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Aspetti Medico-Legali

DENUNCIE OBBLIGATORIE

LE DENUNCIE OBBLIGATORIE IN DERMATOLOGIA
DEFINIZIONE
"La denuncia obbligatoria è la segnalazione che il medico è tenuto a inoltrare alle autorità competenti di alcuni fatti di carattere sanitario, appresi e rilevati nell'esercizio della sua attività professionale, nell'interesse della collettività", per ragioni sanitarie, preventive e sociali." La presentazione della denuncia, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, costituisce un obbligo inderogabile per il medico ed il suo inadempimento prevede severe sanzioni di natura amministrativa o penale.
PRINCIPALI DENUNCIE di pertinenza dermatologica
  • Denuncia della causa di morte
  • Denuncia di casi di lesioni invalidanti (a parte i casi di interesse inail ed inps)
  • Denuncia di malattie infettive e diffusive
  • Denuncia di malattie veneree
  • Denuncia di malattie di interesse sociale (pellagra, malaria, tracoma)
  • Denuncia di vaccinazione obbligatoria
  • Denuncia di malattia professionale - INAIL -
  • Denuncia delle reazioni avverse a farmaci
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
La materia è regolamentata dal Testo Unico delle leggi Sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934 n° 1265 e dal Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. del 10 settembre 1990 n°285 GU n°12 ottobre 1990.
Nel Regio Decreto 1265/34 all'articolo 103 è testualmente citato "…i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa."
I certificati di morte sono di tre tipi
  • Certificato di constatazione del decesso

    Nel caso di richiesta di intervento (valida per tutti i medici) per il decesso di una persona sconosciuta o comunque non compresa tra i propri assistiti, il sanitario deve limitarsi alla semplice constatazione di decesso e redigerne certificato apposito, essendo compito esclusivo del medico necroscopo o del medico curante l'accertamento delle cause di morte, la compilazione e la sottoscrizione della scheda ISTAT. Comunque il certificato va compilato dal medico che interviene per primo a constatare l'exitus e deve contenere, oltre alle generalità del defunto, anche ora, data e luogo del decesso. Questo certificato serve ad attestare la cessazione delle funzioni vitali e l'inefficacia di eventuali manovre rianimatorie ed è destinato ad informare l'ufficiale di stato civile dell'avvenuto decesso di una persona nel territorio comunale di competenza. Le norme per l'accertamento di morte sono stabilite dal D.M. 31.8.1994 in applicazione della legge n. 578/1993.

  • Denuncia delle cause di morte su scheda ISTAT

    Il medico curante ha l'obbligo di denunciare al Sindaco le cause di morte dei suoi pazienti entro 24 ore dall'accertamento del decesso, ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico Leggi Sanitarie (TULS), su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di statistica.
    Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche e sono redatte dal medico curante o dal medico necroscopo dipendente dell'ASL in caso di irreperibilità del medico curante nel periodo tra il decesso e il funerale. In assenza del medico curante titolare, il medico sostituto assume tutte le funzioni del titolare (art. 23, DPR 270\2000) e pertanto, sulla base della visita della salma e della scheda anamnestica del defunto, può compilare anche la scheda ISTAT. (scheda di morte) ai sensi dell'art. 1 del DPR 21.10.1975. Se il medico sostituto ritiene di non avere sufficienti elementi di giudizio deve lasciare questo compito al medico necroscopo oppure, se è il caso, effettuare una richiesta motivata di autopsia.
    La scheda ISTAT viene di norma compilata dal medico ospedaliero quando il paziente decede in ospedale o all'arrivo in pronto soccorso e dal medico necroscopo quando il paziente decede fuori dalla sua residenza.

  • Certificato necroscopico

    Viene redatto dal medico necroscopo tra la 15° e la 30° ora dal decesso pal fine di constatare la realtà della morte (presenza di macchie ipostatiche, rigidità e raffreddamento naturali del cadavere, essicamento delle mucose, ecc.) dopo un adeguato periodo di osservazione. Serve all'ufficiale di stato civile per cancellare il defunto dall'anagrafe e per autorizzare il seppellimento. Ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria), durante il periodo di osservazione (24 ore per i casi di morte naturale e 48 ore nei casi di morte improvvisa) il cadavere deve essere tenuto in luogo e in condizioni compatibili con la vita, cioè ad una temperatura ambientale di almeno 18-20 gradi.

