La "626", a quasi 10 anni dalla sua emanazione, rappresenta oggi un punto di riferimento importante per
le principali azioni di tutela e salvaguardia del lavoratore, in riferimento al comparto e ambiente di lavoro,
la sicurezza individuale e collettiva, i requisiti psico-fisici richiesti per le mansioni specifiche. Ciò vale
in generale e ovviamente anche per gli aspetti dermatologici.
Sezioni della "626"
Valutazione dei rischi nelle realtà di lavoro;
Prevenzione dei rischi valutati;
Controllo dell'efficacia dei provvedimenti presi;
Informazione;
Titolo I - disposizioni generali
Sono indicati i campi di applicazione, le misure generali di tutela, gli obblighi del datore di lavoro e
del lavoratore, il servizio e le disposizioni in tema di prevenzione e protezione, la sorveglianza sanitaria,
la formazione e l'informazione del lavoratore.
I punti salienti
la definizione di "lavoratore" - intesa come persona che presta il lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro.
la definizione di"datore di lavoro" - inteso come soggetto titolare del rapporto di lavoro o che ha la responsabilità dell'unità produttiva
le "misure generali di protezione della salute" - intese come gli obiettivi reali della legge
che vedono nella figura del Medico Competente la massima autorità responsabile della
realizzazione della sorveglianza sanitaria nei confronti del lavoratore e dell'ambiente lavorativo.
In caso di inadempienza il Medico ne risponde penalmente.
Titolo II - luoghi di lavoro
Definisce l'ambiente di lavoro, le caratteristiche di
sicurezza, salute e igiene, gli obblighi e le norme di riferimento.
Titolo III - attrezzature di lavoro
Tratta il corretto uso delle attrezzature di lavoro
Titolo IV - dispositivi di protezione individuale (DPI)
Ai fini della prevenzione e contenimento del danno alla persona, fondamentale importanza
viene attribuito alla formazione ed all'informazione di tutte le figure professionali
interessate in un'unità lavorativa.
Il DPI deve tenere conto della situazione propria di ogni specifico ambiente di lavoro.
Compito del datore di lavoro è operare un'analisi dettagliata delle esigenze del lavoratore
in relazione all'eventuale rischio o rischi che potenzialmente lo possono interessare.
Doveri del lavoratore sono quelli di rispettare il programma di formazione ed addestramento e
metterlo in pratica tal quale.
Titolo V - movimentazione dei carichi
Definisce le regole per evitare danni e lesioni a carico
della colonna e delle articolazioni in corso di movimentazioni di carichi.
Titolo VI - uso corretto dei videoterminali
per chi opera su PC.
Titolo VII - protezione da agenti biologici
In questa sezione importante si analizzano quelle situazioni dove esiste un rischio di esposizione ad
agenti biologici, definiti come microrganismi che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Il rischio connesso si può manifestare in seguito a ingestione, contatto cutaneo, inalazione.
Titolo VIII - sanzioni
Elenca una serie di sanzioni e contravvenzioni che riguardano il datore di lavoro, preposto alla sicurezza
e il lavoratore che non si attiene alle misure preventive.