Approvato dal Consiglio Nazionale Forense
20 ottobre 1999
PREAMBOLO
L'avvocato esercita la propria attività in
piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli
interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e
contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della
giustizia.
Nell'esercizio della sua funzione,
l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità
del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per
la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I - PRINCIPI
GENERALI
ART. 1 Ambito di applicazione Le
norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella
loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
ART. 2 Potestà
disciplinare Spetta agli organi disciplinari la potestà di
infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle
norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei
fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a
determinare 1' infrazione.
ART. 3 Volontarietà
dell'azione La responsabilità disciplinare discende dalla
inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se
omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo
dell'incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso
procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 Attività all'estero e attività in
Italia dello straniero Nell’esercizio di attività professionali
all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato
italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui
viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero, nell’esercizio
dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
ART. 5 Doveri di probità, dignità e
decoro L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza
dei doveri di probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a
procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento
non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma
valutazione sul fatto commesso.
L'avvocato è soggetto a
procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività
forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l' immagine della classe forense.
L'avvocato che sia indagato
o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la
difesa di altra parte nello stesso procedimento.
ART. 6 Doveri di lealtà e
correttezza L'avvocato deve svolgere la propria attività
professionale con lealtà e correttezza.
L'avvocato non deve
proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa
grave.
ART. 7 Dovere di fedeltà E'
dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività
professionale.
Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente
atti contrari all'interesse del proprio assistito.
ART. 8 Dovere di
diligenza L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali
con diligenza.
In particolare, il
difensore può svolgere indagine difensive quando ciò appaia necessario
ai fini della difesa del proprio assistito, indipendentemente dalla
formale assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini,
nonché dopo il formarsi del giudicato.
ART. 9 Dovere di segretezza e
riservatezza E' dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale
dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia
venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
L'avvocato è tenuto al
dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex
clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività
stragiudiziale.
La segretezza deve essere
rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per
chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.
L'avvocato è tenuto a
richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri
collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello
svolgimento dell'attività professionale.
Il difensore può fornire ai
sostituti ,collaboratori di studio, consulenti ed investigatori privati
gli atti processuali necessari per l'espletamento dell'incarico, nonché
le informazioni in suo possesso, anche nell'ipotesi di intervenuta
segretazione dell'atto.
Costituiscono eccezione
alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune
informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
per lo svolgimento delle
attività di difesa;
alfine di impedire la
commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare
gravità;
al fine di allegare
circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
in un procedimento
concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto
strettamente necessario per il fine tutelato.
ART. 10 Dovere di
indipendenza Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato
ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni.
L'avvocato non deve tener
conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
L'avvocato non deve porre
in essere attività commerciale o di mediazione.
Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che stabilisca con soggetti
che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a
detta attività.
ART. 11 Dovere di
difesa L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche
quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti.
L'avvocato che venga
nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare
all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e
deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.
Costituisce infrazione
disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito
patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la
prestazione di tale attività.
ART. 12 Dovere di
competenza L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di
non poter svolgere con adeguata competenza.
L'avvocato deve comunicare
all'assistito le circostanti impeditive alla prestazione dell'attività
richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno
e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro
collega.
L'accettazione di un
determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell'incarico.
ART. 13 Dovere di aggiornamento
professionale E' dovere dell'avvocato curare costantemente la
propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le
conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'
attività.
ART. 14 Dovere di verità Le
dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti
obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del
magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere
vere.
L'avvocato è tenuto a non
utilizzare intenzionalmente atti o documenti falsi. In particolare, il
difensore non può assumere a verbale ne' utilizzare prove o
dichiarazioni di persone informate sui fatti, che sappia essere false.
L'avvocato è tenuto a
menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimenti
richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto
della medesima situazione di fatto.
ART. 15 Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale L'avvocato deve provvedere agli adempimenti
previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
In particolare l'avvocato è
tenuto a corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi
dovuti agli organi forensi e all'ente previdenziale.
ART. 16 Dovere di evitare
incompatibilità E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di
incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e comunque , nel
dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.
Costituisce infrazione
disciplinare l'aver richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause
di incompatibilità non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
ART. 17 Divieto di pubblicità E’
consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività
professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e
del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di
riservatezza.