Riferimenti normativi

D.P.R. 285/1990

Art.1: "Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art.4…"

Art. 4: "le funzioni di medico necroscopo, …, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.… I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale…. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigere l'apposito certificato previsto. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9, 10 e comunque non dopo le 30 ore."
L'art. 141 del Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 afferma che non si può accordare la sepoltura se non sono trascorse almeno 24 ore dal decesso e se non dopo l'accertamento del decesso da parte del medico necroscopo." Il nominativo e relativo numero telefonico del medico necroscopo reperibile viene segnalato dai colleghi del 118.

Art. 37: "Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della Legge 15 febbraio 1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o a un obitorio…"
DENUNCIA DI CASI DI LESIONI PERMANENTI INVALIDANTI
Al Sindaco entro 48 ore dal loro manifestarsi. Esse non devono essere di pertinenza INAIL O INPS.
DENUNCIA DI MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
Introduzione
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, il medico che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di un caso di qualunque malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, pericolosa per la salute pubblica, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente. Le unità sanitarie locali, a loro volta, sono tenute a comunicare le informazioni, ricevute dai medici, secondo le modalità previste dalla legge (schede di notifica).
Legislazione di riferimento
  1. Testo unico delle leggi sanitarie - approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 - artt. 253 - 254
  2. Decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio 1975 e seguenti successive modifiche
  3. D. M. 28 Novembre 1986
  4. D.M. 15 Dicembre 1990pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1991, n. 6.
  5. Circolare del Ministero della Sanità n. 36 del 17 dicembre 1990 (sono tenuti alla denuncia tutti i medici libero-professionisti o pubblici dipendenti o convenzionati)
CLASSE PRIMA
Malattie per le quali si richiede segnalazione immediata o perché soggette al Regolamento sanitario internazionale o perché rivestono particolare interesse:

1) colera;
2) febbre gialla;
3) febbre ricorrente epidemica;
4) febbri emorragiche virali (febbre di Lassa, Marburg, Ebola);
5) peste;
6) poliomielite;
7) tifo esantematico;
8) botulismo;
9) difterite;
10) influenza con isolamento virale;
11) rabbia;
12) tetano;
13) trichinosi.

Modalità di notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
  1. segnalazione all'unità sanitaria locale, da parte del medico, per telefono o telegramma entro dodici ore dal sospetto di un caso di malattia;

  2. segnalazione immediata dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanità, per fonogramma telegramma, o telefax, in cui dovranno essere indicati almeno i seguenti dati: malattia sospettata; nome, cognome, data di nascita, sesso e residenza del paziente; eventuale luogo di ricovero; fondamenti del sospetto diagnostico; nome, cognome e recapito del medico segnalante;

  3. segnalazione immediata da unità sanitaria locale a regione e da questa al Ministero e all'Istituto superiore di sanità via telefax o telegramma dei risultati dell'accertamento del caso (sia positivi che negativi);

  4. segnalazione immediata del Ministero all'Organizzazione mondiale della sanità dell'accertamento del caso, ove previsto;

  5. compilazione del modello 15 per i casi accertati ed invio dello stesso da parte dell'unità sanitaria locale alla regione e al Ministero. Quest'ultimo provvederà alla trasmissione all'ISTAT. Presso ogni unità sanitaria locale deve essere sempre disponibile, nell'ambito del servizio di igiene pubblica, un medico appositamente incaricato di compilare il modello 15 e che dovrà recarsi, all'occorrenza, nel luogo in cui si trova il paziente per ottenere direttamente, senza intermediari, le notizie richieste nel modulo.
SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - CLASSE I

CLASSE SECONDA
Malattie rilevanti perché ad elevata frequenza e/o passibili di interventi di controllo

14) blenorragia;
15) brucellosi;
16) diarree infettive non da salmonelle;
17) epatite virale A;
18) epatite virale B;
19) epatite virale NANB;
20) epatite virale non specificata;
21) febbre tifoide;
22) legionellosi;
23) leishmaniosi cutanea;
24) leishmaniosi viscerale;
25) leptospirosi;
26) listeriosi;
27) meningite ed encefalite acuta virale;
28) meningite meningococcica;
29) morbillo;
30) parotite;
31) pertosse;
32) rickettsiosi diversa da tifo esantematico;
33) rosolia;
34) salmonellosi non tifoidee;
35) scarlattina;
36) sifilide;
37) tularemia;
38) varicella.


