Aspetti medico-legali degli interventi estetici ambulatoriali
La richiesta di trattamenti ed interventi medici a finalità estetiche, a differenza di alcuni anni or sono,
interessa oramai gran parte delle classi sociali, soggetti di entrambi i sessi di una larghissima fascia di
età. Contestualmente sono aumentate le figure professionali pronte a rispondere a tali esigenze, sprovviste,
talora, delle necessarie competenze per affrontare a regola d'arte l'inestetismo da correggere, con
immaginabili conseguenze dannose sulla persona; Tantissime altre cause possono essere all'origine di eventi
dannosi e ben si comprende come le successive richieste di risarcimento possano alimentare il
contenzioso legale, a sua volta responsabile di sofferenze morali e psichiche non solo a carico
del danneggiato ma anche del terapeuta stesso. Entrando nel merito, le principali problematiche
medico-legali sull'argomento vertono essenzialmente sul rapporto professionale tra il paziente
e il medico, sulla responsabilità contrattuale di quest'ultimo in termini di mezzi e risultati
ed in virtù di una colpa che può essere generica o specifica, lieve o grave nei diversi ambiti
giuridici e infine sulla valutazione del danno biologico temporaneo e permanente.
Il rapporto professionale con il paziente ha assunto negli ultimi anni un ruolo medico-legale fondamentale anche in estetica, travalicando il sentimento di mera fiducia del paziente nei confronti del suo medico;
Oggi esso è un rapporto di comunicazione e di consapevole informazione, culminante nella scrittura
firmata del consenso al trattamento richiesto e ai suoi effetti; al medico è richiesta altresì dal
suo interlocutore, ma anche dalla legge, il rispetto della privacy (legge n° 675 del 31-12 1996,
codice sulla privacy 2004 espresso nel D. Legisl. 30 Giugno 2003 n. 196, G.U. n. 174 del 29/07/2003 - supplemento
ordinario n. 12) e la custodia dei dati sanitari personali su cartaceo e/o su mezzo elettronico;
è recentissima l'entrata in vigore della obbligatorietà legale di renderli
sicuri (decreto legge n° 158 del 24-06-04). La responsabilità del medico può estrinsecarsi in qualsiasi
trattamento estetico, anche se con un incidenza senza dubbio minore rispetto agli interventi chirurgici
più complessi e insidiosi. Le cure estetiche più richieste riguardano, di solito, trattamenti funzionali
dermoplastici poco traumatizzanti (peeling) e non invasivi, aventi come scopo il miglioramento dell'aspetto
cutaneo soprattutto del viso in caso di aging e fotoaging, la riduzione di ipercromie localizzate, il miglioramento
del rilassamento e del tono cutaneo ecc. Spesso però al fine estetico si affianca quello prettamente medico
ovvero la cura di un'inestetismo patologico come nel caso di acne giovanile, rosacea, striae distensae,
alopecia, insufficienza venosa e della stessa pannicolopatia edemato - fibrosa ecc. A parte
sono da classificare gli interventi estetici eseguiti mediante impianto di filler per la correzione di
ipovolumetrie circoscritte, mediante Diatermocoagulatore per il trattamento di limitate neoformazioni
disestetiche non neoplastiche, nonché con strumentazione laser, come nel resurfacing o nel trattamento
dei tatuaggi, esprimenti a tutti gli effetti delle situazioni operative intermedie tra trattamenti estetici,
medici e chirurgici. Parimenti differenti sono le eventuali implicazioni medico-legali se da essi residuano
danni alla persona, come esiti nodulari post- infettivi, deformazioni anatomiche più o meno circoscritte,
ipo-atrofie dermo-ipodermiche, postumi cicatriziali spesso esteticamente più gravi degli inestetismi
preesistenti all'intervento stesso. Il dibattito dottrinale in tal caso e l'inquadramento delle eventuali
responsabilità nell'ambito dell'obbligazione dei mezzi e risultati è estremamente aperto; di certo
l'operatore risponde per il risultato non raggiunto qualora quest' ultimo è stato preventivato; secondo
l'orientamento giurisprudenziale più recente (Sentenza n° 18853/2004 della Corte Suprema di cassazione,
sez. III civile) un intervento estetico non riuscito rende responsabile chi lo ha eseguito non solo
degli eventuali danni materiali ma anche di quelli morali.
L'accertamento e la valutazione quali-quantitativa dei danni psico-fisici, secondari ad un trattamento estetico
gravato da complicanze in nesso causale con l'operato sprovveduto del medico, costituisce un'affascinante
capitolo della dermatologia e medicina legale, oltretutto molto complesso per l'estrema variabilità dei
suoi fattori determinanti, legati da una parte alle caratteristiche individuali del soggetto leso, dall'altra
ai dati obiettivi del danno e infine alle caratteristiche professionali del medico valutatore.