L’informazione può essere
data attraverso opuscoli, carta da lettere, rubriche professionali e
telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione
internazionale.
E’ consentita l’indicazione
nei rapporti con i terzi di propri particolari rami di attività.
E’ consentita l’indicazione
del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio,
purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o
abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso
unanime dei suoi eredi.
ART. 18 Rapporti con la
stampa Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di
diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel
rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di
discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
Il difensore, con il
consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può
fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano
coperte dal segreto di indagine.
Costituisce violazione
della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari
anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare
le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei
clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli
organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale.
ART. 19 Divieto di accaparramento di
clientela E' vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi
e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di
clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.
L'avvocato non deve
corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una
provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la
prestazione di un cliente.
Costituisce infrazione
disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la
corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o
incarichi.
ART. 20 Divieto di uso di espressioni
sconvenienti ed offensive Indipendentemente dalle disposizioni
civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti
ed offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in
genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei giudici,
delle controparti.e dei terzi.
La ritorsione o la
provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione
della regola deontologica.
ART. 21 Divieto di attività
professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti L'iscrizione all'albo è requisito necessario ed
essenziale per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di
assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo
titolo.
Sono sanzionabili
disciplinarmente l'uso di un titolo professionale in mancanza dello
stesso ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in
periodo di sospensione dell'infrazione risponde anche il collega che
abbia reso possibile direttamente o indirettamente l'attività
irregolare.
TITOLO II - RAPPORTI CON I
COLLEGHI
ART. 22 Rapporto di colleganza in
genere L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi
un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
L'avvocato è tenuto a
rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.
L'avvocato, salvo
particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti
di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o
infondata la pretesa del collega; tuttavia è obbligo dell'avvocato
informare appena possibile il Consiglio dell'ordine delle iniziative
giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega per
consentire un tentativo di conciliazione, salvo che sussistano esigenze
di urgenza o di riservatezza; in tal caso la comunicazione può essere
anche successiva.
L'avvocato non può
registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il
consenso di tutti i presenti.
ART. 23 Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nei processo In particolare, nell'attività giudiziale
l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di
difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.
L'avvocato è tenuto a
rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di
incontro con i colleghi.
L'avvocato deve opporsi
alle richieste processuali avversari di rinvio delle udienze, di
deposito documenti o quant'altro, quando siano irrituali o
ingiustificate e comportino pregiudizio per la parte assistita.
L'avvocato deve adoperarsi
per far corrispondere dal proprio assistito le spese e gli onorari
liquidati in sentenza a favore del collega avversario.
Il difensore che riceva
incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a comunicare tempestivamente
con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato
ricevuto.
Nell'esercizio del proprio
mandato l'avvocato può collaborare con i difensori degli altri imputati,
anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della
parte assistita e nel rispetto della legge.
Nei casi di difesa
congiunta, è dovere del difensore consultare il proprio co-difensore in
ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei
colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione
della strategia processuale.
ART. 24 Rapporti con il Consiglio
dell'ordine L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per
l'attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il
dovere di verità. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al
Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla
amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
Nell'ambito di un
procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli
addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e
difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali
comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione
del proprio libero convincimento.
Tuttavia, qualora il
Consiglio dell'ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o
adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un
collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
L'avvocato chiamato a far
parte del Consiglio dell'ordine deve adempiere l'incarico con diligenza,
imparzialità e nell'interesse della collettività professionale.
ART. 25 Rapporti con i collaboratori
dello studio L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di
migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione
in proporzione all'apporto ricevuto.
ART. 26 Rapporti con i
praticanti L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la
effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di
consentire un'adeguata formazione.
L'avvocato deve fornire al
praticante un'adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso,
dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
L'avvocato deve atte stare
la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo
in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore
o di amicizia.
E' responsabile
disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere
attività difensiva non consentita.
ART. 27 Obbligo di corrispondere con il
collega L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la
controparte che sia assistita da altro legale.
Soltanto in casi
particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe
in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può
essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro
inviandone copia per conoscenza al legale avversario.
Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la
controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza
informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
ART. 28 Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega Non possono essere prodotte
o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la
corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i
colleghi.
E' producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un
accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.
E' producibile la
corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle
prestazioni richieste.
L'avvocato non deve
consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma
può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al
professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i
medesimi criteri di riservatezza.