Modalità di notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
  1. segnalazione all'unità sanitaria locale, da parte del medico, per le vie ordinarie entro due giorni dall'osservazione del caso;

  2. per i casi rispondenti ai criteri definiti e riportati nelle istruzioni del modello 15, compilazione ed invio dello stesso modello individuale di notifica dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa all'ISTAT ed al Ministero per le vie ordinarie. Alla regione devono essere inviate da parte dell'unità sanitaria locale, oltre i modelli individuali, anche i dati aggregati mensilmente, suddivisi per fasce di età e sesso (modello 16);

  3. compilazione ed invio dei riepiloghi mensili suddivisi per provincia, fasce di età, sesso, da regione a Ministero, ISS, ISTAT per le vie ordinarie (mod. 16-bis)……
SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - CLASSE II


CLASSE TERZA
Malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni

39) AIDS (casi conclamati , esclusi i casi di semplice sieropositività e sindromi minori)
40) lebbra;
41) malaria;
42) micobatteriosi non tubercolare;
43) tubercolosi.


Modalità di notifica
Sono già previsti flussi informativi particolari e differenziati. I flussi informativi, ove non sia disposto diversamente da provvedimenti particolari, devono avere in comune una parte della scheda di notifica che verrà inviata all'ISTAT (sezione A), analoga per tutte le malattie notificabili, con i dati anagrafici del soggetto e l'indicazione della malattia. La sezione B dei moduli sarà invece differenziata per raccogliere informazioni epidemiologiche pertinenti. Per le modalità di notifica dell'AIDS si fa riferimento alle circolari del Ministero della sanità 13 febbraio 1987, n. 5 (Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987) e 13 febbraio 1988, n. 14, nelle quali vengono riportate indicazioni che limitano il flusso informativo dal medico direttamente alla regione e al Ministero. La legge 5 giugno 1990 n. 35 e la suddetta circolare del Ministero della Sanità n. 5 / 87 prevedono la compilazione in triplice copia della denuncia , da inviare obbligatoriamente al centro operativo AIDS (COA) del Ministero della Sanità presso l'Istituto Superiore di Sanità e all'assessorato Regionale alla Sanità trattenendo la terza copia. Solo la copèia inviata al COA deve recare i dati anagrafici.

Alla regione devono essere inviati, da parte delle unità sanitarie locali, anche i dati aggregati mensilmente suddivisi per fasce di età e sesso. Un riepilogo mensile per provincia, fascia di età e sesso deve essere inviato dalla regione al Ministero, ISS (istituto superiore di sanità) e ISTAT per le vie ordinarie.
Per la malaria e la lebbra la sezione A del modello 15 e le modalità di notifica devono essere analoghe a quelle indicate per la tubercolosi, mentre per quanto riguarda la scheda epidemiologica si fa riferimento rispettivamente alla circolare del 28 novembre 1989, n. 32, e alla lettera circolare in 507/G.4/3136 del 13 maggio 198.

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - CLASSE III


CLASSE QUARTA
Malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici

44) dermatofitosi (tigna);
45) infezioni, tossinfezioni ed infestazioni di origine alimentare;
46) pediculosi;
47) scabbia.


Modalità di notifica
Deve essere osservato il seguente flusso informativo:
  1. dal medico all'unità sanitaria locale entro ventiquattro ore;
  2. dall'unità sanitaria locale alla regione e da questa al Ministero, all'ISS, all'ISTAT tramite modello 15…….

SCHEDA DI NOTIFICA DI MALATTIA INFETTIVA - CLASSE IV


CLASSE QUINTA
Malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti, zoonosi indicate dal regolamento di polizia veterinaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e non precedentemente menzionato.

