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DIRITTO ALL'IMMAGINE O DIRITTO ALLA RISERVATEZZA?
di Cosimo Prete, Elisabetta Pallara

DIRITTO ALL'IMMAGINE O DIRITTO ALLA RISERVATEZZA?
Il punto di vista del legale.

Gli autori del presente lavoro prendono spunto da un articolo, pubblicato dalla rivista giuridica "Danno e Responsabilità" n° 10 del 2003, che tratta della valenza dell'immagine della persona non nota.

Quesito di Fondo
Ci si chiede se la pubblicazione non autorizzata di immagini da cui si possa riconoscere una specifica persona, possa o meno concretizzare una violazione del diritto all'immagine o del diritto alla riservatezza?


Come ci ricorda la Corte di Legittimità, il diritto all'immagine trova anzitutto fondamento nell'art.2 della Costituzione. E', inoltre, disciplinato dall'art. 10 c.c. e dagli artt. 96-97 della L. 22/04/1941 n. 633 (cd. Legge sul diritto d'autore). L'art. 10 cc., infatti,. scaturisce l'illiceità dell'esposizione o della pubblicazione dell'immagine di una persona fuori dei casi consentiti dalle legge o comunque con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa. Gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d'autore precisano, altresì, che il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo che la riproduzione sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione sia collegata a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
A prescindere da queste considerazioni di ordine sistematico vediamo che la disciplina dettata dal codice civile e dalle legge sul diritto d'autore, configura l'immagine come un diritto assoluto che importa il divieto a carico dei terzi di esporre o pubblicare il ritratto altrui, a meno che non ricorrano le scriminanti del consenso dell'interessato, della notorietà della persona effigiata e, infine, dei fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Tanto premesso, vediamo che nel novero dei diritti della personalità il diritto all'immagine "pur non essendo specificamente indicato dalla Costituzione, deve ricondursi a quei diritti fondamentali dell'uomo, in quanto esso protegge un aspetto di quella intimità (privacy) che è ormai reputata un valore primario della persona" (Pret. Napoli, 19.5.1989), più in particolare esso ha per oggetto ciò che è stato definito come il segno distintivo essenziale, volto a rappresentare le sembianze, l'aspetto fisico del soggetto nonché l'espressione, il modo di essere della personalità nel suo complesso (Pret. Roma 15.11.1986).
Nel nostro ordinamento, la magistratura delinea il concetto di immagine in stretta connessione con il diritto alla riservatezza, inteso come il diritto di ciascun individuo a che fatti della propria vita privata siano protetti da intromissioni e divulgazioni da parte di estranei; chiunque, quindi, può lecitamente escludere dall'altrui conoscenza quanto fa riferimento alla propria persona.
Si tratta, quindi, di situazioni che solo chi le ha vissute può decidere di pubblicizzare ed ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro e che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione.
Nel caso che ci occupa, la Corte di Cassazione ha ritenuto violato non tanto il diritto all'immagine, quanto quello alla riservatezza, consistente "nella tutela di situazioni e vicende personali e familiari dalla curiosità altrui e dalla conoscenza pubblica".
La tutela del diritto alla riservatezza può essere richiesta, davanti al giudice sia dalla persona nota che dalla persona non nota. Nel caso di violazione del diritto alla riservatezza il pregiudizio - morale o patrimoniale - che ne consegue deve essere provato secondo le regole ordinarie.
Tuttavia per la persona nota è più facile che operi la previsione dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore ovvero che la pubblicazione della fotografia possa avvenire anche senza il consenso dell'interessato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblica di informazione, costituzionalmente tutelata.
La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale e personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità. Orbene, la prova dell'esistenza e la quantificazione del danno patrimoniale sono facilmente determinabili qualora ad essere violata sia l'immagine della persona nota. In queste ipotesi, il danno si applicherebbe sia nella forma di danno emergente, cioè di danneggiamento al bene-capitale che consiste in quel nome o quella figura già commercializzata, sia di lucro cessante. Tale violazione determina un danno risarcibile, suscettibile di liquidazione in via equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., tenuto conto della riconoscibilità del raffigurato, della divulgazione dell'immagine, dei destinatari e dell'attitudine lesiva dell'eventuale testo a corredo.
Di più complicata soluzione, invece, è il caso dello sfruttamento illecito dell'immagine di persona non nota, poiché lo sfruttamento dell'effige del personaggio privo di notorietà non ha un valore di mercato facilmente determinabile.
In questo caso, infatti, l'usurpatore non altera né distrugge alcun bene ma se ne appropria. Non si può parlare al riguardo di danno emergente, ma il pregiudizio si esplicherà nella forma di lucro cessante.
Tuttavia, qualora l'immagine della persona non nota venga utilizzata, vale a dimostrare che questa utilizzazione ha pur sempre un valore di mercato, pari all'ingiustificato risparmio di spesa dell'usurpatore. Al riguardo non si può parlare di natura compensativa prevista dall'art. 2043 c.c. bensì natura attributiva ex art. 2041 c.c., dal momento che non si tratta di compensare il danneggiato per un danno subito, ma di attribuirgli gli utili ingiustamente conseguiti dall'usurpatore.




Avv. Cosimo Prete
componente commissione d'esame di medicina legale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Lecce

Dott.ssa in legge - Elisabetta Pallara - Lecce





 

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