L'interruzione delle
trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
ART. 29 Notizie riguardanti il
collega L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla
posizione personale del collega avversario, e così l'utilizzazione di
notizie relative alla sua persona, e' tassativamente vietata, salvo che
abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.
L'avvocato deve astenersi
dall'esprimere apprezzamenti negativi sull'attività professionale di un
collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o
incapacità.
L'avvocato non può
formulare giudizi sullo stato di una causa, salvo che il collega
incaricato della stessa vi consenta.
ART. 30 Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega L'avvocato che scelga e
incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di
rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia
la parte assistita.
ART. 31 Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa L'avvocato e' tenuto a dare
tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari,
e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate
sull'attività svolta e da svolgere.
L'elezione di domicilio
presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e
consentita.
E' fatto divieto
all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia,
in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato
l'incarico.
L'avvocato corrispondente,
in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la
tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il
collega che gli ha affidato l'incarico.
ART. 32 Divieto di impugnazione della
transazione raggiunta con il collega L'avvocato che abbia raggiunto
con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti
deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione
intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti
particolari non conosciuti o sopravvenuti.
ART. 33 Sostituzione del collega
nell'attività di difesa Nel caso di sostituzione di un collega nel
corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale
dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi,
senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le
legittime richieste per le prestazioni svolte.
L'avvocato sostituito deve
adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per
l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per
facilitargli la prosecuzione della difesa.
ART. 34 Responsabilità dei
collaboratori, sostituti e associati Salvo che il fatto integri
un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non
sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi
specifici ricevuti.
Nel caso di associazione
professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli
avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
TITOLO III - RAPPORTI CON LA
PARTE ASSISTITA
ART. 35 Rapporto di fiducia Il
rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
L'incarico deve essere
conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse
della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può
essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
L'avvocato deve astenersi,
dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito
rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in
qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.
ART. 36 Autonomia del
rapporto L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della
parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.
L'avvocato non deve
consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne' suggerire
comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
ART. 37 Conflitto di
interessi L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare
attività professionale quando questa determini un conflitto con gli
interessi di un proprio assistito.
Sussiste conflitto di
interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato
determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
avvantaggi ingiustamente un nuovo assistito, ovvero quando lo
svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
L'avvocato che abbia
assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve
astenersi dal prestare la propria assistenza in controversie successive
tra i medesimi in favore di uno di essi.
ART. 38 Inadempimento al
mandato Costituisce violazione dei doveri professionali, il
mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi
della parte assistita.
Il difensore d'ufficio deve
assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di
partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e
motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della
difesa un collega, il quale, ove accetti, é responsabile
dell'adempimento dell'incarico.
ART. 39 Astensione dalle
udienze L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle
udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni
del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.
L'avvocato che eserciti il
proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare
preventivamente gli altri difensori costituiti.
Non è consentito aderire o
dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie
contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può
dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi
parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
ART. 40 Obbligo di
informazione L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il
proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e della
importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le
iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto
altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato
affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne
faccia richiesta.
Se richiesto, e' obbligo
dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima
inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
E' obbligo dell'avvocato
comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di
determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri
effetti pregiudizievoli.
Il difensore ha l'obbligo
di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso
nell'esercizio del mandato.
ART. 41 Gestione di denaro
altrui L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella
gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha
l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
Costituisce infrazione
disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme
ricevute per conto della parte assistita.
In caso di deposito
fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad
attenervisi.
ART. 42 Restituzione di
documenti L'avvocato é in ogni caso obbligato a restituire senza
ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
L'avvocato può trattenere
copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita,
solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e
non oltre l'avvenuto pagamento.
ART. 43 Richiesta di pagamento Di
norma l'avvocato richiede alla parte assistita l'anticipazione delle spese
e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel corso del rapporto e
il giusto compenso al compimento dell'incarico.
L'avvocato non deve
richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e
comunque eccessivi.
L'avvocato non può
richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di
mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto formale riserva.
L'avvocato non può
condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
particolari prestazioni il versamento alla parte assistita delle somme
riscosse per conto di questa.
E' consentito all'avvocato
concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di
consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile
impegno e non violino i minimi inderogabili di legge.