Modalità di notifica
Le unità sanitarie locali comunicheranno annualmente il riepilogo di tali malattie alla regione e questa al Ministero per le vie ordinarie. Ove tali malattie assumano le caratteristiche di focolaio epidemico, verranno segnalate con le modalità previste per la classe quarta….
Modalità generali della denuncia
Si precisa che il medico è tenuto ad effettuare la notifica indicando la malattia sospetta o accertata, gli elementi identificativi del paziente, gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati, la data di comparsa della malattia. I modelli in allegato (schede di notifica) devono essere invece compilati esclusivamente dai competenti servizi di igiene pubblica delle diverse unità sanitarie locali, attraverso la effettuazione delle inchieste epidemiologiche previste per legge. Per ciascuna delle classi prima, seconda e quarta, è stato predisposto uno specifico modello 15; per la classe terza i modelli 15 di segnalazione sono stati modificati in modo pertinente alla documentazione richiesta per ogni singola patologia inclusa; per la classe quinta è stato predisposto un modello 16 riepilogativo. Per tutti i casi notificati in unità sanitarie locali diverse da quella di residenza del paziente, questa dovrà trasmettere la notifica in tempi brevi all'unità sanitaria locale di residenza del malato, la quale dovrà eseguire le opportune inchieste epidemiologiche ed attuare i provvedimenti necessari. La compilazione del modello 15 va eseguita anche nei casi venuti a morte prima della notifica. In ogni regione dovrà essere previsto un modulo di segnalazione da parte del medico che diagnostica il caso, contenente i dati prima precisati di spettanza del medico stesso, rispondente a criteri di uniformità e semplicità, tali da garantire una corretta rilevazione dei dati. Il sistema informativo per le malattie infettive e diffusive, anche per quelle previste dai regolamenti locali di igiene, deve assicurare un flusso informativo integrato tra i vari servizi responsabili e specificamente interessati. Tale sistema sarà integrato con il sistema informativo nazionale.
Omissione della denuncia
Comporta una responsabilità, punita con
  1. ammenda
  2. ammenda + arresto fino a sei mesi nei casi gravi
In caso l'epidemia si diffonde, il medico risponde sul piano penale di delitto colposo contro la salute pubblica, omicidio colposo e lesioni personali colpose (artt. 452,589,590 C.P.) e sul piano civile con il risarcimento del danno.
DENUNCIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE

Attualmente si preferisce parlare di Malattie sessualmente trasmesse.

"Il medico che constati un caso di malattia venerea, non ancora accertato da altro sanitario, deve darne immediatamente notifica alla U.S.L., competente per territorio, comunicando, ai soli fini statistici, il sesso, l'età e la residenza della persona ammalata, senza altra indicazione sulla identità. Ove ragioni di Sanità pubblica lo richiedano la U.S.L. può obbligare il medico a segnalare le generalità dei pazienti affetti da malattie veneree in stato contagioso"

