconoscimento da parte dell'INAIL,
quale Ente preposto ad indennizzare i lavoratori che manifestino una Malattia Professionale.
Per malattia professionale si intende:
- una menomazione psico/fisica contratta dal lavoratore a seguito di una esposizione prolungata e
costante nel tempo nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è abitualmente adibito.
In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato morboso
dell'organismo del lavoratore causalmente connesso all'attività lavorativa, comportante, a sua volta,
una riduzione della capacità lavorativa. Il medico deve valutare quest'ultima in base agli elementi
che caratterizzano la tecnopatia:
- tempo di insorgenza e cronicità;
- durata e numero di ricadute o recidive;
- tempo effettivo di lavorazione;
- tipo delle lesioni e gravità delle menomazioni;
- localizzazione ed estensione delle lesioni e influenza sulla capacità lavorativa.
Nell'agire innanzi all'autorità giudiziaria, il legale dovrà assicurarsi della sussistenza e
coesistenza dei fattori di seguito elencati fornendone opportuna prova:
- nesso causale
in tal senso particolare rilievo assumono gli elenchi delle malattie professionali contenute nelle tabelle allegate
al D.P.R. n. 1124/1965.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui per le malattie comprese
nelle citate tabelle, manifestatesi entro i termini ivi previsti, opera in favore del lavoratore una presunzione
legale (d'origine) dell'esistenza di un rapporto di causalità tra lavoro e malattia.
Sempre secondo la Corte di Cassazione, tale presunzione, potrebbe essere invocata anche per le lavorazioni non
espressamente previste nelle tabelle purchè queste presentino una identità dei connotati essenziali e non una
semplice somiglianza con le malattie incluse nella lista.
Per le malattie diverse da quelle tabellate spetta al lavoratore dimostrare la causa di lavoro;
- inabilità permanente
Può essere totale o parziale. Le dermatosi possono dare inabilità permanente parziale intesa quest'ultima come
riduzione (percentuale) della capacità lavorativa (art.74 DPR 1124/65) per gli eventi morbosi denunciati
sino al 24-07-2000 e come lesione (di origine lavorativa) dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile
di valutazione medico-legale per gli eventi denunciati successivamente, per effetto dell'entrata in vigore
del decreto legislativo n° 38/2000, sul riconoscimento del DANNO BIOLOGICO - INAIL -
in ambito professionale.
Ridotta Capacità Lavorativa (eventi precedenti al 25 - luglio 2000)
La valutazione percentuale (parziale) di inabilità permanente al lavoro conseguente a malattia professionale
va determinata tenendo conto dell'entità e dell'incidenza della tecnopatia sull'attitudine al lavoro,
intesa in senso generico e non specificatamente riferita all'attività in concreto svolta dall'assicurato,
ovvero riferita a tutte le attività lavorative che il soggetto potrebbe proficuamente
svolgere. Sez. Lav., sent. n. 5703 del 19-12-1989; Sez. Lav., sent. n. 1309 del 06-02-1992.
Nozione di inabilità e diritto alla rendita
L'art. 74 del D.P.R. n. 1125 del 1965, nel prevedere il diritto alla rendita da inabilità permanente assoluta o
parziale, collega tale inabilità ad una situazione patologica "la quale tolga completamente o parzialmente e
per tutta la vita l'attitudine al lavoro". Ai fini del diritto ad un indennizzo in rendita è opportuno che, a seguito
del manifestarsi della tecnopatia, il lavoratore abbia subito una riduzione della capacità lavorativa, che
raggiunga almeno il grado dell'undici per cento.
Nel caso di dermatite allergica professionale, affinché essa possa essere riconosciuta tale, deve avere un carattere
di cronicità determinante un'incapacità al lavoro generico. Lo stato di cronicità patologica deve persistere anche
al di fuori dell'ambiente professionale e questo succede qualora lo stato di reazione allergica dell'organismo è
legato al contatto di sostanze a larghissima diffusione ambientale, anche extraprofessionale, per cui si
determina uno stato permanente di sensibilizzazione reattiva che non scompare con la cessazione delle
prestazioni e mansioni occupazionali del lavoratore Sez. Lav., sent. n. 3373 del 18-03-1992. D'altronde se
la tecnopatia dermatologica regredisce o scompare, a seguito dell'allontanamento dal contatto con i fattori
sensibilizzanti, sarà molto difficile poter ottenere il riconoscimento della inabilità permanente dell'assicurato,
in quanto viene meno il criterio della "cronicità durevole per tutta la vita".
DANNO BIOLOGICO - INAIL -
La rendità si concretizza per menomazioni superiori al 15%
Riassumendo
Il sistema vigente è quindi "misto" ( tabellato e non)
Il concetto della riduzione della capacità lavorativa è valevole per il riconoscimento delle malattie professionali
denunciate prima del 25-07-00.
Il concetto della lesione dell'integrità psico-fisica vale per quelle successive.
Dott. Valerio Cirfera - dermatologo
Dott. Gianluca Strafella - dott. in Legge
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