Con riguardo alle allergopatie cutanee da contatto con determinati agenti allergizzanti,
non sussiste malattia professionale indennizzabile per inabilità permanente - che va riferita alla capacità
lavorativa intesa in senso generico e non già limitatamente all'attività in concreto svolta
dall'assicurato - se la malattia (nella specie: dermatite eczematosa allergica) si manifesti per
l'attività che il lavoratore svolge trattando alcune sostanze, ma regredisce o scompare se cessa il contatto
con i fattori sensibilizzanti.
Sez. Lav., sent. n. 5703 del 19-12-1989, I.N.A.I.L. c. Giuffrida (rv 464641)
L'inabilità permanente parziale conseguente a malattia professionale - che è indennizzabile ove raggiunga almeno il
grado dell'undici per cento - va determinata in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta,
tenendo conto dell'entità e dell'incidenza, nel caso concreto, della tecnopatia sull'attitudine al lavoro, intesa,
questa, in senso generico e non specifico, ossia come riferita non alla sola particolare attività nel cui esercizio
la malattia è stata contratta ma a tutte le attività lavorative che il soggetto potrebbe proficuamente svolgere.
Nel procedere a detto accertamento, che è tipicamente medico-legale, il giudice del merito è tenuto ad adottare
il criterio di valutazione più idoneo a conseguire l'anzidetto risultato, avvalendosi, come previsto
dall'art. 445 cod. proc. civ., dell'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio, e, ove sia contestata
la validità del metodo di valutazione seguito da tale consulente e si sostenga la superiore validità scientifica
di altro metodo in materia (nella specie, cosiddetto metodo Rossi), ha l'obbligo, se ritenga di disattendere
tale assunto, di indicare, con adeguata e coerente motivazione, le ragioni per cui la condivisa valutazione del
proprio ausiliario sia aderente ai criteri di legge e corretta sul piano medico-legale.
Sez. Lav., sent. n. 1309 del 06-02-1992, I.N.A.I.L. c. Fumagalli (rv 475599).
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la dermatosi allergica
dà luogo ad inabilità permanente indennizzabile quando lo stato di sensibilizzazione reattiva determinatosi
sia collegato al contatto di sostanze a larghissima diffusione ambientale, e non possa quindi scomparire con
la cessazione di una specifica attività lavorativa. (Nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata
dalla S.C., aveva accertato una sensibilizzazione di origine professionale da "tiuram mix" e "nichel solfato",
da cui era derivata una dermatite presente anche dopo l'allontanamento dal lavoro morbigeno).
Sez. Lav., sent. n. 3373 del 18-03-1992, I.N.A.I.L. c. Proietti (rv 476336).
Ai fini della tutela assicurativa contro le malattie professionali, i singoli episodi di una dermatosi allergica -
ove questa non sia sfociata in una manifestazione patologica cronica e indipendente dal contatto, nel corso
del lavoro, con l'agente nocivo e sensibilizzante - danno luogo, essendo suscettibili di remissione, ad invalidità
temporanea e non già ad invalidità permanente parziale, in quanto lo stato predisponente di sensibilizzazione,
che agisce come fattore concausale della ricaduta in nuove manifestazioni cutanee, non può considerarsi
"malattia" secondo la definizione dell'inabilità permanente parziale offerta dal primo comma
dell'art. 74 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
Sez. Lav., sent. n. 5174 del 09-10-1982, Gatto c. I.N.A.I.L (rv 423041).
CONFORMI:
Sez. Lav., sent. n. 7600 del 23-12-1983
Sez. Lav., sent. n. 4129 del 14-07-1984
Sez. Lav., sent. n. 9036 del 22-08-1991
Dott. Gianluca Strafella - dott. in Legge
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