La legislazione antivenerea italiana trova il suo fondamento in numerosi provvedimenti legislativi che nel 1888 avevano portato all'istituzione dei Dispensari per la cura gratuita delle malattie sessualmente trasmesse in fase contagiosa. L'intervento dello stato si è reso necessario per l'interesse sociale della patologia e benché siano trascorsi oltre 140 anni dai primi provvedimenti (datati 1860) il problema è ancora attuale. Le disposizioni legislative che lo riguardano sono:
  1. legge n. 837 del 25-07-56
  2. suo relativo regolamento di esecuzione (DPR N. 2056 DEL 27-10-62) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 6 aprile 1963
  3. legge n. 4 del 14-01-72 (assistenza sanitaria trasferita dallo stato alle regioni)
  4. legge n. 833 del 31-12-78 (istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
La legge 837/56 considera malattie veneree e quindi da sottoporre a denuncia obbligatoria: la blenorragia, l'ulcera venerea, la lue e la linfogranulomatosi inguinale (malattia di Nicolas-Favre) considerate nel periodo di loro contagiosità. Le M.S.T. non previste dalla legge del 1956 rientrano nella classe II delle malattie infettive e diffusive. Attualmente l'istituzione del medico provinciale è stata sostituita dal ruolo dell'ufficio Igiene dell'A.S.L. di appartenenza del paziente, per cui la denuncia è da inviare a tale ufficio priva dei dati identificativi della persona affetta, (anonimità) al fine di mantenere il più rigoroso anonimato nel rispetto della legge sulla privacy n. 675 del 31-12-96 e più recentemente della legge n. 196 del 30 - giugno del 2003.(G.U. 29-07-03). Lo scopo principale della denuncia è statistico - epidemiologico. Il medico è tenuto, altresì, a rendere edotto l'assistito della natura e della contagiosità della malattia, della obbligatorietà della cura, delle facilitazioni previste dalla legge (gratuità delle visite e degli accertamenti e delle cure messe in atto per la guarigione della malattia e per impedire la propagazione dell'infezione) e delle responsabilità cui va incontro nel caso trasmetta il contagio. Se trattasi di minore o di interdetto il medico ha l'obbligo di avvertire la persona esercente la patria potestà o la tutela cui compete l'obbligo di far curare il malato. Il paziente può rivolgersi ai dispensari provinciali (ubicati in parte in strutture extraospedaliere dipendenti dai Comuni e in parte annessi a cliniche universitarie e ospedali specializzati) sia direttamente che tramite il medico di base non solo per la cura di affezioni già diagnosticate ma anche per sintomatologia sospetta la quale sarà studiata sia dal punto di vista clinico che laboratoristico.
Considerazioni conclusive
La legge 837/56, purtroppo non è stata applicata in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale e ha demandato ai comuni l'istituzione dei dispensari antivenerei facendo carico parziale agli stessi per il loro mantenimento. Ciò ha portato a squilibri territoriali anche gravi, alla creazione di strutture spesso mal ubicate, carenti nelle attrezzature e pertanto spesso non idonee a svolgere quelle funzioni di diagnosi precoce, di ricerca dei contatti e di propaganda antivenerea previste dal legislatore. Attualmente, né le regioni né il S.S.N., hanno affrontato organicamente il problema della lotta al diffondersi delle M.S.T., per cui è auspicabile una nuova regolamentazione che a ciò sopperisca, magari riducendo il numero dei centri antivenerei in ambito provinciale ma potenziandoli in strumenti operativi e in qualificazione professionale.
DENUNCIA DI MALATTIA DI INTERESSE SOCIALE
L'art. 284 del regio decreto del 27 -07-34 n. 1265 indica l'obbligo di denuncia all'autorità sanitaria competente oggi rappresentata dall'ASL di appartenenza, in caso di Tracoma, malaria, pellagra.
DENUNCIA DI VACCINAZIONE OBBLIGATORIA
Ogni medico che effettua una vaccinazione obbligatoria per legge è tenuto a segnalarla all'ASL (ufficio Igiene) di riferimento. Il sanitario deve indicare:
  1. dati identificativi del paziente
  2. dati relativi al vaccino somministrato
  3. modalità di somministrazione
E' obbligato altresì a compilare un'apposita scheda informativa in caso di eventuali effetti collaterali indesiderati da vaccino, per tutelare il paziente in base alla legge del 25 - Febbraio 1992 n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti riportanti un danno biologico permanente secondario a vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somm. di emoderivati)
DENUNCIA DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Ogni medico che riconosca o sospetti un evento morboso di natura professionale, ha l'obbligo di denunciarlo al settore di medicina del lavoro dell'ASL di appartenenza, rilasciando contemporaneamente un certificato di malattia, su modulistica INAIL, al lavoratore, affinché lo consegni al datore di lavoro che a sua volta provvederà alla denuncia all'INAIL.
DENUNCIA DI REAZIONI AVVERSE A FARMACI
E' disciplinata dalla seguente legislazione
  1. Decreto Legge n. 443 del 30 ottobre 1987 (convertito nella legge n. 531 del 29-12-87
  2. Suo successivo regolamento di esecuzione DPR 25 Gennaio 1991 n 93
  3. D.Lgs n. 44 del 18 - Febbraio-97
Secondo tale normativa legale tutti i medici sono tenuti a segnalare ogni reazione avversa da farmaci della quale vengono a conoscenza durante l'esercizio della loro professione, tramite apposita scheda ed entro 3 giorni in caso di reazioni gravi e entro 6 giorni negli altri casi.



Bibliografia

Trattato di Dermatologia - Piccin - Diretto da F. Serri
libro V - prevenzione delle malattie veneree - legislazione e struttura pubblica antivenerea
E. Alessi

Aspetti medico-legali in Dermatologia - Mediserve
G. De Panfilis
F. De Ferrari




 

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