ART. 44 Compensazione L'avvocato
ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte
assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al
cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei
propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero
quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte
a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla
parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di
pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
Al di fuori dei casi
indicati ovvero in caso di contestazione 1' avvocato é tenuto a mettere
immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse
per conto di questa.
ART. 45 Divieto di patto di quota
lite E' vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di
corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene
controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
E' consentita la
pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello
previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto
in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.
ART. 46 Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso L'avvocato può agire giudizialmente
nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART. 47 Rinuncia al
mandato L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
In caso di rinuncia al
mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato
alle circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
Qualora la parte assistita
non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel
rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non é responsabile per la
mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte
delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
In caso di irreperibilità,
l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera
raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo
domicilio conosciuto. Con l'adempimento ditale formalità l'avvocato é
esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che
l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
TITOLO IV - RAPPORTI CON LA
CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI
ART. 48 Minaccia di azioni alla
controparte L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte
tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, é consentita, quanto tenda
a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie
in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o
vessatorie.
Quando si ritenga di
invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di
iniziare un giudizio, è opportuno precisare che la controparte può
essere accompagnata da un legale di fiducia.
E' consentito l'addebito a
controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede
stragiudiziale, purché a favore del proprio assistito.
ART. 49 Pluralità di azioni nei
confronti della controparte L'avvocato non deve aggravare con
onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela
della parte assistita.
ART. 50 Richiesta di compenso
professionale alla controparte E' vietato richiedere alla
controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò
sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito,
e in ogni altro caso previsto dalla legge.
In particolare é consentito
all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso
professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di
inadempimento del proprio cliente.
ART. 51 Assunzione di incarichi contro
ex clienti L'assunzione di un incarico professionale contro un ex
cliente è ammessa quando sia trascorso un ragionevole periodo di tempo e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza
e non vi sia comunque possibilità di utilizzazione di notizie
precedentemente acquisite
La ragionevolezza del
termine deve essere valutata anche in relazione all'intensità del
rapporto clientelare.
ART. 52. Rapporti con i
testimoni L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni
sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni
dirette a conseguire deposizioni compiacenti.
Resta ferma la facoltà di
investigazione prevista dal codice di procedura penale, nei modi e
termini fissati dagli organi forensi.
In particolare il difensore
che intenda convocare la persona informata sui fatti deve procedere per
mezzo di invito scritto, salvi i casi di urgenza, e deve informare la
persona che depone dell'importanza civile e morale delle dichiarazioni
che intende rendere. ll difensore deve raccogliere tutte le
dichiarazioni rese, utilizzando anche la registrazione fonografica o
audiovisiva, con il consenso espresso dell'interessato.
ART. 53 Rapporti con i
magistrati I rapporti con i magistrati devono essere improntati
alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche
funzioni.
Salvo casi particolari,
l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice
incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.
L'avvocato chiamato a
svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli
obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.
L'avvocato non deve
approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di
confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni
caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti
nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze
persone.
ART. 54 Rapporti con arbitri e
consulenti tecnici L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con
arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle
reciproche funzioni.
ART. 55 Arbitrato L'avvocato che
abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di
indipendenza e imparzialità.
Per assicurare il rispetto
dei doveri di indipendenza e imparzialità, l'avvocato non può assumere
la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato
dalle parti né come presidente, quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti che
possono pregiudicarne l'autonomia. In particolare dell'esistenza di
rapporti professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente
deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto.
In ogni caso, l'avvocato
deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto ed ogni rapporto
particolare di collaborazione con i difensori, che possano incidere
sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
ART. 56 Rapporto con i
terzi L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con
rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio
personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in
contatto nell'esercizio della professione.
Anche al di fuori
dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi,
nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la
fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i
doveri professionali e nella dignità. della professione.
ART. 57 Elezioni forensi. -
L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di
candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve
comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicità ed iniziative
non consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58 La testimonianza
dell'avvocato Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal
deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria
attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
L'avvocato non deve mai
impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti
esposti in giudizio.
Qualora 1' avvocato intenda
presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà
riassumerlo.
ART. 59 Obbligo di provvedere
all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei
terzi L'avvocato é tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento
delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
L'inadempimento ad
obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere
di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
TITOLO V - DISPOSIZIONE
FINALE
ART. 60 Norma di chiusura Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni
dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione
dei principi generali espressi.