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Aspetti Normativo-Giuridici

DENUNCIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE

Note storiche

Stralci della legge 25 - LUGLIO 1956 , N° 837 , pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n° 93 del 6 Aprile 1963
TITOLO PRIMO
Capo I
Doveri e diritti dei cittadini in ordine al pericolo venereo

Art. 1

La cura delle malattie veneree (sifilide, blenorragia, ulcera venerea, linfogranulomatosi inguinale o M. di Nicolas Favre ) è obbligatoria.

Art. 2

Chiunque è affetto da malattia venerea deve farsi curare negli appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree, ovvero dal medico condotto o da un medico di propria scelta…….

Art. 4.

La cura …è di norma ambulatoriale . Può essere autorizzato il ricovero gratuito ….. nei casi di comprovata necessità clinica o profilattica.

Art. 5

Chiunque debba presentare certificato di sana e robusta costituzione fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività, ……. deve sottoporsi ad esami sierologici del sangue per l'accertamento della lue….L'interessato sul quale sia stata accertata l'infezione in atto, deve essere riservatamente informato dell'esito degli accertamenti eseguiti e dell'obbligo della cura. ……..

Art. 8

…è dovere del medico informare il paziente della malattia e in particolare sulla possibilità di trasmissione e cura …..


Capo III
Obblighi dei sanitari

Art. 12

Tutti i casi di malattie veneree con manifestazioni contagiose in atto (in riferimento alle quattro malattie su indicate) comportano l'obbligo della denuncia al medico provinciale. Detta denuncia, di regola, non è nominativa e deve essere compilata su apposito modulo, nel quale, oltre alla diagnosi, dovranno essere indicate l'età, il sesso, il Comune di residenza e la data di inizio della malattia della persona che ha richiesto l'assistenza; deve inoltre contenere notizie sulla probabile fonte di contagio ai fini dell'indagine epidemiologica.
I sanitari che hanno in cura infermi di malattie veneree e, in particolare, gli specialisti in dermosifilopatia devono tenere un registro in cui saranno iscritti e numerati progressivamente tutti i pazienti riscontrati affetti da malattie veneree e tutte le notizie sulla diagnosi e cure praticate.
Detto registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità sanitaria.
Il sanitario che emette la denuncia è passibile delle sanzioni di cui all'art. 5 della presente legge. Qualora ometta di istituire e di tenere in regola il registro, di cui al comma precedente, il medico provinciale lo deferisce all'Ordine dei medici perché venga promosso il procedimento disciplinare.

Art. 13

I sanitari dispongono di appositi moduli predisposti dal Ministero della sanità per le comunicazioni da effettuare alle persone cui compete l'obbligo di far curare i minori e ai medici provinciali nei casi contemplati negli artt. 4 e 5 della legge

Art. 14

…Il sanitario che ha in cura una persona ….contagiosa in atto ….., nel caso che questa sospenda arbitrariamente la cura, deve invitarla per iscritto a proseguirla. Se entro tre giorni il paziente non si presenta, il sanitario deve farne denunzia al medico provinciale….I sanitari ed i medici laboratoristici che non adempiono agli obblighi di cui ai precedenti commi, sono sottoposti a procedimento disciplinare e, qualora ne ricorrono i presupposti , sono puniti ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della presente legge
TITOLO SECONDO
Capo I
Dispensari pubblici
Ambulatori presso il medico condotto


Art. 17

L'istituzione dei dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree è obbligatoria per i comuni capoluogo di provincia e per quelli aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti ….Nelle città dove esistono cliniche dermosifilopatiche universitarie , ospedali o altri enti pubblici idonei, l'esercizio dei dispensari può essere affidato a tali istituti , sia dai comuni sia direttamente dal ministero della sanità…..


Capo III
Istituzioni per il ricovero degli infermi affetti da malattie veneree

Art 30

Gli ospedali generali e le cliniche dermosifilopatiche devono ricoverare gli infermi affetti da malattie veneree…..

Art. 31

… La durata della degenza deve essere limitata alla scomparsa delle manifestazioni contagiose e, di massima , non potrà superare per l'infezione treponemica trenta giorni e per le altre malattie venere, dieci giorni salvo i casi di comprovata necessità nei quali può essere richiesta una proroga al medico provinciale Fanno eccezione le gestanti luetiche…
TITOLO TERZO
Capo I
Esami sierologici

Art 33

La ricerca sistematica dei casi di lue ignorata a mezzo di esami sierologici, tra le persone che richiedono il rilascio di un certificato di sana e robusta costituzione fisica e psichica per l'espletamento di una determinata attività a norma dell'art. 7 della presente legge e tra i militari all'inizio del servizio…..,deve essere di regola effettuata a mezzo di una reazione standard e con un unico antigene in conformità delle disposizioni che saranno emanate dal ministero della sanità. Nel caso la suddetta reazione dia un risultato positivo o dubbio, sullo stesso campione di siero devono essere eseguite le altre reazioni secondo le tecniche prescritte dal Ministero della sanità……


Capo II
Laboratori autorizzati

Art. 37

Gli istituti ed i laboratori pubblici e privati che, a termine dell'art. 16 della legge, intendano essere autorizzati ad eseguire esami sierologici e gli altri accertamenti relativi alle malattie venere, devono avanzare istanza al ministero della sanità tramite l'ufficio del medico provinciale che provvede all'inoltro dell'istanza medesima previo parere del Consiglio provinciale di Sanità…..

Art. 38

I laboratori provinciali di Igiene e profilassi …, quelli annessi alle cliniche universitarie e agli Istituti universitari di igiene, di microbiologia , agli ospedali di prima e seconda categoria , ai dispensari comunali per la diagnosi e cura delle malattie veneree, possono eseguire , senza l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, gli esami sierologici e gli altri accertamenti di laboratorio relativi alle malattie veneree.
TITOLO QUARTO
Capo II
Corsi di aggiornamento
Educazione sanitaria


Art 40

Il ministero della sanità indice periodicamente corsi di aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico nel settore venereologico per medici condotti e ufficiali sanitari ed in genere per sanitari addetti alle istituzioni antiveneree. Analoghi corsi…, nel settore laboratoristico delle malattie veneree, sono indetti per il personale medico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi….

Art. 41

…E' vietato ai sensi dell'art. 17 della presente legge, ogni forma di richiamo pubblicitario relativo a rimedi e cure per le affezioni veneree e sessuali in genere. I contravventori sono puniti a norma di legge


Capo III
Segreto d'ufficio

Art. 42

Gli enti, le istituzioni e i laboratori che provvedono alle consultazioni, agli accertamenti e alla cura delle malattie veneree previste dall'art. 1 della presente legge , sono tenuti all'osservanza di ogni possibile cautela per assicurare il segreto professionale e di ufficio sulla identità del malato.





 

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